Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4980/2020 del 25/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società importò dalla Russia, nel periodo maggio-agosto 2010, componenti per la realizzazione di un impianto per il trattamento di fumi industriali, dichiarandone in dogana un valore inferiore a quello effettivo. L'Agenzia delle Dogane emise un avviso di rettifica dell'accertamento per recuperare a posteriori la maggiore IVA. La Commissione tributaria provinciale di Gorizia, con sentenza del 19 dicembre 2014, accolse il ricorso della società, rilevando che essa era esportatrice abituale e disponeva di un plafond capiente, sufficiente a evitare il versamento dell'IVA anche se fosse stato dichiarato il valore effettivo. La Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia-Giulia accolse invece l'appello dell'Agenzia: distinse la disponibilità del plafond dal suo concreto utilizzo, ritenne necessaria la dichiarazione d'intento e affermò che la società non poteva impiegare ex post il plafond per la parte eccedente quanto indicato nella dichiarazione presentata; aggiunse che occorreva presentare entro il triennio un'istanza di revisione dell'accertamento e che non era stata provata la mancata detrazione dell'IVA versata in dogana. Con quattro motivi di ricorso per cassazione, la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe deciso sulla decadenza derivante dalla mancata presentazione di un'istanza di revisione e di una dichiarazione d'intento integrativa, questione non contestata dall'Ufficio nell'avviso; 2) violazione dell'art. 101, secondo comma, c.p.c., per avere rilevato tale decadenza d'ufficio senza contraddittorio; 3) violazione delle disposizioni IVA e doganali, sostenendo che l'utilizzo del plafond mobile non richiedeva una dichiarazione d'intento integrativa in caso di revisione d'ufficio; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle disposizioni IVA, contestando che gravasse su di essa la prova del fatto negativo di non avere già portato in detrazione l'IVA.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo. Ha ribadito che il giudice viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se decide su domande o eccezioni non proposte e non rilevabili d'ufficio; nel processo tributario il thema decidendum è delimitato dai motivi di fatto e di diritto dell'atto impositivo e dagli specifici motivi di impugnazione del contribuente. L'avviso contestava soltanto l'utilizzabilità del plafond in ragione del sistema mobile anziché annuale e non deduceva la decadenza dal diritto per mancata presentazione di un'istanza di revisione con dichiarazione d'intento integrativa. La questione della decadenza non poteva quindi considerarsi compresa nella contestazione originaria. La Corte ha inoltre precisato che, anche se la decadenza fosse stata introdotta per la prima volta dall'Agenzia in appello, la CTR avrebbe dovuto rilevare la novità e l'inammissibilità della nuova contestazione, non decidere nel merito. Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono rimasti assorbiti, senza decisione sul merito delle relative censure. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia-Giulia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Secondo il costante insegnamento di questa Corte il giudice che superi i limiti del petitum, pronunciando su domande ed eccezioni non proposte dalle parti e non rilevabili d’ufficio, incorre nella violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato espresso dall’art. 112 c.p.c., e, segnatamente, nel vizio di extrapetizione.

    Il giudice non può pronunciarsi su domande o eccezioni non proposte dalle parti e non rilevabili d'ufficio; farlo integra extrapetizione.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    La violazione del contraddittorio era stata dedotta con un motivo assorbito; la Corte non ne ha esaminato il merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È indicato quale parametro processuale dei motivi di ricorso relativi alla nullità della sentenza, ma la decisione non ne formula un'autonoma interpretazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È indicato quale parametro dei motivi di violazione o falsa applicazione rimasti assorbiti; la Corte non ne ha esaminato il merito.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sul riparto dell'onere di provare la mancata detrazione dell'IVA è rimasta assorbita e non è stata decisa.

  • art. 8, comma 1, lett. c), e comma 2, D.P.R. n. 633/1972

    Le questioni relative all'utilizzabilità del plafond e alla dichiarazione d'intento sono state dedotte con un motivo rimasto assorbito; la Corte non ha stabilito la regola sostanziale applicabile.

  • art. 1 D.L. n. 746/1983, convertito dalla L. n. 17/1984

    La disposizione è richiamata nel motivo sul plafond, rimasto assorbito, e non è stata oggetto di una statuizione interpretativa della Corte.

  • art. 11 D.Lgs. n. 374/1990

    La disposizione è stata richiamata nel motivo relativo alla revisione dell'accertamento, rimasto assorbito; la Corte non ne ha deciso l'applicazione sostanziale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il perimetro della controversia è delimitato dalle ragioni di fatto e di diritto esposte dall'Ufficio nell'atto impositivo e dagli specifici motivi d'impugnazione del contribuente; il giudice non può decidere su una distinta causa di decadenza che non sia contenuta nella contestazione dell'atto.
  • L'Amministrazione finanziaria non può introdurre per la prima volta in appello, a fondamento della pretesa tributaria, motivi o circostanze diversi da quelli contenuti nell'atto di accertamento. Se una contestazione nuova è proposta in appello, il giudice deve rilevarne la novità e la conseguente inammissibilità, senza deciderla nel merito.
  • La decisione su un'eccezione non proposta dalle parti e non rilevabile d'ufficio viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e configura extrapetizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.