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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25100/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (clienti energia)

La controversia

Le imprese utenti avevano chiesto al Tribunale di Torino la restituzione delle somme corrisposte alla società fornitrice a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica. Il Tribunale aveva accolto le domande, condannando la fornitrice al rimborso, oltre agli interessi; la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione della società. Quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione delle norme e dei principi dell'Unione europea sull'efficacia delle direttive e dell'art. 288 TFUE; erronea valutazione della legittimazione passiva della società fornitrice, in relazione al principio di effettività del diritto dell'Unione e all'art. 14 del testo unico sulle accise; erronea valutazione dell'illegittimità dell'addizionale, con riferimento all'art. 6 del d.l. n. 511/1988 e all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva n. 2008/118/CE. La ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione del giudizio in attesa di un possibile rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, richiamando il consolidato orientamento formatosi su controversie analoghe. Ha rilevato che l'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007, sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511/1988, era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 43/2025. La caducazione della norma istitutiva dell'addizionale opera retroattivamente, salvo i rapporti esauriti; pertanto, i clienti dei fornitori di energia elettrica possono ripetere direttamente da questi ultimi le somme indebitamente corrisposte, mentre i fornitori possono rivalersi nei confronti dello Stato. L'azione è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione. La Corte ha escluso la necessità di attendere il rinvio pregiudiziale richiamato dalla ricorrente, poiché riguardava una norma ormai espunta dall'ordinamento interno e l'ordinanza interlocutoria era anteriore alla declaratoria di illegittimità costituzionale. La società ricorrente è stata condannata alle spese in favore dei controricorrenti, alle somme previste dall'art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 288 TFUE

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riguardo all'efficacia delle direttive dell'Unione europea; la Corte ha ritenuto infondato il ricorso alla luce della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa interna.

  • art. 14 del testo unico sulle accise

    La ricorrente ne ha richiamato la disciplina per contestare la propria legittimazione passiva; la Corte ha confermato la possibilità per i clienti di agire direttamente contro il fornitore per la ripetizione dell'indebito.

  • art. 6 del d.l. n. 511/1988, convertito nella legge n. 20/1989

    La disposizione, come sostituita dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007, costituiva la base normativa dell'addizionale; la relativa disciplina è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con efficacia retroattiva, salvo i rapporti esauriti.

  • art. 5 del d.lgs. n. 26/2007

    La norma, sostitutiva dell'art. 6 del d.l. n. 511/1988, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 43/2025; dalla sua caducazione deriva il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate.

  • art. 1, paragrafo 2, direttiva n. 2008/118/CE

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla legittimità dell'addizionale; la Corte non ha ritenuto necessario attendere il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, essendo venuta meno la norma interna oggetto di possibile sindacato.

  • art. 390 c.p.c.

    La Corte ha osservato incidentalmente che la ricorrente avrebbe potuto rinunciare al ricorso senza necessità di accettazione della controparte.

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    La Corte ha applicato le condanne pecuniarie per responsabilità processuale aggravata, oltre alla condanna alle spese, valorizzando la proposizione del ricorso nonostante il consolidato orientamento contrario.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Il rigetto del ricorso comporta, se dovuto, l'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma istitutiva di un tributo o di un'addizionale, la caducazione opera retroattivamente, salvo che per i rapporti esauriti, con conseguente possibilità di ripetere le somme indebitamente versate.
  • Quando l'imposta illegittima è stata riscossa dal fornitore di energia elettrica nei confronti del cliente finale, quest'ultimo può esercitare direttamente contro il fornitore l'azione di ripetizione dell'indebito; il fornitore conserva l'eventuale azione di rivalsa nei confronti dello Stato.
  • L'azione di ripetizione delle somme corrisposte in forza della normativa dichiarata illegittima è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione.
  • Non è necessario attendere la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea su una questione concernente una norma interna quando, nelle more, tale norma sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima ed espunta dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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