Cassazione Civile, Sentenza n. 5098/2020 del 25/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
La paziente convenne l’azienda sanitaria con citazione notificata il 30 aprile 2008, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti a una dissezione acuta dell’arteria sinistra verificatasi dopo una coronografia eseguita in seguito all’invio urgente al pronto soccorso e a una successiva angioplastica presso un altro ospedale. Il Tribunale di Bolzano, dopo consulenza tecnica, rigettò la domanda. La Corte d’appello di Trento, con sentenza dell’11 marzo 2017, accolse l’appello, condannando l’azienda al pagamento di Euro 605.405,34 oltre interessi legali dalla sentenza. Ritenne non corretta la scelta di eseguire l’angioplastica sulla coronaria circonflessa e reputò non assolto l’onere probatorio della struttura; riconobbe inoltre lucro cessante documentato per gli anni 2004-2007, ma non per il periodo successivo fino al pensionamento nel 2013. L’azienda sanitaria propose ricorso principale con cinque motivi: 1) motivazione apparente per adesione acritica alla seconda CTU, di esito opposto alla prima, e omessa pronuncia sull’eccezione relativa alla mancanza di competenze specialistiche del secondo consulente; 2) violazione dei limiti della domanda e omessa pronuncia, perché la CTU avrebbe esteso l’indagine all’angioplastica benché la contestazione originaria riguardasse la coronografia; 3) omessa pronuncia e violazione processuale per l’impiego di un interprete non autorizzato e non previamente giurato; 4) omessa pronuncia e violazione delle regole sulle comunicazioni delle operazioni peritali, non comunicate al procuratore; 5) violazione dell’art. 1218 c.c. e omesso esame, assumendo che la dissezione fosse complicanza rara e imprevedibile o inevitabile, dunque caso fortuito. L’erede della paziente propose ricorso incidentale con due motivi: 1) omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo all’autonomia del danno da mancato consenso informato, contestando che la sottoscrizione del modulo e la professione medica della paziente fossero sufficienti; 2) violazione degli artt. 1218, 1223 e 1226 c.c., sostenendo che il lucro cessante successivo al 2007, maturato durante il giudizio, dovesse essere stimato equitativamente. L’azienda contestò inoltre la legittimazione dell’erede sulla base della validità del testamento comune secondo la legge tedesca; la Corte esaminò anche la contestazione, sollevata solo in memoria, circa la prova della qualità ereditaria.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione dell’erede: la legge italiana disciplina la legittimazione processuale, mentre la validità del testamento e la qualità ereditaria sono regolate dalla legge individuata ai sensi dell’art. 48 della L. n. 218/1995; nel caso concreto la legge tedesca consentiva il testamento comune. Ha ritenuto sufficiente la produzione documentale indicata quanto alla qualità di erede, essendo la relativa contestazione stata formulata soltanto in memoria. Sul ricorso principale, ha accolto il primo motivo: a fronte di due CTU con conclusioni diametralmente opposte, il giudice d’appello non poteva aderire alla seconda con una motivazione generica, senza confrontarsi con la prima né rinviare a una critica di questa contenuta nella nuova relazione. Il secondo motivo è stato rigettato: il quesito, formulato genericamente sulla correttezza della scelta dell’intervento e sul rispetto delle regole dell’arte, consentiva di esaminare anche l’angioplastica; la mancata decisione su una questione processuale non integra, di per sé, omessa pronuncia. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non era stato indicato il concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dall’asserita irregolarità dell’interprete. Il quarto è stato dichiarato inammissibile: l’omessa comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali non determina automaticamente la nullità e, considerata la presenza del consulente tecnico di parte dell’azienda, non risultava un pregiudizio difensivo; la madrelingua tedesca del procuratore non era sufficiente a dimostrarlo. Il quinto motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento del primo. Sul ricorso incidentale, è stato accolto il primo motivo: il giudice d’appello aveva omesso di pronunciarsi sul motivo relativo al danno autonomo da mancato consenso informato, questione non assorbita dall’accoglimento della censura sulla responsabilità sanitaria; né la mancata richiesta di indagini al CTU comportava rinuncia, essendo sufficienti l’allegazione del fatto costitutivo e la domanda risarcitoria. Il secondo motivo incidentale è stato rigettato: il lucro cessante maturato durante il processo non è danno futuro, ma danno attuale in corso di maturazione, e restava quindi ferma la valutazione di merito sulla carenza di prova dei redditi successivi al 2007. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 48 L. 31 maggio 1995, n. 218
Ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 48, la validità del testamento, da cui dipende la qualità di erede del ricorrente, resta disciplinata dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza, e cioè la Germania, la quale consentiva ai coniugi, nel caso di specie, di fare un testamento comune (gemeinschaftliches Testament) sulla base del paragrafo 2265 del BGB.
La validità del testamento e la conseguente qualità di erede, quale presupposto di fatto della legittimazione processuale, sono regolate dalla legge individuata secondo i criteri dell’art. 48 della L. n. 218/1995.
art. 112 c.p.c.
