Cassazione Civile, Sentenza n. 4998/2020 del 25/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La Fondazione aveva chiesto il 29 ottobre 2008 il rimborso di Euro 843.814,00, versati a titolo di imposta sostitutiva IRES ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, sulla plusvalenza realizzata cedendo 2.805.000 azioni di Unicredito Italiano S.p.a. La cessione, autorizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 153 del 1999, era stata effettuata tra il 12 febbraio e il 16 aprile 2007 e aveva generato ricavi per Euro 20.353.300,28 e una plusvalenza di Euro 7.657.946,00. La Fondazione sosteneva che la plusvalenza fosse esclusa da imposizione in forza dell’art. 13 del D.Lgs. n. 153 del 1999. La CTR del Friuli-Venezia Giulia, con sentenza n. 62/09/13, pronunciata il 1° luglio 2013 e depositata il 16 settembre 2013, aveva accolto l’appello della Fondazione contro il silenzio-rifiuto dell’Agenzia sull’istanza di rimborso. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 153 del 1999, dell’art. 1, comma 4, della L. n. 489 del 1993 e degli artt. 1 e 7 della L. n. 218 del 1990. Ha dedotto che le azioni erano state oggetto di cessione, riacquisto e successiva nuova cessione e che l’operazione, in quanto speculativa e non diretta a un’effettiva dismissione della partecipazione originaria derivante dal conferimento dell’azienda bancaria, non rientrava nell’agevolazione. La Fondazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché fondato su una contestazione nuova e perché diretto a ottenere una rivalutazione di merito, oltre a sostenere che la CTR aveva correttamente riconosciuto il conferimento e l’assenza di finalità speculative. La Cassazione ha ritenuto infondate entrambe le eccezioni preliminari e ha esaminato anche la necessità di verificare l’eventuale rilevanza della disciplina europea sugli aiuti di Stato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto tempestivamente dedotta dall’Agenzia la natura speculativa dell’operazione e ammissibile la censura di violazione di legge: la CTR non aveva valutato se la sequenza di cessione, riacquisto e nuova cessione fosse estranea alla dismissione effettiva delle partecipazioni originarie cui è finalizzata l’agevolazione dell’art. 13. La ratio dell’agevolazione richiede che anche le vendite facoltative favoriscano la dismissione effettiva delle partecipazioni provenienti dal conferimento dell’azienda bancaria; essa non copre operazioni speculative prive di collegamento con tale finalità. Inoltre, la CTR aveva riconosciuto il beneficio senza verificare, alla luce della disciplina UE sugli aiuti di Stato e delle caratteristiche del regime applicabile alla Fondazione, se questa fosse intervenuta direttamente o indirettamente nella gestione della banca. In sede di rinvio dovrà essere verificata l’influenza esercitata dalla Fondazione sulla società bancaria, anche considerando le ragioni del riacquisto delle azioni, eventuali accordi con altri soci e rapporti finanziari o organizzativi. Se risulterà un’effettiva ingerenza nella gestione e la Fondazione dovrà essere qualificata come impresa, andranno tratte le conseguenze previste dalla disciplina sugli aiuti di Stato. La Corte non ha definito nel merito il diritto al rimborso.
Norme richiamate
art. 13 D.Lgs. n. 153/1999
Tale percorso interpretativo conduce a riconoscere che la ratio dell’art. 13 cit., valutata alla luce del sistema normativo in cui esso si colloca, ricorre alla imprescindibile condizione che la vendita dei pacchetti azionari detenuti dalle fondazioni in esame, per quanto meramente facoltativa, avvenga pur sempre per favorire le dismissioni effettive – e sino a quel momento non ancora perfezionate delle originarie partecipazioni derivanti dal conferimento dell’azienda bancaria nella società bancaria conferitaria. Essa, invece, non può essere ravvisata nei casi in cui le stesse azioni della società bancaria conferitaria siano state oggetto di operazioni di tipo speculativo che nessuna attinenza possiedono rispetto agli obiettivi perseguiti dal complesso di norme illustrato.
