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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5075/2020 del 25/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

Il ricorrente, cittadino di un Paese non specificato nel testo, aveva impugnato davanti al Tribunale di Torino il diniego della Commissione territoriale del riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. Il Tribunale, con ordinanza del 27 ottobre 2016, aveva respinto il ricorso; la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 203/2018 depositata il 30 gennaio 2018, aveva rigettato l’appello, ritenendo inattendibile e incoerente il racconto e riconducibili le ragioni della partenza a motivi strettamente personali, non rientranti nelle fattispecie legali invocate. Aveva inoltre giudicato irrilevante il richiamo all’età, poiché il richiedente era maggiorenne al suo ingresso in Italia. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione del D.Lgs. n. 25/2008, artt. 8 e 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286/1998, artt. 5, comma 6, e 19, lamentando l’omesso svolgimento di attività istruttoria sulle condizioni di vita nel Paese di provenienza e in Italia e l’assenza di un’adeguata comparazione; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 136, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002, contestando la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la sola infondatezza dell’appello, senza accertamento della colpa grave.

La decisione

La Corte di cassazione non ha deciso i due motivi nel merito. Ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulle questioni relative all’applicabilità retroattiva della nuova disciplina della protezione umanitaria e ai presupposti per concederla secondo il regime previgente, anche con riferimento alla sentenza n. 4455/2018. La decisione non contiene statuizioni sui motivi, sulle spese o sulla revoca del patrocinio: si tratta di un rinvio della trattazione, non di una cassazione con rinvio a un giudice di merito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 25/2008, art. 8

    La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

    La sentenza non interpreta né applica nel merito la disposizione; rinvia la trattazione in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulle questioni relative alla protezione umanitaria.

  • D.Lgs. n. 25/2008, art. 32, comma 3

    La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

    La disposizione è indicata nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne esamina la violazione; rinvia la causa in attesa della decisione delle Sezioni Unite sui presupposti della protezione umanitaria.

  • D.Lgs. n. 286/1998, art. 5, comma 6

    La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

    La Corte non decide la censura relativa alla protezione umanitaria e rinvia la trattazione in attesa delle pronunce delle Sezioni Unite sulla disciplina applicabile e sui presupposti della misura.

  • D.Lgs. n. 286/1998, art. 19

    La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

    La disposizione è menzionata quale parametro del primo motivo, ma non viene interpretata né applicata nella decisione, che si limita a rinviare la causa a nuovo ruolo.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 136, comma 2

    La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

    La Corte non decide la censura sulla revoca del patrocinio a spese dello Stato e non interpreta il parametro della colpa grave; rinvia la trattazione a nuovo ruolo.

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