Cassazione Civile, Ordinanza n. 20155/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva rigettato il suo appello contro il diniego di primo grado relativo a un avviso di accertamento per IRES e IRAP dell'anno 2007, con recupero a tassazione di costi indebitamente dedotti in relazione a operazioni commerciali con soggetti ubicati in paesi black list, in assenza del rispetto delle prescrizioni dell'art. 110, comma 10, TUIR. I motivi di ricorso deducevano: (1) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso introduttivo senza considerare la data di spedizione, via raccomandata A/R, del 25 luglio 2011, asseritamente entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 546/1992; (2) violazione degli artt. 16, 20 e 21 d.lgs. 546/1992, per avere erroneamente ritenuto tardivo il ricorso originario nonostante la tempestiva spedizione risultante dagli atti. In pendenza del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con adesione dell'Agenzia ai fini della compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, qualificandola come atto unilaterale idoneo a produrre l'estinzione del processo indipendentemente dall'accettazione della controparte, rilevante solo ai fini delle spese. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio e, in considerazione dell'adesione dell'Agenzia alla compensazione, ha compensato integralmente le spese tra le parti. Ha inoltre richiamato il principio per cui, in caso di rinuncia al ricorso, non si applica il raddoppio del contributo unificato, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
prescrizioni di cui all’art. 110, comma 10 del TUIR
Norma richiamata solo per descrivere il fondamento dell'accertamento fiscale relativo a costi dedotti in operazioni con soggetti black list; non è oggetto di interpretazione nel merito, perché il giudizio si estingue per rinuncia.
entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/92
È richiamato come termine per proporre il ricorso nel processo tributario; il ricorrente sosteneva che la spedizione dell'atto fosse avvenuta tempestivamente entro tale termine.
artt. 16, 20 e 21 d.lgs. n. 546/1992
violazione degli artt. 16, 20 e 21 del d.lgs. n. 546/1992
Sono richiamati dal ricorrente a fondamento della censura sulla tempestività del ricorso introduttivo nel processo tributario.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio
È il parametro del primo motivo, dedotto per censurare l'omesso esame della data di spedizione del ricorso introduttivo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
violazione degli artt. 16, 20 e 21 del d.lgs. n. 546/1992
È il parametro del secondo motivo, dedotto per denunciare un vizio di violazione di legge processuale tributaria.
La Corte lo richiama per affermare che la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che estingue il processo senza necessità di accettazione della controparte; l'accettazione rileva solo per le spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte richiama il principio secondo cui il raddoppio non si applica in caso di rinuncia al ricorso, poiché la norma ha natura eccezionale e si riferisce solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto atto unilaterale, determina l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte; l'adesione della parte resistente incide soltanto sulla regolazione delle spese.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato, perché la relativa disciplina è di stretta interpretazione e opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non decide nel merito delle censure formulate avverso la sentenza impugnata.
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