Cassazione Civile, Sentenza n. 5099/2020 del 25/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (congiunti)
La controversia
I congiunti della vittima, deceduta in seguito a un investimento stradale avvenuto alle ore 00:30, avevano chiesto al Tribunale di Venezia il risarcimento dei danni, detratto l’acconto di 85.000 euro. Il Tribunale, con sentenza del 25 luglio 2011, aveva attribuito alla vittima un apporto causale del 70%, liquidato il danno non patrimoniale secondo le tabelle allora in uso a Venezia in 60.000 euro per la figlia di due anni, 32.000 euro per ciascun genitore, 35.000 euro per il coniuge e 10.000 euro per ciascun fratello, e respinto la domanda di danno patrimoniale. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 28 marzo 2017, aveva rideterminato le liquidazioni non patrimoniali applicando le tabelle milanesi del 2011 e considerando una responsabilità del conducente del 30%: 75.000 euro alla figlia e 54.000 euro a ciascun genitore e al coniuge; aveva confermato il resto, compreso il diniego dei danni patrimoniali, e compensato per un terzo le spese dei due gradi. La Corte territoriale aveva ricostruito l’apparizione improvvisa della vittima nel campo visivo del conducente, senza elementi certi sulla distanza di avvistabilità, e aveva attribuito al conducente una velocità di circa 80 km/h, superiore al limite di 70 km/h e inadeguata alle condizioni di visibilità; aveva escluso che fosse provato un reddito da lavoro della vittima o l’esborso delle spese funerarie. In cassazione i ricorrenti hanno formulato otto motivi: 1) nullità della motivazione per asserita contraddittorietà sulla visibilità dei pedoni e sulla ricostruzione del sinistro; 2) violazione degli artt. 2054 e 1227 c.c., deducendo l’errata applicazione delle regole probatorie e l’impossibilità di ripartire le responsabilità senza individuare previamente le colpe; 3) violazione degli artt. 190 e 191 C.d.S. in tema di precedenza del pedone; 4) violazione degli artt. 2043 c.c. e 140 C.d.S. e omesso esame della presenza di un’autovettura ferma a luci spente, che avrebbe dovuto indurre il conducente a rallentare; 5) nullità della motivazione sulla liquidazione del danno non patrimoniale e censura per l’impiego delle tabelle milanesi 2011 anziché di quelle 2014; 6) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per il diniego del danno patrimoniale alla figlia, sostenendo che la madre, ventunenne, avrebbe potuto lavorare in futuro; 7) violazione degli artt. 1223, 1226, 2043 e 2056 c.c. per l’esclusione del danno patrimoniale futuro della figlia soltanto perché la madre non lavorava al momento del decesso; 8) violazione dell’art. 336 c.p.c. per la modifica delle spese di primo grado senza impugnazione incidentale. La Corte ha inoltre rilevato l’inammissibilità del ricorso di uno dei congiunti, privo di valida procura speciale conferita alla rappresentante che aveva sottoscritto il ricorso.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del congiunto che non aveva conferito alla rappresentante il potere di proporlo. Quanto agli altri ricorrenti, ha rigettato il primo motivo: non vi era contraddizione insanabile nella motivazione, e la censura non poteva fondarsi sul confronto con le risultanze istruttorie per denunciare un’anomalia motivazionale. Ha rigettato il secondo motivo: l’eziologia del sinistro era stata accertata, quindi non operava la regola residuale dell’onere della prova; inoltre, causalità materiale e imputazione soggettiva per colpa sono piani distinti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché estraneo alla ratio della sentenza d’appello, che non aveva riconosciuto una precedenza del veicolo sul pedone. Il quarto motivo è stato rigettato: la circostanza dell’avvistamento dell’auto ferma a luci spente, pur localizzata nel processo, era priva di decisività perché non era stato indicato quanto tempo prima dell’investimento fosse stata vista; il profilo di violazione di legge è rimasto assorbito. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile quanto alla richiesta di applicare le tabelle 2014, non sviluppata in modo specifico, e infondato quanto alla motivazione delle liquidazioni non patrimoniali, sufficientemente spiegate mediante riferimento alle condizioni dei congiunti. Il sesto motivo è stato rigettato: la Corte d’appello aveva escluso il danno patrimoniale per mancanza di prova di redditi da lavoro della vittima. È stato invece accolto il settimo motivo: la mancanza di un reddito lavorativo attuale del genitore non esclude di per sé il danno patrimoniale futuro del figlio minore; il giudice deve valutare, sulla base delle circostanze concrete e di parametri di regolarità causale, se il futuro sostegno patrimoniale sia effettivamente probabile, senza riconoscere un danno in re ipsa per il solo rapporto di filiazione. L’ottavo motivo sulle spese è rimasto assorbito. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel caso di specie l’eziologia del sinistro stradale non è rimasta ignota avendo il giudice di merito accertato le diverse responsabilità sul piano causale. La regola sull’onere della prova non poteva dunque venire in rilievo.
