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Sentenza

Sentenza n. 986/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202401278

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: silenzio serbato e successivi dinieghi del Comune sulle istanze volte a ottenere una concessione demaniale marittima a uso privato per fini commerciali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (concessionario richiedente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato inizialmente il silenzio del Comune sull’istanza presentata mediante Modello D1 per ottenere la concessione di 215,08 mq di area demaniale, collegata a un immobile condonato per destinazione commerciale. Nel corso del giudizio sono stati impugnati il primo diniego del 10 febbraio 2025, fondato sull’asserita incompatibilità della destinazione a deposito con il titolo edilizio commerciale, sulle previsioni del Piano Comunale di Spiaggia e sui vincoli PAI, nonché i successivi dinieghi del 15 maggio e del 18 luglio 2025. Il ricorrente ha dedotto, tra l’altro, erronea qualificazione della domanda, violazione dell’art. 32, comma 5, della l. n. 47/1985, violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, violazione dei principi di affidamento, correttezza e buona fede, violazione dell’art. 14 della l.r. Calabria n. 17/2005, eccesso di potere per sviamento, carenza dei presupposti, travisamento, illogicità e contraddittorietà. Ha sostenuto che la richiesta riguardava una concessione demaniale a uso privato, collegata alla sanatoria edilizia già rilasciata, e non una nuova concessione turistico-ricreativa né un mutamento di destinazione d’uso. Il Comune ha sostenuto, invece, che la domanda fosse ambigua o ibrida, che l’area fosse soggetta alle limitazioni del Piano Spiaggia e che l’occupazione fosse abusiva in assenza di concessione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, proposto avverso il silenzio, perché il Comune aveva successivamente adottato diversi provvedimenti espressi. Ha dichiarato improcedibili anche i primi motivi aggiunti, ritenendo superato il relativo diniego dai successivi provvedimenti. Ha invece accolto i secondi e i terzi motivi aggiunti e annullato i dinieghi del 15 maggio e del 18 luglio 2025. Quanto al secondo diniego, il giudice ha ritenuto non pertinente l’applicazione dell’art. 14 della l.r. Calabria n. 17/2005, disposizione riferita alle concessioni demaniali marittime destinate a fini turistico-ricreativi, rispetto a una richiesta di concessione a uso privato connessa a un immobile condonato per uso commerciale. Il Comune non aveva adeguatamente considerato tale specificità e aveva fondato il diniego su una disciplina non applicabile alla fattispecie. Le difese comunali relative alla natura ibrida della domanda non potevano integrare la motivazione del provvedimento in sede giudiziaria. Quanto al terzo diniego, il TAR ha rilevato che diverse ragioni ostative erano state introdotte per la prima volta, senza che fossero collegate a fatti sopravvenuti, in violazione del principio dell’one shot temperato. Le motivazioni concernenti la mancanza di utilità pubblica o sociale, l’occupazione abusiva, l’assenza di agibilità e l’incoerenza tra destinazione commerciale e uso privato non erano state esaminate nei precedenti dinieghi; quella relativa al Piano Comunale di Spiaggia riproponeva inoltre una ragione già censurata e non considerava la peculiarità della richiesta. Il Comune è stato pertanto tenuto, con effetto conformativo, a riesaminare entro trenta giorni l’istanza per la concessione demaniale a uso privato per fini commerciali, senza riproporre i motivi già censurati. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 6.000 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Il ricorso avverso il silenzio è divenuto improcedibile dopo l’adozione di provvedimenti espressi da parte dell’amministrazione.

  • art. 32, comma 5, l. n. 47/1985

    La disposizione è stata invocata in relazione alla possibilità di sanare opere realizzate su aree di proprietà di enti pubblici, previa disponibilità del suolo; il giudice ha considerato tale collegamento rilevante per valutare la richiesta di concessione demaniale, senza affermare un automatismo nel rilascio.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi è stata dedotta dal ricorrente, ma la sentenza non fonda su tale profilo la decisione definitiva di accoglimento.

  • art. 14, comma 1, l.r. Calabria n. 17/2005

    Il divieto di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime in assenza del Piano Comunale di Spiaggia è stato ritenuto non pertinente, nel caso esaminato, perché la disposizione regionale riguarda le concessioni demaniali destinate a fini turistico-ricreativi e non una concessione a uso privato connessa a un immobile condonato per fini commerciali.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    La sentenza ha imposto al Comune specifiche prescrizioni conformative per il riesame dell’istanza entro trenta giorni, vietando la riproposizione dei motivi già censurati.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale fondamento dei doveri di chiarezza, trasparenza, leale collaborazione e buona amministrazione nei rapporti tra amministrazione e privati.

  • art. 49 Codice della navigazione

    È richiamato dal provvedimento amministrativo in relazione all’incameramento dell’area, ma la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione decisiva.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione adotta, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, un provvedimento espresso sull’istanza, la domanda contro il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; gli eventuali provvedimenti successivi possono tuttavia essere impugnati con motivi aggiunti.
  • Nel valutare una domanda amministrativa, l’amministrazione deve qualificare la richiesta secondo il suo contenuto sostanziale e pronunciarsi in modo chiaro, espresso e coerente con la specifica finalità indicata dall’istante, senza ricondurla a una diversa tipologia di procedimento.
  • La disciplina regionale che vieta il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime in assenza del piano comunale di spiaggia non può essere applicata indistintamente a ogni concessione demaniale, quando la domanda riguardi un uso privato connesso a un immobile condonato e non una concessione turistico-ricreativa, se la disciplina stessa è limitata a quest’ultima finalità.
  • Le ragioni ostative non esplicitate nel precedente provvedimento e non derivanti da fatti sopravvenuti non possono essere introdotte in una successiva riedizione sfavorevole del potere, secondo il principio dell’one shot temperato; la ripetuta frammentazione delle ragioni del diniego può evidenziare un vizio della funzione amministrativa.
  • L’amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione del provvedimento impugnato mediante argomentazioni difensive nuove e non contenute nell’atto, quando esse introducano una diversa ragione ostativa.
  • Quando annulla dinieghi successivi, il giudice può conformare la riedizione del potere imponendo all’amministrazione di riesaminare l’istanza entro un termine determinato e di non riproporre le ragioni già ritenute illegittime.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTermini del procedimento e silenzioAutotutelaGiudizio di ottemperanza
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneEffetto conformativo e riedizione del potereBuona fede e correttezza della PADifetto di motivazione

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