Cassazione Civile, Ordinanza n. 25107/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti di un contribuente, quale coobbligato solidale con una società sottoposta ad amministrazione giudiziaria, per imposte ipotecaria e catastale fondate su un precedente avviso di rettifica e liquidazione e su due sentenze tributarie passate in giudicato. Il giudice tributario di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente, ritenendo che eventuali vizi di notifica dell'avviso prodromico dovessero essere fatti valere mediante impugnazione dell'atto presupposto. Il giudice di secondo grado aveva invece accolto l'appello, rilevando che l'ente impositore non aveva prodotto l'avviso, la relativa impugnazione e le sentenze poste a fondamento della cartella; aveva quindi ritenuto non provata la notifica degli atti presupposti e non estensibili al contribuente gli effetti sfavorevoli delle sentenze, con compensazione delle spese. L'ente impositore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 39 c.p.c. sul ne bis in idem, degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. sul giudicato, degli artt. 19, 27 e 61 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. In particolare, ha sostenuto che le due sentenze tributarie erano state prodotte nel giudizio di appello mediante una nota di deposito documenti e che il giudice avesse erroneamente ritenuto inesistente tale produzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza dell'ente impositore non riguardasse un'omessa valutazione di un fatto controverso, denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., ma una falsa percezione della realtà processuale: il giudice di appello avrebbe ritenuto non depositati documenti che, secondo la prospettazione della ricorrente e gli atti processuali, erano invece presenti nel fascicolo. Tale svista integra un errore di fatto revocatorio, deducibile esclusivamente con il rimedio previsto dall'art. 395, primo comma, n. 4), c.p.c., e non mediante ricorso per cassazione. La Corte ha precisato che non si trattava di omessa pronuncia, bensì di erronea statuizione fondata sulla mancata percezione dell'esistenza materiale dei documenti. L'ente impositore è stato condannato alla rifusione delle spese processuali in favore del contribuente, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. Non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'amministrazione dello Stato, in ragione del regime della prenotazione a debito.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per denunciare una pretesa violazione dei limiti della decisione e un'omessa pronuncia; la Corte ha escluso che ricorresse un'omessa pronuncia, ravvisando invece un'erronea statuizione.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio del ne bis in idem.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'efficacia del giudicato sostanziale.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla formazione del giudicato formale.
artt. 19, 27 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati dalla ricorrente nell'ambito delle censure relative all'impugnazione della cartella e degli atti presupposti nel processo tributario.
Richiamati dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove e dei documenti da parte del giudice di appello.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
Indicato quale parametro per le censure di violazione delle norme processuali; tali censure non hanno condotto all'accoglimento del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
La Corte ha distinto l'omesso esame di un fatto controverso dalla falsa percezione dell'esistenza di un documento: solo il primo vizio è denunciabile con questo mezzo.
art. 395, primo comma, n. 4), c.p.c.
Prevede il rimedio della revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; la Corte ha ritenuto che questo fosse il rimedio esperibile contro la svista del giudice di appello.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità o rigetto; la Corte ha escluso l'applicazione alle amministrazioni dello Stato soggette a prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale disposizione introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La falsa percezione dell'esistenza o dell'inesistenza di un documento già acquisito agli atti del processo costituisce errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4), c.p.c., e non omesso esame di un fatto controverso denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
- Quando il giudice di merito ritiene inesistente un documento che risulta obiettivamente presente nel fascicolo e tale circostanza non è stata oggetto di contestazione o di valutazione controversa tra le parti, il vizio deriva da una svista materiale sulla realtà processuale e deve essere fatto valere con revocazione.
- L'omesso esame denunciabile in cassazione presuppone che il giudice abbia percepito correttamente il fatto nei suoi termini materiali e ne abbia omesso la valutazione; se invece il giudice non ha percepito l'esistenza stessa del fatto o del documento, ricorre un errore di fatto revocatorio.
- La constatazione che una decisione di merito abbia erroneamente ritenuto non prodotto un documento non integra omessa pronuncia, ma erronea statuizione fondata su una falsa percezione degli atti processuali.
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