Nei termini in cui la censura è stata posta, cioè quale superamento non dei limiti fissati dal quesito ma dei fatti allegati con la domanda, è infondata posto che la coerenza della consulenza ai margini fissati dall’incarico preclude che possa essere sollevata una questione di utilizzabilità della stessa.
L’indagine del consulente non è inutilizzabile per avere esaminato profili ulteriori rispetto ai fatti allegati quando il quesito, formulato senza specifici vincoli, ne consentiva l’estensione; rileva la coerenza della consulenza con i limiti dell’incarico.
art. 194, comma 2, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 194 c.p.c., comma 2 e art. 90 disp. att. c.p.c., comma 1, alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, senza che l’omissione (anche di una) di simili comunicazioni sia, di per sè, ragione di nullità della consulenza stessa, che si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni, il quale non ricorre qualora risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all’indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti.
L’omessa comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali non determina automaticamente la nullità della CTU: occorre che, valutate le circostanze concrete, abbia impedito alle parti di partecipare o di svolgere le attività difensive ritenute opportune.
art. 90, comma 1, disp. att. c.p.c.
Ai sensi dell’art. 194 c.p.c., comma 2 e art. 90 disp. att. c.p.c., comma 1, alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, senza che l’omissione (anche di una) di simili comunicazioni sia, di per sè, ragione di nullità della consulenza stessa, che si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni, il quale non ricorre qualora risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all’indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti.
La comunicazione alle parti dell’avvio delle operazioni peritali è dovuta, ma la sua omissione comporta nullità soltanto se produce un concreto pregiudizio difensivo.
art. 1218 c.c.
Nell’ambito di un giudizio risarcitorio, la domanda si intende estesa anche al risarcimento del danno che si produrrà nel corso del giudizio, a meno che non sia espressamente limitata al pregiudizio già verificatosi al momento della notifica della citazione (Cass. 12 maggio 2017, n. 11789; 25 novembre 2002, n. 16564).
La domanda risarcitoria comprende anche il danno che matura durante il processo, salvo che sia stata espressamente limitata ai pregiudizi già verificatisi alla data della citazione; la Corte ha qualificato il lucro cessante sopravvenuto in corso di causa come danno attuale in maturazione.
art. 1223 c.c.
Nell’ambito di un giudizio risarcitorio, la domanda si intende estesa anche al risarcimento del danno che si produrrà nel corso del giudizio, a meno che non sia espressamente limitata al pregiudizio già verificatosi al momento della notifica della citazione (Cass. 12 maggio 2017, n. 11789; 25 novembre 2002, n. 16564).
La domanda di risarcimento ricomprende i pregiudizi che maturano durante il giudizio, salvo espressa limitazione temporale; nel caso deciso, la controversia sul lucro cessante successivo al 2007 è stata risolta sul piano della prova, non qualificandolo come danno futuro.
art. 1226 c.c.
Resta così il giudizio di fatto del giudice di merito in termini di carenza di prova.
La Corte non ha ritenuto applicabile la liquidazione equitativa invocata per il lucro cessante non documentato, lasciando ferma la valutazione di merito secondo cui mancava la prova dei redditi successivi al 2007.
Massime di principio
- Quando consulenze tecniche svolte in gradi o momenti diversi giungono a conclusioni opposte, il giudice che preferisce la seconda deve fornire una motivazione specifica e confrontarsi con la prima, direttamente oppure richiamando una sua critica contenuta nella nuova relazione. La mera adesione alla consulenza successiva, senza comparazione critica, non consente di ricostruire la ratio decidendi.
- L’omesso esame di una questione meramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia previsto dall’art. 112 c.p.c., che riguarda domande ed eccezioni di merito; la soluzione processuale eventualmente implicita può essere censurata per violazione della specifica norma processuale, se la censura è utilmente formulata.
- La denuncia di una violazione processuale è funzionale alla tutela del diritto di difesa e richiede l’indicazione del pregiudizio concreto derivato dalla violazione; non è sufficiente invocare l’astratta irregolarità dell’attività giudiziaria.
- L’omessa comunicazione del giorno, dell’ora o del luogo di inizio delle operazioni peritali non determina da sola la nullità della consulenza: occorre verificare se, in concreto, la parte sia stata impedita dal partecipare o dallo svolgere le attività difensive, tenendo conto anche della possibilità che abbia comunque ricevuto avviso o sia stata rappresentata dal proprio consulente tecnico.
- La domanda risarcitoria si estende ai danni maturati durante il processo, salvo espressa limitazione ai pregiudizi già verificatisi alla data di notificazione della citazione; la loro liquidazione resta subordinata alla prova del danno e della sua entità.
- Il motivo d’appello relativo al danno autonomo da mancato consenso informato non è assorbito dall’accoglimento di una diversa censura sulla responsabilità sanitaria, quando conserva autonomia rispetto a quest’ultima; la domanda è integrata dall’allegazione del fatto costitutivo e dalla richiesta risarcitoria, senza che la mancata sollecitazione di uno specifico accertamento peritale equivalga a rinuncia.
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