Cassazione Civile, Sentenza n. 5090/2020 del 25/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionarie)
La controversia
Il debitore aveva chiesto in origine l’accertamento dell’estinzione per prescrizione del diritto di ipoteca giudiziale e la condanna alla sua immediata cancellazione, oltre alle conseguenze indicate negli atti di causa. Dopo la cessione del credito, le società cessionarie avevano impugnato la decisione di primo grado; la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3694 depositata il 18 agosto 2017, accogliendo parzialmente il loro appello principale e quello incidentale, aveva ritenuto che il credito fosse valido ed efficace al momento dei negozi di cessione e che la prescrizione fosse maturata solo successivamente. Aveva valorizzato anche le dichiarazioni confessorie del debitore circa gli atti interruttivi e la nuova decorrenza del termine dal 13 novembre 2002. Il debitore ha proposto quattro motivi: (1) contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, dedotto ai sensi degli artt. 156 e 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; (2) ultrapetizione, per avere la Corte d’appello esteso al debitore una domanda di invalidità o risoluzione delle cessioni che egli non avrebbe proposto, in violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.; (3) la medesima censura di ultrapetizione, prospettata in via subordinata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; (4) violazione dell’art. 91 c.p.c., sostenendo che, essendo risultato vittorioso nei gradi di merito, non avrebbe dovuto essere condannato alle spese. Le società resistenti avevano inoltre eccepito la cessazione della materia del contendere in relazione alla cancellazione dell’ipoteca avvenuta il 16 ottobre 2017.
La decisione
La Cassazione ha respinto preliminarmente l’eccezione di cessazione della materia del contendere: la cancellazione dell’ipoteca non eliminava l’interesse del debitore a impugnare le statuizioni della sentenza d’appello che lo riguardavano, anche quanto alle spese. Ha quindi rigettato tutti e quattro i motivi. Il primo è stato ritenuto fondato su una lettura fuorviante della sentenza d’appello: non vi era contrasto tra dispositivo e motivazione, poiché il rigetto riguardava la richiesta di respingere gli appelli delle cessionarie, mentre restavano confermate le statuizioni di primo grado sulla prescrizione dei diritti ipotecari maturata dopo le cessioni. Il secondo e il terzo motivo sono stati respinti perché la Corte d’appello aveva deciso sulle domande formulate nel giudizio di gravame e il terzo non indicava specificamente in che modo fossero state violate o falsamente applicate le norme invocate. Il quarto è stato respinto perché il debitore era soccombente in appello, avendo visto respinta la richiesta di rigettare le impugnazioni delle cessionarie, e doveva quindi sostenere le spese. La Corte ha condannato il ricorrente a pagare a ciascuna resistente le spese di cassazione, liquidate in euro 5.200, oltre euro 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali al 15%, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 156 c.p.c.
La sentenza impugnata ha dedotto, dal fatto giuridico dell’esistenza del credito al momento della cessione, il rigetto delle domande avversarie, modificando la sentenza di primo grado sul punto per confermarla per il resto, ovvero laddove statuiva la prescrizione dei diritti ipotecari in epoca successiva agli atti di cessione.
La Corte esclude il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione interpretando la decisione d’appello nel suo complesso: i diversi capi riguardavano domande e statuizioni distinte, sicché non sussisteva la nullità denunciata.
art. 99 c.p.c.
Il giudice d’appello ha, ovviamente, deciso sulle domande proposte in sede di gravame, ove il D. aveva chiesto il rigetto dell’appello proposto da Intesa Sanpaolo e il Giudice, disattendendo le richieste di D. ha accolto l’appello.
La decisione d’appello non eccede la domanda quando si pronuncia sulla richiesta formulata dall’appellato di rigettare l’impugnazione avversaria e accoglie invece l’appello.
art. 112 c.p.c.
Il giudice d’appello ha, ovviamente, deciso sulle domande proposte in sede di gravame, ove il D. aveva chiesto il rigetto dell’appello proposto da Intesa Sanpaolo e il Giudice, disattendendo le richieste di D. ha accolto l’appello.
Non ricorre ultrapetizione se il giudice decide sulle domande effettivamente formulate nel grado d’appello; la censura va rapportata al contenuto delle richieste processuali.
art. 91 c.p.c.
La domanda principale del ricorrente nel giudizio di appello, di rigetto dell’impugnazione proposta da Intesa Sanpaolo e da Castello Finance, è stata respinta, sicchè egli è certamente soccombente nel giudizio di merito, sì da dover conseguentemente sopportare l’onere delle spese.
La soccombenza va valutata in relazione all’esito delle domande proposte nel grado: chi vede respinta la propria richiesta di rigetto dell’impugnazione avversaria è soccombente e sopporta le spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
La disposizione è richiamata quale parametro per determinare l’importo del contributo unificato dovuto per il ricorso, al quale è commisurato l’ulteriore importo.
Massime di principio
- L’interesse a impugnare va valutato con riguardo agli effetti della sentenza impugnata sulla posizione del ricorrente, comprese le statuizioni sulle spese; la cancellazione del diritto reale controverso non determina di per sé la cessazione dell’interesse se permangono statuizioni pregiudizievoli.
- Il contrasto tra dispositivo e motivazione va verificato considerando la decisione nel suo complesso e distinguendo le domande e i capi effettivamente decisi; non sussiste insanabile contraddizione quando le statuizioni riguardano oggetti diversi o fasi distinte della controversia.
- Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice d’appello che decide sulla richiesta dell’appellato di rigettare l’impugnazione avversaria e, in senso contrario a tale richiesta, accoglie l’appello.
- La soccombenza e la conseguente regolazione delle spese si determinano in base all’esito delle domande effettivamente proposte nel grado, non soltanto in base all’esito complessivo di altre statuizioni della lite.
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