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Legge

L.R. Calabria 17/2005

Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio

Normativa regionaleL.R. Calabria 17/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regola, in Calabria, le funzioni regionali e comunali sul demanio marittimo a fini turistico-ricreativi: pianificazione (PIR e PCS), rilascio e gestione delle concessioni, canoni e tributi, vigilanza, revoca/decadenza e tutela delle coste. Molte disposizioni emergenziali COVID-19 sono limitate alle stagioni balneari 2020, 2021 e 2022; sono presenti anche deroghe specifiche per eventi meteo del 2026.

Disciplina delle concessioni e della pianificazione del demanio marittimo turistico-ricreativo in Calabria

Disciplina del demanio marittimo turistico-ricreativo in Calabria

La legge disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato ad attività turistico-ricreative nella Regione Calabria, con particolare attenzione alla pianificazione, al rilascio delle concessioni, ai canoni e alla tutela costiera. Il testo consolidato contiene anche misure transitorie e deroghe temporanee legate all’emergenza COVID-19 e a eventi meteorologici straordinari del 2026.

Finalità e ambito di applicazione

La disciplina riguarda le funzioni amministrative delegate o conferite alla Regione in materia di demanio marittimo a uso turistico-ricreativo. L’obiettivo è regolare l’utilizzo delle aree costiere, garantendo la programmazione regionale, la pianificazione comunale, la salvaguardia dell’ambiente e l’ordinato rilascio delle concessioni.

Attività turistico-ricreative e qualificazione dei concessionari

Sono considerate attività turistico-ricreative, tra le altre, gli stabilimenti balneari, la ristorazione, il commercio tipico, il noleggio di imbarcazioni, l’ormeggio e i servizi per la nautica da diporto, campeggi e altre strutture ricettive, attività sportive e ricreative, nonché servizi complementari connessi. I titolari di concessioni per strutture destinate alla diretta fruizione del mare sono qualificati, a tutti gli effetti, come imprenditori turistici di imprese produttive di interesse collettivo. Per le concessioni già autorizzate è consentito, previa comunicazione all’autorità concedente, il montaggio delle strutture nei 30 giorni precedenti la data di efficacia dell’autorizzazione, ma in tale periodo non possono svolgersi attività di impresa turistico-ricreativa.

Funzioni regionali

Alla Regione spettano funzioni di programmazione e indirizzo generale, raccolta e catalogazione dei dati sul demanio marittimo, formazione del catasto, monitoraggio delle opere realizzate e finanziate, verifica dell’attuazione della programmazione, misure di salvaguardia ambientale, controllo di competenza, pianificazione del sistema portuale regionale e definizione, in sede di approvazione del PIR, di criteri generali per materiali e modalità operative degli interventi di ripascimento.

Funzioni delegate ai Comuni

La Regione conferisce ai Comuni le funzioni amministrative relative a:

  • rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle concessioni demaniali marittime;
  • vigilanza sull’uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico-ricreative;
  • autorizzazione al subingresso e all’affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione;
  • rilascio, rinnovo, modifica e revoca delle concessioni relative ai porti di interesse regionale. I Comuni devono trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull’esercizio delle funzioni svolte nell’anno precedente, con elenco aggiornato delle concessioni anche su supporto informatico.

Concertazione istituzionale

La Regione assicura la concertazione con gli enti locali interessati tramite un Comitato consultivo composto da rappresentanti regionali, cinque sindaci dei comuni costieri indicati dall’ANCI regionale e quattro rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. La Giunta regionale deve insediare il Comitato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge e definirne il funzionamento.