L’esclusione fiscale delle plusvalenze si applica quando la vendita, anche facoltativa, è funzionale a un’effettiva dismissione delle partecipazioni originarie derivanti dal conferimento dell’azienda bancaria; non si estende a operazioni speculative prive di attinenza con tale obiettivo.
art. 107 TFUE
La sentenza impugnata avrebbe dovuto, dunque, ai fini di una corretta applicazione del diritto interno, verificare, sulla base delle risultanze acquisite, le ragioni del (ri)acquisto delle partecipazioni di cui trattasi e stabilire se la loro disponibilità, nel periodo temporale di riferimento, abbia consentito alla Fondazione di intervenire, anche in modo indiretto (tenendo conto, ad esempio, di eventuali accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci e/o di rapporti di carattere finanziario e organizzativo: cfr. il D.Lgs. n. 156 del 1999, art. 6), nella gestione della società bancaria, concludendo, nel caso di accertamento positivo, nel senso che la Fondazione doveva essere considerata partecipe dell’attività economica svolta dall’impresa controllata e, quindi, doveva essere qualificata come impresa ai sensi dell’art. 107 TFUE (già 87 TCE), con le conseguenze illustrate
Per stabilire se il beneficio fiscale possa essere riconosciuto occorre verificare se la fondazione, attraverso la partecipazione e l’eventuale riacquisto delle azioni, abbia esercitato un’ingerenza diretta o indiretta nella gestione della società bancaria. Se tale ingerenza comporta partecipazione all’attività economica dell’impresa controllata, la fondazione va qualificata come impresa ai fini dell’art. 107 TFUE e si applicano le conseguenze della disciplina sugli aiuti di Stato.
art. 108 TFUE
In particolare, qualora si dovesse qualificare come ipotesi di aiuto di Stato a favore di talune imprese la disposizione tributaria oggetto di giudizio, questa non potrebbe essere applicata senza una preventiva decisione della Commissione Europea sulla sua compatibilità e, fino all’adozione di una tale decisione, i giudici nazionali non dovrebbero dare ad essa applicazione, a causa dell’efficacia diretta dell’art. 108 TFUE (già art. 88, n. 3, TCE).
Se l’agevolazione fiscale costituisce un aiuto di Stato, il giudice nazionale non può applicarla in assenza della preventiva decisione della Commissione sulla compatibilità, in ragione dell’efficacia diretta dell’art. 108 TFUE.
Massime di principio
- L’agevolazione prevista per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni bancarie delle fondazioni richiede che la vendita, anche se facoltativa, sia diretta a favorire l’effettiva dismissione delle partecipazioni originarie ricevute in conseguenza del conferimento dell’azienda bancaria; non copre operazioni speculative prive di collegamento con tale finalità.
- Quando una fondazione bancaria può mantenere la partecipazione nella società conferitaria senza limiti temporali, il giudice che valuta l’applicabilità dell’agevolazione deve accertare se la sequenza di cessione, riacquisto e nuova vendita costituisca una dismissione effettiva o un’operazione speculativa, anziché prescindere da tale verifica.
- Il mero possesso di partecipazioni, anche di controllo, non rende di per sé la fondazione un’impresa ai fini della disciplina europea della concorrenza, se si limita alla percezione dei dividendi e all’esercizio dei diritti dell’azionista. La qualificazione come impresa può invece ricorrere quando la fondazione interviene effettivamente, direttamente o indirettamente, nella gestione della società partecipata e partecipa così all’attività economica svolta da quest’ultima.
- Per verificare l’ingerenza della fondazione nella gestione della società bancaria occorre considerare le ragioni del riacquisto delle partecipazioni e le risultanze disponibili, inclusi eventuali accordi con altri soci e rapporti finanziari o organizzativi.
- Se il beneficio fiscale integra un aiuto di Stato, esso non può essere applicato dal giudice nazionale prima della decisione della Commissione europea sulla sua compatibilità, in forza dell’efficacia diretta dell’art. 108 TFUE.
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