La presunzione e le regole probatorie dell’art. 2054 c.c. assumono rilievo residuale quando la causa del sinistro sia rimasta ignota; non operano per sostituire un accertamento causale già compiuto.
Il motivo di censura confonde il piano della causalità con quello dell’imputazione soggettiva (per colpa o dolo).
La ripartizione causale dei contributi al sinistro è concettualmente distinta dall’imputazione soggettiva della condotta; la valutazione causale non coincide con il giudizio sulla colpa.
La sopravvenuta variazione delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano l’applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del “punto-base” in conseguenza di un’ulteriore rilevazione statistica dei dati sull’ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, atteso che, in questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall’art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa può essere censurata per l’uso di tabelle non più attuali se quelle sopravvenute modificano i criteri o il valore del punto sulla base di una nuova rilevazione; la parte deve però dedurre specificamente e analiticamente la variazione rilevante.
In particolare il giudice di merito dovrà valutare se sulla base delle circostanze del caso concreto, e non del mero rapporto di genitorialità (cosa che condurrebbe ad un inammissibile riconoscimento di danno in re ipsa – cfr. Cass. 4 dicembre 2018, n. 31233), si possa inferire in via presuntiva il danno patrimoniale futuro nei termini indicati.
Il danno patrimoniale futuro conseguente alla morte di un genitore può essere riconosciuto al figlio minore quando sia concretamente probabile secondo le circostanze del caso e la regolarità causale; non è sufficiente il solo rapporto di genitorialità.
Si è detto a tale proposito che in favore dei prossimi congiunti di un soggetto in giovane età, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo, compete anche il risarcimento del danno patrimoniale futuro qualora questo, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale.
Il danno patrimoniale futuro dei prossimi congiunti è risarcibile se, valutato attraverso criteri oggettivi e ragionevoli riferiti al caso concreto, risulta effettivamente probabile secondo la regolarità causale.
In particolare il giudice di merito dovrà valutare se sulla base delle circostanze del caso concreto, e non del mero rapporto di genitorialità (cosa che condurrebbe ad un inammissibile riconoscimento di danno in re ipsa – cfr. Cass. 4 dicembre 2018, n. 31233), si possa inferire in via presuntiva il danno patrimoniale futuro nei termini indicati.
Nella liquidazione del danno da fatto illecito, il danno patrimoniale futuro richiede una valutazione presuntiva fondata sulle circostanze concrete e sulla probabilità causale, non potendo essere riconosciuto automaticamente per il solo vincolo familiare.
L’onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, risulta assolto avendo i ricorrenti indicato la localizzazione nel processo della circostanza ed il dato documentale da cui emergerebbe (le dichiarazioni rese dall’investitore ai verbalizzanti richiamate alle pagine 4 e 5 del ricorso).
La censura per omesso esame deve individuare e localizzare nel processo il fatto storico e il dato da cui risulta; l’onere di specificità è assolto quando il ricorrente indica la collocazione processuale e la fonte documentale.
L’onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, risulta assolto avendo i ricorrenti indicato la localizzazione nel processo della circostanza ed il dato documentale da cui emergerebbe (le dichiarazioni rese dall’investitore ai verbalizzanti richiamate alle pagine 4 e 5 del ricorso).
Per la specificità della censura e la documentazione richiesta in cassazione, il ricorrente deve indicare la collocazione processuale del fatto e il documento che lo attesta.
Benchè in forma sintetica, la Corte d’Appello ha indicato le circostanze poste a base della liquidazione, ed in particolare: la tenera età della figlia, che aveva giustificato la liquidazione dell’importo maggiore, la circostanza secondo cui ciascuno genitore poteva contare sul sostegno e l’affetto di altri tre figli e quella secondo cui il coniuge, ancora giovane alla data dell’evento, aveva la possibilità di ricostruirsi una relazione affettiva; quanto ai fratelli infine non conviventi non risultava quale relazione avessero conservato con la vittima.
