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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11025/2025 del 27/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia riguarda la liquidazione del compenso spettante a un difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato per l'attività svolta in favore di un assistito in un procedimento di prevenzione. Il Tribunale aveva inizialmente liquidato solo parte delle somme richieste e, in sede di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, dopo cassazione con rinvio, aveva riconosciuto il compenso ma applicando due riduzioni: la riduzione di un terzo prevista dall'art. 106-bis d.P.R. n. 115 del 2002 e la dimidiazione ex art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002 anche alle spese del giudizio di opposizione e dei successivi gradi. Il ricorrente ha dedotto, con due motivi, che: 1) l'art. 106-bis non poteva applicarsi retroattivamente a prestazioni professionali già esaurite prima della sua entrata in vigore, poiché il procedimento presupposto si era concluso nel 2008 e l'istanza di liquidazione era stata presentata nel 2010; 2) l'art. 130, che riduce del 50% gli importi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio, non era applicabile alle spese sostenute dal difensore che agiva per far valere un proprio diritto nei confronti dell'amministrazione in un autonomo giudizio di opposizione al decreto di liquidazione.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che la riduzione di un terzo ex art. 106-bis d.P.R. n. 115 del 2002 non può operare retroattivamente rispetto ad attività difensive già esaurite prima dell'entrata in vigore della norma; ha inoltre ribadito che la riduzione del compenso prevista dall'art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002 si applica al difensore della parte ammessa quando egli opera in tale veste, ma non quando promuove opposizione per ottenere la corretta liquidazione del proprio compenso, cioè per un diritto proprio. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato parzialmente l'ordinanza impugnata e ha deciso nel merito eliminando sia la riduzione di un terzo sul compenso per l'attività difensiva svolta nel procedimento di prevenzione, sia la dimidiazione delle spese di opposizione, di legittimità e di rinvio, lasciando ferme le sole spese vive già liquidate. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 11 preleggi

    richiamato dal ricorrente per contestare l'applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta, ma la Corte decide il tema in base al principio di non retroattività dell'art. 106-bis e alla lettura costituzionalmente orientata della norma

  • art. 12 preleggi

    richiamato dal ricorrente nel quadro dell'interpretazione delle norme sopravvenute; la Corte valorizza il dato letterale e sistematico dell'art. 106-bis e la sua applicazione nel tempo

  • art. 106-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    la riduzione di un terzo dei compensi non si applica retroattivamente ad attività già esaurite prima dell'entrata in vigore della norma e va coordinata con la fisiologia del procedimento di liquidazione

  • art. 1, comma 606, legge n. 147 del 2013

    norma introduttiva dell'art. 106-bis, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ma non alle attività già concluse

  • art. 1, comma 607, secondo periodo, legge n. 147 del 2013

    richiamato per il profilo temporale di applicazione della disciplina sopravvenuta

  • art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002

    la dimidiazione degli importi spettanti al difensore della parte ammessa opera quando il professionista agisce in tale qualità, non quando fa valere un diritto proprio nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione

  • art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011

    il giudice dell'opposizione ha un potere-dovere di richiedere atti, documenti e informazioni necessari per decidere causa cognita, non limitandosi a un'applicazione meccanica dell'onere della prova

  • art. 75, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002

    esprime la volontà legislativa di estendere il patrocinio a spese dello Stato anche ai procedimenti in cui l'assistenza tecnica non è obbligatoria ma è rimessa alla scelta dell'interessato

  • art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.

    consente la decisione nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 112 cod. proc. civ.

    richiamato con riferimento al limite per cui il giudice non può superare la somma richiesta dall'istante nella verifica della liquidazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    norma processuale sul motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    quadro normativo del patrocinio a spese dello Stato e della liquidazione dei compensi professionali

Massime di principio

  • La riduzione di un terzo dei compensi introdotta per il patrocinio a spese dello Stato non si applica alle prestazioni professionali già integralmente esaurite prima dell'entrata in vigore della norma, perché la liquidazione deve essere coerente con il tempo della prestazione e con la fisiologia del procedimento di pagamento.
  • Nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 il difensore fa valere un diritto proprio alla corretta determinazione del compenso; perciò la disciplina riduttiva dell'art. 130 non può essere automaticamente estesa alle spese di tale autonomo giudizio.
  • L'opposizione al decreto di liquidazione richiede una verifica sostanziale della correttezza della liquidazione, potendo il giudice richiedere gli atti e le informazioni necessari e non dovendo limitarsi a una meccanica applicazione dell'onere della prova.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare parzialmente il provvedimento impugnato e decidere nel merito, eliminando gli errori di diritto nella liquidazione delle somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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