Cassazione Civile, Ordinanza n. 25098/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
A seguito dell’incendio verificatosi in un capannone condotto in locazione da una società operante nel settore dell’arredamento, la società assicurata richiese alla compagnia assicurativa il pagamento dell’indennizzo previsto da una polizza. Le parti raggiunsero un accordo sull’entità dei danni, quantificati complessivamente in euro 209.000, ma la compagnia rifiutò il pagamento ritenendo la polizza inoperante. La società assicurata cedette a vari creditori una parte del credito indennitario e agì giudizialmente per la quota residua. In un precedente giudizio promosso dalla compagnia per ottenere l’accertamento negativo del credito, il Tribunale dichiarò nullo o inesistente il trasferimento dei crediti ai cessionari, riconoscendo alla società assicurata la titolarità del credito e condannando la compagnia al pagamento della quota residua. Dopo il fallimento della società, la curatela promosse un ulteriore giudizio per ottenere la parte del credito corrispondente alle cessioni dichiarate nulle. Il Tribunale accolse l’eccezione di prescrizione biennale sollevata dalla compagnia e respinse la domanda. La Corte d’appello riformò la decisione e condannò la compagnia al pagamento di euro 105.386,31, ritenendo che il termine di prescrizione decorresse dal passaggio in giudicato della precedente sentenza. La compagnia assicurativa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, sostenendo che il precedente giudicato aveva accertato la nullità delle cessioni e quindi la permanenza della titolarità del credito in capo alla società assicurata e, successivamente, al fallimento; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 2935 c.c., contestando l’individuazione del passaggio in giudicato della precedente sentenza quale momento iniziale della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, ritenendoli fondati. La precedente sentenza, non impugnata e passata in giudicato, aveva dichiarato la nullità o inesistenza delle cessioni del credito indennitario; tale accertamento comportava che le cessioni fossero considerate prive di effetti fin dalla loro stipulazione, non soltanto dal momento del passaggio in giudicato. La società assicurata era quindi rimasta titolare dei crediti e avrebbe potuto farli valere, anche in via cautelativa, prima del passaggio in giudicato, così come avrebbe potuto farlo la curatela dal momento in cui era subentrata nella posizione processuale della società. La pendenza del precedente giudizio costituiva un impedimento di mero fatto e non un impedimento giuridico all’esercizio del diritto, sicché non sospendeva né differiva l’inizio della prescrizione. Anche l’ignoranza della titolarità del diritto o il ritardo nel suo accertamento non costituiscono, salvo specifiche eccezioni di legge, impedimento giuridico rilevante ai fini dell’art. 2935 c.c. Ne conseguiva che la prescrizione biennale prevista dall’art. 2952, secondo comma, c.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, era maturata anteriormente al 23 ottobre 2020. La Corte ha inoltre rilevato che la curatela non aveva tempestivamente agito per far valere i crediti oggetto delle cessioni dichiarate nulle. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per accertare in fatto l’esatta data di decorrenza della prescrizione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La ricorrente ha invocato il vincolo del giudicato derivante dalla precedente sentenza sull’inesistenza o nullità delle cessioni del credito; la Corte ha valorizzato tale accertamento per stabilire che la titolarità del credito era rimasta in capo alla società assicurata e poi alla curatela.
Richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 2909 c.c. per censurare l’interpretazione della precedente decisione e dei suoi effetti.
Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. La pendenza di un giudizio che renda più difficile o incerta l’esercizio del diritto costituisce, di regola, un impedimento di mero fatto e non impedisce il decorso della prescrizione.
Nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, prevedeva la prescrizione biennale dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione; la Corte ha ritenuto che il termine fosse già maturato prima del passaggio in giudicato della precedente sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale indicata quale parametro delle denunce di violazione e falsa applicazione di legge formulate con i due motivi di ricorso.
Richiamato nella sentenza d’appello per la determinazione degli interessi, senza costituire oggetto della decisione di cassazione.
Massime di principio
- La dichiarazione giudiziale di nullità o inesistenza di una cessione di credito comporta che la cessione sia considerata priva di effetti fin dalla sua stipulazione; il passaggio in giudicato della sentenza non costituisce il momento iniziale della produzione retroattiva di tali effetti, ma consolida l’accertamento della situazione originaria.
- Il titolare del credito che sia rimasto tale in conseguenza della nullità o inesistenza della cessione ha l’onere di esercitare tempestivamente il diritto e di porre in essere atti interruttivi della prescrizione, anche quando la titolarità sia oggetto di contestazione giudiziale.
- Ai fini dell’art. 2935 c.c., la pendenza di un giudizio relativo alla titolarità o all’esistenza del credito costituisce, di regola, un impedimento di mero fatto e non un impedimento giuridico al suo esercizio; essa non sospende né differisce automaticamente il decorso della prescrizione.
- L’ignoranza della titolarità del diritto, la mancata consapevolezza della sua esercitabilità e il ritardo nell’accertamento giudiziale del diritto non integrano, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge, un impedimento giuridico idoneo a impedire il decorso della prescrizione.
- Quando una precedente sentenza abbia accertato la nullità o inesistenza di cessioni di credito, il giudice deve verificare la tempestività degli atti interruttivi compiuti dal cedente o dal suo successore, considerando come dies a quo il momento in cui il diritto poteva essere fatto valere e non il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la nullità.
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