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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06120/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socio lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine dall’esclusione di un socio lavoratore da una cooperativa sociale, deliberata dal consiglio di amministrazione e comunicata al socio con raccomandata priva, secondo l’interessato, di una motivazione specifica e di una puntuale contestazione degli addebiti previsti dallo statuto. Il socio impugnò la delibera in arbitrato rituale, chiedendone l’annullamento e la ricostituzione dei rapporti mutualistici, incluso quello di lavoro. L’arbitro annullò la delibera per difetto di specificazione dei fatti addebitati e dichiarò conseguentemente la ricostituzione dei rapporti mutualistici, rigettando però il risarcimento per difetto di prova. La cooperativa impugnò il lodo dinanzi alla Corte d’appello, che rigettò l’impugnazione. In cassazione la cooperativa dedusse: 1) violazione dell’art. 2533 c.c., sostenendo che la delibera di esclusione sarebbe stata valida perché adottata dall’organo competente e comunicata al socio, senza necessità di motivazione; 2) violazione dell’art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando che l’arbitro avrebbe illegittimamente pronunciato anche sulla ricostituzione dei rapporti mutualistici e del rapporto di lavoro, eccedendo i limiti della clausola compromissoria e sostituendosi al giudice del lavoro, mentre il socio avrebbe dovuto impugnare il licenziamento secondo la disciplina speciale. Il controricorrente eccepì, inoltre, la preclusione derivante dalla mancata eccezione in arbitrato dell’asserito superamento dei limiti della convenzione arbitrale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico: non indicava in modo specifico in quale punto la sentenza d’appello si ponesse in contrasto con l’art. 2533 c.c. o con la giurisprudenza di legittimità, limitandosi ad affermare la legittimità della delibera. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile perché non era stata specificamente censurata la ratio della preclusione ex art. 817, ultimo comma, c.p.c., fondata sul mancato rilievo in arbitrato dell’asserito eccesso di potere; infondato perché la ricostituzione dei rapporti mutualistici e del rapporto di lavoro era una conseguenza meramente necessitata dell’annullamento della delibera di esclusione, trattandosi di rapporti funzionalmente collegati allo status di socio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il rapporto di lavoro del socio di cooperativa può cessare per effetto della delibera di esclusione o per formale licenziamento; solo nel secondo caso operano le tutele proprie del recesso lavoristico. È stato quindi confermato il rigetto dell’impugnazione e la cooperativa è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2533 c.c.

    La delibera di esclusione del socio cooperatore è scrutinabile alla luce dei presupposti legali e statutari; nel caso deciso, l’assenza di specifiche ragioni contestate al socio ha reso illegittima l’esclusione.

  • art. 806, comma 2, c.p.c.

    La devoluzione ad arbitrato era ammissibile in presenza di clausola statutaria/codicistica che consentisse alle parti di optare per l’arbitrato su diritti disponibili.

  • art. 817, ultimo comma, c.p.c.

    La parte che intenda contestare in giudizio l’eccesso dei limiti della convenzione arbitrale deve aver sollevato l’eccezione nel corso dell’arbitrato; in difetto, la censura è preclusa.

  • art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di nullità del lodo per pronuncia oltre i limiti della convenzione arbitrale non è deducibile quando la relativa eccezione non sia stata tempestivamente proposta in arbitrato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La doglianza per violazione di legge deve essere specifica e argomentata, non potendo risolversi in affermazioni generiche o meramente assertive.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    L’inammissibilità del motivo consegue alla mancata esposizione di argomentazioni specifiche e intelligibili che mostrino il contrasto tra sentenza impugnata e norma di diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 39 dello statuto / contratto collettivo di settore

    La clausola compromissoria è stata interpretata in senso ampio, ma la decisione finale ha comunque confermato che la ricostituzione dei rapporti era conseguenza dell’annullamento dell’esclusione.

  • L. n. 604/1966

    È richiamata dalla ricorrente per sostenere che l’eventuale licenziamento andrebbe impugnato con gli strumenti propri della tutela contro i licenziamenti.

  • art. 413 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente quale foro/processo per l’azione lavoristica dinanzi al giudice competente.

  • art. 295 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione a un possibile sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia sulla esclusione del socio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura per violazione di legge deve essere specifica, intelligibile e autosufficiente: non basta affermare in modo generico che la decisione è erronea, ma occorre indicare puntualmente il contrasto tra motivazione impugnata e norma invocata.
  • La contestazione del superamento dei limiti della convenzione arbitrale è soggetta a preclusione se non viene tempestivamente sollevata nel corso dell’arbitrato; la relativa nullità del lodo non può essere poi dedotta per la prima volta in sede di impugnazione.
  • L’annullamento della delibera di esclusione di un socio lavoratore di cooperativa comporta, quale conseguenza necessitata, la ricostituzione dei rapporti mutualistici e del rapporto di lavoro quando questi siano funzionalmente collegati allo status di socio.
  • Nel rapporto di cooperativa tra qualità di socio e rapporto di lavoro, la cessazione del rapporto lavorativo può derivare dall’esclusione del socio oppure da un formale licenziamento; solo nel secondo caso si aprono le tutele tipiche della disciplina dei licenziamenti.
  • La validità dell’esclusione del socio richiede la contestazione di specifici inadempimenti o fatti addebitati, in modo da consentire al socio un’effettiva difesa; motivazioni generiche o non circostanziate non sono sufficienti a sostenere la delibera.
  • Se il giudice o l’arbitro annulla l’esclusione del socio, la reintegrazione dei rapporti conseguenti non costituisce una pronuncia ulteriore o ultronea, ma una statuizione meramente consequenziale all’accertamento di illegittimità dell’esclusione.

Come è indicizzato

MaterieRecesso del socioLicenziamentoImpugnazioni
RamiSocietarioLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneLicenziamento disciplinare
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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