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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28076/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifiche bancarie autorizzate su quattro conti correnti, uno intestato all'impresa e gli altri cointestati con familiari, l'Amministrazione finanziaria notificava un avviso di accertamento per l'anno 2005, rideterminando maggiori ricavi d'impresa e un corrispondente maggior imponibile IVA, con irrogazione di imposte e sanzioni. Il contribuente impugnava l'atto, ma i giudici di merito rigettavano il ricorso e l'appello. In cassazione il contribuente deduceva cinque motivi: 1) violazione degli artt. 32 e 39 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 7 l. 212/2000, per avere i giudici ritenuto legittimo un accertamento fondato solo sui dati bancari, trasfusi automaticamente nell'atto; 2) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972 e art. 7 l. 212/2000, per asserita contraddittorietà e scarsa chiarezza dell'avviso circa il metodo accertativo; 3) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, per aver ritenuto irrilevante la congruità del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore e per avere ignorato la situazione economica del contribuente; 4) violazione dell'art. 7 l. 212/2000, per non avere considerato l'asserita mancanza di confessione del contribuente sulla riconducibilità dei conti alla propria attività; 5) violazione degli artt. 1854, 1298 c.c., 37 d.P.R. 600/1973, 2727, 2728 e 2697 c.c., per la mancata prova della riferibilità all'attività d'impresa dei conti cointestati e per l'illegittimo uso della presunzione su tali conti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto inammissibili, per quanto attiene al vizio motivazionale, le censure formulate ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., perché non riferite all'omesso esame di un fatto storico decisivo ma a contestazioni giuridiche sul metodo di accertamento; e ha ritenuto infondati i motivi nella parte in cui denunciavano errori di diritto. In particolare, ha ribadito che le movimentazioni bancarie acquisite legittimamente dall'Ufficio costituiscono presunzione legale relativa di ricavi/imponibile, superabile solo con prova contraria analitica del contribuente per ciascuna movimentazione. Ha escluso che vi sia illegittima doppia presunzione, che la congruità agli studi di settore impedisca l'accertamento o che la cointestazione dei conti escluda l'operatività della presunzione in difetto di prova analitica contraria.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente all'Ufficio di desumere dai movimenti bancari la presunzione legale relativa di ricavi o operazioni imponibili, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve fornire prova contraria analitica per ciascuna movimentazione.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato quale base del metodo di accertamento analitico-induttivo ritenuto corretto.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È evocato dal ricorrente, ma la Corte ritiene infondata la censura connessa alla situazione economica e agli studi di settore.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato per l'accertamento IVA con metodo analitico-induttivo, ritenuto correttamente applicato.

  • art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Consente l'utilizzo, ai fini della rettifica, dei movimenti risultanti dai conti correnti bancari del contribuente, anche se cointestati, con conseguente operatività della presunzione legale relativa.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    È invocato per la motivazione dell'avviso, ma la Corte ritiene che la motivazione fosse sufficiente e non viziata nei termini dedotti.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale è deducibile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo, non per insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato per individuare il 'minimo costituzionale' della motivazione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La violazione del minimo costituzionale della motivazione si converte in nullità della sentenza.

  • art. 1854 c.c.

    Invocato dal ricorrente sulla titolarità/cointestazione dei conti, ma ritenuto non idoneo a escludere la presunzione fiscale senza prova contraria.

  • art. 1298 c.c.

    Invocato dal ricorrente sulla contitolarità dei rapporti bancari, senza esito favorevole.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni, ma la Corte ribadisce la legittimità della presunzione legale bancaria.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte conferma l'inversione dell'onere probatorio prevista dalla legge.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova, ma la Corte afferma che l'onere grava sul contribuente per la prova contraria analitica.

  • art. 53 Cost.

    È richiamato dal ricorrente a sostegno del principio di capacità contributiva, ma la Corte ritiene conforme al sistema l'accertamento fondato sulle presunzioni bancarie e sulla prova contraria.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, i dati risultanti da conti correnti del contribuente sono assistiti da presunzione legale relativa di riferibilità a operazioni imponibili; l'Ufficio può quindi porli a base della rettifica senza dover fornire ulteriori elementi, salvo la prova contraria del contribuente.
  • La presunzione bancaria non integra una doppia presunzione vietata quando si tratti di presunzione legale prevista dalla legge; il divieto di praesumptio de praesumpto riguarda solo la concatenazione di presunzioni semplici.
  • Il contribuente che intenda superare la presunzione derivante dai movimenti bancari deve fornire prova contraria analitica e specifica per ogni singola movimentazione, non essendo sufficiente una spiegazione generica o complessiva delle somme movimentate.
  • La cointestazione del conto con terzi, anche familiari, non esclude l'utilizzabilità delle movimentazioni ai fini fiscali, salvo che sia fornita prova analitica dell'estraneità delle singole operazioni all'attività economica del contribuente.
  • La congruità del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore non impedisce all'Amministrazione di procedere a un accertamento più favorevole all'Erario fondato su indagini bancarie o su altri diversi strumenti accertativi.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è deducibile in cassazione solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più proponibili doglianze di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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