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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25103/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietari fiducianti)

La controversia

I fratelli del titolare formale di un terreno e di un capannone industriale convenivano quest’ultimo chiedendo l’accertamento della comproprietà, in quote uguali, del lotto e dello stabilimento, sulla base di una scrittura privata denominata atto di riconoscimento. In tale documento il titolare formale dichiarava che il terreno era stato acquistato con il denaro di tutti i fratelli, che erano stati comuni anche gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione, e si impegnava a regolarizzare il trasferimento. Gli attori chiedevano inoltre l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di trasferimento ai sensi dell’art. 2932 c.c. e lo scioglimento della comunione. Il Tribunale aveva ritenuto la scrittura produttiva di effetti obbligatori, dichiarato prescritta l’azione ex art. 2932 c.c. e dichiarato inammissibile la domanda di divisione. Dopo l’estinzione del giudizio di primo grado per tardiva riassunzione conseguente alla morte del convenuto, gli originari attori proponevano appello nei confronti dell’ente erede testamentario. La Corte d’appello accoglieva le domande, trasferendo agli originari attori, in quote indivise di un quinto ciascuno, la proprietà degli immobili e disponendo lo scioglimento della comunione. L’ente ricorreva per cassazione con tre motivi. Con il primo sosteneva di poter dichiarare di non conoscere la sottoscrizione del documento, ai sensi dell’art. 214, comma 2, c.p.c., non essendo stato il sottoscrittore dell’atto. Con il secondo deduceva che il rapporto avrebbe dovuto essere qualificato come mandato senza rappresentanza, con conseguente decorrenza della prescrizione dal compimento dell’affare, ossia dalla costruzione del capannone. Con il terzo sosteneva l’inesigibilità del trasferimento in ragione del divieto di alienazione previsto nel rogito con cui il terreno era stato acquistato dal Comune, e denunciava la violazione degli artt. 1379 e 2932 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l’erede subentrato nel processo nella posizione del dante causa non potesse disconoscere la sottoscrizione o limitarsi a dichiarare di non conoscerla, poiché il dante causa, quando era ancora parte del giudizio, non aveva contestato né la propria sottoscrizione né la conformità della copia all’originale. La scrittura era quindi opponibile all’erede. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché la qualificazione del rapporto come mandato senza rappresentanza non era stata ritualmente allegata nelle precedenti fasi del giudizio, essendo stata prospettata soltanto in uno scritto difensivo. Ha comunque confermato che, in assenza di diversa previsione del patto fiduciario, il termine decennale di prescrizione del diritto del fiduciante alla restituzione decorre dal rifiuto del fiduciario di trasferire il bene, non dal compimento dell’affare. Nel caso concreto, la prescrizione era iniziata con il rifiuto manifestato dopo la richiesta del 23 aprile 2010 ed era stata interrotta dall’azione giudiziaria del 2012. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha rigettato ritenendo che il divieto di alienazione contenuto nel contratto stipulato con il Comune rientrasse nell’art. 1379 c.c. e non fosse opponibile ai fratelli, estranei a quel contratto. La clausola prevedeva infatti un vincolo di indisponibilità sostanzialmente privo di effettiva limitazione temporale e rimesso alla discrezionalità del Comune, in contrasto con la libera circolazione dei beni e senza un interesse meritevole di tutela opponibile ai terzi. L’Istituto è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.600 per compensi, oltre accessori, esborsi e spese forfettarie, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 214, comma 2, c.p.c.

    La parte contro la quale è prodotta una scrittura privata può dichiarare di non conoscerne la sottoscrizione.

    La facoltà di dichiarare di non conoscere la sottoscrizione non è esercitabile dal successore processuale quando il dante causa, già parte del giudizio, non aveva disconosciuto la propria firma.

  • art. 2719 c.c.

    Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.

    La contestazione della conformità della copia all’originale deve essere chiara e univoca, indicando il documento contestato e gli aspetti differenziali; il successore non può formularla per la prima volta se il dante causa non l’aveva sollevata.

  • art. 100 c.p.c.

    La successione nel processo comporta il subentro del successore nella medesima posizione processuale del dante causa.

  • art. 1705 c.c.

    Il mandatario che agisce in nome proprio acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.

    La norma è stata invocata dal ricorrente per sostenere la qualificazione del rapporto come mandato senza rappresentanza, ma la relativa questione è stata dichiarata inammissibile perché tardivamente dedotta.

  • art. 1722, n. 1, c.c.

    Il mandato si estingue per la scadenza del termine o per il compimento dell'affare.

    La norma è stata richiamata dal ricorrente per individuare nel compimento della costruzione il momento iniziale della prescrizione, ma tale prospettazione non è stata esaminata nel merito per tardività della deduzione.

  • art. 2932 c.c.

    Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.

    La Corte ha confermato la possibilità di disporre il trasferimento immobiliare in esecuzione specifica dell’obbligo assunto nella scrittura fiduciaria.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

    Nel rapporto fiduciario il diritto alla restituzione decorre, in assenza di diversa previsione, dal rifiuto del fiduciario di ritrasferire il bene.

  • art. 2946 c.c.

    Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

    Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario è soggetto al termine ordinario decennale.

  • art. 1379 c.c.

    Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.

    La disposizione si applica anche a vincoli di destinazione o di indisponibilità sostanzialmente equivalenti a divieti di alienazione; clausole prive di effettivi limiti temporali, rimesse alla discrezionalità di una parte e non sorrette da un interesse apprezzabile non sono opponibili ai terzi estranei.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    È la disposizione processuale invocata per i tre motivi del ricorso per cassazione.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Il rigetto del ricorso comporta l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il successore processuale subentra nella medesima posizione sostanziale e processuale del dante causa e non può esercitare facoltà processuali che quest’ultimo avrebbe potuto esercitare, ma non ha esercitato, prima della successione.
  • Quando il dante causa non ha disconosciuto la propria sottoscrizione su una scrittura privata né ha contestato specificamente la conformità della copia all’originale, il successore non può limitarsi a dichiarare di non conoscere la firma o contestare per la prima volta la copia ai sensi degli artt. 214, comma 2, c.p.c. e 2719 c.c.; la scrittura resta a lui opponibile.
  • La qualificazione del rapporto come mandato senza rappresentanza non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità, né può fondare una censura alla sentenza di merito che non abbia esaminato tale questione perché tardivamente dedotta.
  • Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione, che, salvo diversa previsione del patto fiduciario, decorre dal rifiuto del fiduciario di trasferire il bene richiesto e non dal precedente compimento dell’affare.
  • Il divieto convenzionale di alienare e i vincoli di destinazione o indisponibilità che producono effetti sostanzialmente analoghi sono validi e opponibili solo entro convenienti limiti temporali e se giustificati da un apprezzabile interesse di una parte; un vincolo sostanzialmente senza limite temporale, rimesso alla discrezionalità di una parte e contenuto in un contratto cui il terzo non ha partecipato non è opponibile a quest’ultimo.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaCompravendita immobiliareImpugnazioni
RamiImmobiliareContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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