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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5076/2020 del 25/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Il ricorrente, cittadino di un Paese indicato nel testo come omissato, aveva impugnato il diniego della Commissione territoriale del riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 27 gennaio 2017, aveva respinto il ricorso; la Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 12 febbraio 2018, aveva respinto l’appello limitato alla protezione umanitaria. La Corte territoriale aveva ritenuto che la documentazione attestasse una sindrome da dermatosi pruriginosa e toracalgie con irradiazione al dorso e al rachide vertebrale, quest’ultima non refertata, senza che gli esami svolti presso l’ASL ne evidenziassero la gravità; aveva inoltre escluso una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona. Con un unico motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 8 e 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008 e degli artt. 5, comma 6, e 19 del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che la Corte d’appello non avesse svolto attività istruttoria sulle condizioni di vita nel Paese di origine e in Italia né un’adeguata comparazione, richiamando Cass. n. 422.

La decisione

La Corte di cassazione non ha deciso il merito del motivo. Ha rinviato la causa a nuova udienza pubblica in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulle questioni rimesse con le ordinanze n. 11749, 11750 e 11751 del 2019: l’applicabilità retroattiva della nuova disciplina della protezione umanitaria e i presupposti per concedere la misura secondo il regime previgente, con particolare riferimento ai criteri indicati da Cass. n. 4455/2018. Non risultano una decisione definitiva sul ricorso né statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 25/2008

    Con l’unico motivo di ricorso è denunziata violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 avendo la Corte d’appello omesso ogni attività istruttoria diretta a verificare le condizioni di vita del ricorrente nel contesto di provenienza e in Italia, attraverso un’adeguata comparazione (e ciò alla luce della richiamata sentenza della Corte n. 422).

    La disposizione è menzionata soltanto quale norma la cui violazione è denunciata dal ricorrente; la Corte rinvia la causa senza interpretarla o applicarla nel merito.

  • art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008

    Con l’unico motivo di ricorso è denunziata violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 avendo la Corte d’appello omesso ogni attività istruttoria diretta a verificare le condizioni di vita del ricorrente nel contesto di provenienza e in Italia, attraverso un’adeguata comparazione (e ciò alla luce della richiamata sentenza della Corte n. 422).

    La disposizione è indicata come parametro della censura relativa all’istruttoria e alla comparazione, ma la Corte non ne esamina il merito.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    Il collegio ritiene di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite, alle quali, con ordinanze n. 11749, 11750 e 11751/2019 di questa sezione, è stata rimessa sia la questione relativa all’applicabilità retroattiva della nuova disciplina in materia di protezione umanitaria, sia quella sui presupposti per la concessione di tale misura nel regime previgente, in special modo enunciati – da ultimo – da Cass. 4455/2018, investita specificamente dalla rimessione.

    La Corte individua come ancora sottoposti alle Sezioni Unite i presupposti della protezione umanitaria previsti dal regime previgente; non enuncia in questa pronuncia una regola sostanziale definitiva sulla disposizione.

  • art. 19 d.lgs. n. 286/1998

    Il collegio ritiene di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite, alle quali, con ordinanze n. 11749, 11750 e 11751/2019 di questa sezione, è stata rimessa sia la questione relativa all’applicabilità retroattiva della nuova disciplina in materia di protezione umanitaria, sia quella sui presupposti per la concessione di tale misura nel regime previgente, in special modo enunciati – da ultimo – da Cass. 4455/2018, investita specificamente dalla rimessione.

    La pronuncia non interpreta nel merito la disposizione: sospende la trattazione in attesa delle Sezioni Unite sulle questioni relative alla protezione umanitaria.

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