La motivazione sulla liquidazione del danno non patrimoniale soddisfa il requisito legale quando, anche sinteticamente, espone le circostanze concrete considerate e rende percepibile il percorso valutativo.
L’accoglimento del precedente motivo determina l’assorbimento del motivo.
La Corte non ha deciso nel merito la censura relativa alle spese: il motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento della censura sul danno patrimoniale futuro.
Trattasi di censura estranea alla ratio decidendi in quanto incentrata su un riconoscimento del diritto di precedenza del conducente il veicolo rispetto al pedone di cui non vi è traccia nella motivazione della sentenza impugnata.
La censura fondata sulla disciplina della circolazione dei pedoni è inammissibile se attacca una statuizione sulla precedenza che non è contenuta nella decisione impugnata.
Trattasi di censura estranea alla ratio decidendi in quanto incentrata su un riconoscimento del diritto di precedenza del conducente il veicolo rispetto al pedone di cui non vi è traccia nella motivazione della sentenza impugnata.
Non è scrutinabile una doglianza relativa alla precedenza del pedone quando la sentenza impugnata non abbia fondato su tale questione la propria decisione.
Il dato dirimente è la presenza di occupanti nei pressi del veicolo fermo, ma se non è dato comprendere il contesto temporale dell’avvistamento (e dunque anche il contesto spaziale, posto che dal tempo trascorso può comprendersi anche se i pedoni fossero in prossimità o meno dell’autovettura ferma), la circostanza resta neutrale rispetto alla valutazione della condotta dell’automobilista e perciò priva di decisività.
La dedotta necessità di prudenza in presenza di un veicolo fermo richiede che il fatto sia collocabile nel contesto temporale e spaziale del sinistro; senza tale elemento non è possibile attribuire alla circostanza valore decisivo per valutare la condotta del conducente.
La mancata confutazione degli argomenti contenuti nell’atto di appello è solo apparente in quanto la corte territoriale, conferendo rilievo alla circostanza della mancanza di prova di un reddito di fonte lavorativa, ha evidentemente fatto applicazione della regola di giudizio secondo cui il danno patrimoniale può essere riconosciuto alla minore, nel caso di morte della madre, solo alle condizioni della presenza del detto reddito.
La decisione d’appello non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per il solo fatto di non confutare separatamente ogni argomento, se la statuizione esprime comunque la ragione decisoria adottata.
Massime di principio
- Le regole sull’onere della prova operano come criterio residuale quando, all’esito dell’istruzione, il fatto costitutivo o modificativo non sia accertabile; non possono sostituire la valutazione quando il giudice abbia ricostruito, anche in via presuntiva, la dinamica causale del sinistro.
- Il nesso causale materiale e l’imputazione soggettiva per colpa o dolo appartengono a piani distinti: l’accertamento del contributo causale di una condotta non coincide con la sua qualificazione come colposa.
- La presenza di un veicolo fermo sulla strada può imporre ai conducenti sopraggiungenti maggiore prudenza, ma la circostanza è rilevante per valutare la condotta solo se il suo contesto temporale e spaziale consente di stabilire la prossimità degli occupanti al luogo dell’incidente.
- La liquidazione equitativa basata su tabelle sopravvenute può essere contestata quando le nuove tabelle introducano differenti criteri o una rideterminazione del valore-base; la parte deve indicare in modo specifico la variazione e la sua incidenza sulla liquidazione.
- La motivazione della liquidazione del danno non patrimoniale può essere sintetica, purché esponga le circostanze concrete utilizzate per differenziare gli importi riconosciuti ai singoli danneggiati.
- La perdita di un genitore può generare in favore del figlio minore un danno patrimoniale futuro anche se il genitore non lavorava al momento del decesso; il giudice deve verificare, sulla base delle circostanze concrete e di parametri di regolarità causale, se sia effettivamente probabile un futuro sostegno patrimoniale. Il solo rapporto di filiazione non determina un danno in re ipsa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 25 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 5098/2020 del 25/02/2020
- Sentenza civile · 25 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 5090/2020 del 25/02/2020
- Sentenza civile · 25 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 5075/2020 del 25/02/2020
- Sentenza civile · 25 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 5076/2020 del 25/02/2020
- Sentenza civile · 25 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4998/2020 del 25/02/2020
- Sentenza civile · 25 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4990/2020 del 25/02/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →