Cassazione Civile, Ordinanza n. 25099/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori restituzione)
La controversia
La controversia traeva origine dal versamento di euro 10.000 effettuato in relazione al prospettato subentro di un familiare dei resistenti nella farmacia della ricorrente. Non essendosi verificato l’evento cui il pagamento era correlato, la creditrice chiedeva la restituzione della somma a titolo di indebito oggettivo. Il Tribunale accoglieva tale domanda e rigettava la domanda riconvenzionale della ricorrente, che aveva chiesto la compensazione con un proprio asserito credito di euro 25.000, dedotto quale risarcimento del danno derivante dall’ingiustificata interruzione delle trattative e, comunque, dall’inadempimento di un contratto quadro. Il Tribunale riteneva non provati i presupposti fattuali dell’interruzione delle trattative. La Corte d’appello rigettava l’impugnazione. In Cassazione la ricorrente proponeva sette motivi: i primi tre riguardavano la qualificazione e la rilevanza del versamento di euro 10.000 nell’ambito di una procedura di concordato, l’asserita anteriorità del credito restitutorio rispetto alla domanda di concordato, l’esdebitazione e l’esistenza di accordi contrattuali o di responsabilità precontrattuale; il quarto denunciava la prescrizione del credito risarcitorio; il quinto la mancata ammissione di prove; il sesto il mancato esame della compensazione e della liquidazione equitativa del danno; il settimo la condanna alle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi e, conseguentemente, l’intero ricorso. I primi tre motivi sono stati ritenuti inammissibili perché prospettavano come omesso esame di fatto la mancata considerazione di prove documentali e non di un fatto storico decisivo, oltre a essere privi di adeguata autosufficienza e specificità rispetto alla successiva evoluzione della procedura concordataria. Il primo motivo non attingeva adeguatamente la ratio della sentenza impugnata; il secondo censurava in termini sostanzialmente fattuali l’accertata insussistenza di prova degli accordi; tutti e tre non indicavano adeguatamente come le relative questioni fossero state dedotte in appello. Il quarto motivo era inammissibile perché riguardava la prescrizione, questione non esaminata dalla Corte d’appello, la quale aveva respinto la domanda riconvenzionale sulla base della mancanza dei presupposti fattuali della responsabilità precontrattuale e della rottura delle trattative. Il quinto motivo era inammissibile per difetto di autosufficienza circa i capitoli e le modalità di riproposizione delle prove in appello e perché non si confrontava con la ratio della decisione d’appello, fondata sulla non pertinenza delle prove. Il sesto era manifestamente infondato: escluso l’an debeatur, non poteva procedersi alla quantificazione del danno, neppure equitativa. Il settimo era un “non motivo”, poiché la condanna alle spese costituiva applicazione del criterio della soccombenza e non richiedeva specifica motivazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.410 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 184 l. fall.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla qualificazione del versamento nell’ambito della procedura di concordato; la Corte non ha esaminato nel merito la questione, dichiarando inammissibile la censura.
art. 2033 c.c.
Richiamato in relazione alla restituzione della somma di euro 10.000 e alla dedotta natura del pagamento; la Corte non ha accolto le censure processuali e sostanziali rivolte alla decisione di merito.
art. 1175 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nell’ambito delle censure relative ai rapporti tra le parti e alla condotta tenuta; non esaminato nel merito per l’inammissibilità del motivo.
art. 1322 c.c.
Richiamato in relazione all’autonomia contrattuale e all’asserita esistenza di accordi tra le parti; la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 1326 c.c.
Richiamato in relazione alla formazione di un accordo contrattuale; la Corte ha rilevato che la doglianza investiva un accertamento fattuale sulla prova dei patti.
art. 1337 c.c.
Richiamato per la dedotta responsabilità precontrattuale; la domanda risarcitoria era stata respinta per carenza di prova dei presupposti fattuali della responsabilità e della rottura delle trattative.
art. 1460 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nell’ambito delle censure sul rapporto contrattuale e sul credito risarcitorio; non esaminato nel merito.
art. 2043 c.c.
Richiamato per la responsabilità extracontrattuale; la Corte ha precisato che, escluso l’an debeatur e la prova della responsabilità, non può procedersi alla liquidazione del danno.
art. 2697 c.c.
Richiamato con riguardo all’onere della prova e alla nozione di fatto rilevante ai fini dell’omesso esame; il fatto decisivo deve essere un accadimento storico, principale o secondario, controverso e decisivo, non una questione o una prova isolata.
art. 2727 c.c.
Richiamato in relazione alla prova presuntiva; le censure sono state dichiarate inammissibili.
art. 2947 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prescrizione del credito risarcitorio; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza d’appello non aveva deciso sulla prescrizione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per la dedotta omessa pronuncia; la censura istruttoria è stata dichiarata inammissibile.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; il motivo è stato ritenuto privo di autosufficienza e non conforme alla ratio decidendi.
art. 210 c.p.c.
Richiamato per la mancata ammissione di istanze istruttorie; la censura non specificava adeguatamente i capitoli e la loro riproposizione in appello.
art. 1243, comma 2, c.c.
Richiamato per la compensazione giudiziale; non poteva operare in assenza di un credito risarcitorio previamente riconosciuto nell’an.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa presuppone l’accertamento dell’obbligo risarcitorio e l’allegazione di dati idonei a consentire almeno un’approssimativa individuazione del danno; non può supplire all’assenza di prova della responsabilità.
art. 2056 c.c.
Richiamato quale norma che estende la valutazione equitativa dell’art. 1226 c.c. al danno da illecito extracontrattuale; la liquidazione resta preclusa se non è provata la responsabilità.
art. 91 c.p.c.
Il giudice applica il criterio della soccombenza nella regolazione delle spese; tale applicazione non necessita di specifica motivazione, mentre deve essere motivata l’eventuale compensazione.
art. 702-bis c.p.c.
Richiamato per il rito con cui era stata originariamente introdotta la causa; la questione sulla forma del procedimento non aveva più rilevanza in Cassazione.
art. 702-quater c.p.c.
Richiamato in relazione all’impugnazione proposta in appello contro la decisione resa nel procedimento sommario; la questione processuale non è stata ritenuta rilevante nella fase di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Individua il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto dalla ricorrente; le relative censure sono state dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo, non la mancata valutazione di singoli elementi istruttori quando il fatto storico sia stato comunque esaminato.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta, ove dovuto, l’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda un preciso accadimento o una precisa circostanza storica, principale o secondaria, controversa e decisiva; non coincide con l’omessa valutazione di una prova documentale, di una questione o di un’argomentazione, quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, anche quando la censura riguardi una questione astrattamente rilevante ma non posta a fondamento della decisione.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dell’accertamento fattuale relativo all’esistenza o al contenuto di accordi contrattuali e alla prova della rottura ingiustificata delle trattative.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: chi deduce il mancato esame o la mancata ammissione di prove deve indicare puntualmente i capitoli istruttori, la loro decisività e le modalità con cui le richieste sono state riproposte nel giudizio d’appello.
- La questione della prescrizione non può essere utilmente censurata in Cassazione se la sentenza impugnata ha rigettato la domanda sulla base di una ragione diversa e assorbente, quale la mancanza di prova dei presupposti della responsabilità.
- La liquidazione equitativa del danno presuppone l’accertamento dell’an debeatur e della responsabilità del soggetto tenuto al risarcimento; l’equità non può sostituire la prova dell’esistenza della responsabilità né l’allegazione di dati idonei a consentire una stima, almeno approssimativa, del danno.
- La condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza non richiede una motivazione specifica; è invece necessaria una motivazione specifica per disporre la compensazione, che costituisce scelta discrezionale e derogatoria.
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