Piano di Indirizzo Regionale per il demanio marittimo (PIR)

Il PIR è lo strumento regionale di programmazione dell’utilizzo del demanio marittimo. Deve prevedere, tra l’altro, una quota non inferiore al 30% delle aree demaniali di ogni comune rivierasco riservata all’uso pubblico e alla libera balneazione, gli orientamenti per i sistemi territoriali, l’individuazione delle aree non più fruibili, la ridefinizione dei confini demaniali ove necessario, le modalità di acquisizione al patrimonio comunale delle aree non più fruibili, l’obbligo di garantire accessi a mare e servizi minimi, una superficie congrua per il rimessaggio a favore degli addetti alla pesca e l’individuazione delle aree a valenza turistica. Per le aree turistiche il PIR contiene anche prescrizioni generali sulla tutela delle risorse essenziali, la salvaguardia ambientale, la difesa del suolo e la coerenza con il piano regionale dei trasporti. Il piano ha natura programmatica e non incide sull’aspetto dominicale del demanio marittimo.

Approvazione del PIR

La Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo, elabora un documento preliminare e lo trasmette a Province e Comuni interessati. Ogni Provincia convoca entro 45 giorni una conferenza di programmazione con i Comuni. In mancanza di osservazioni, decorsi 45 giorni, la Giunta adotta il PIR e lo trasmette al Consiglio regionale per l’approvazione definitiva. La stessa procedura si applica alle varianti.

Attività e opere consentite sul demanio marittimo

Nelle aree demaniali marittime la legge consente, nei limiti del Codice della navigazione, delle leggi speciali e delle ordinanze marittime, interventi industriali limitati alla ristrutturazione di impianti esistenti, interventi sul regime idraulico, ripascimento degli arenili con materiali indicati dalla legge, bonifiche ambientali e altre attività di interesse pubblico. Sono inoltre consentite concessioni per complessi balneari e servizi complementari, ristorazione e somministrazione, noleggio e rimessaggio di unità da diporto, campeggi e attività ricreative, soccorso a mare, approdi e porti turistici e campi boa/pontili galleggianti. Le opere devono comunque salvaguardare le piante di alto fusto, le alberature e i sistemi vegetali autoctoni.

Strutture e concessioni stagionali o annuali

La normativa consente strutture prefabbricate e altre opere considerate di facile rimozione in specifiche tipologie, nonché la normalizzazione di costruzioni e strutture esistenti su domanda del concessionario, con concessione di durata pari al tempo necessario per l’ammortamento dei costi, da stabilire con convenzione comunale. Per gli stabilimenti balneari stagionali è ammesso, al ricorrere di determinate condizioni, il mantenimento annuale delle strutture amovibili mediante concessione suppletiva, anche in assenza di piano comunale di spiaggia, nel rispetto degli obblighi e indirizzi del PIR e delle autorizzazioni paesaggistiche e di settore richieste. Il mantenimento annuale è subordinato, in particolare, all’impegno a svolgere attività economica per l’intero anno, alla regolarità nel pagamento dei canoni e dell’addizionale regionale, all’assenza di occupazioni o innovazioni abusive e al parere vincolante del dipartimento regionale competente. Per i complessi turistico-ricettivi all’aria aperta, la disciplina rinvia alla legge regionale 18 marzo 2025, n. 14.

Obblighi, divieti e limiti territoriali

Non possono essere rilasciate concessioni, anche stagionali, finalizzate alla costruzione di impianti o manufatti nei tratti di costa scogliera, nei tratti di arenile non atrofizzati, nelle cale, nelle pinete litorali e nelle spiagge alla confluenza di foci di corsi d’acqua, salvo eventuali delimitazioni e norme specifiche nei piani territoriali o paesistici, sempre nel rispetto della naturalità delle aree. Sono inoltre vietate concessioni nelle zone di interesse archeologico. Nelle aree boschive costiere possono essere realizzate strade solo per la tutela del bosco o per l’accesso al demanio marittimo.

Piano comunale di spiaggia (PCS)

Il PCS è lo strumento comunale di pianificazione delle aree demaniali marittime. Deve disciplinare e localizzare le attività consentite, individuare e regolamentare le zone destinate alle attività ammesse, stabilire zone di rispetto, aree vincolate, aree di servizio e infrastrutture, aree non assentibili, aree per la libera balneazione in misura non inferiore al 30% del demanio comunale, la distanza minima di 50 metri tra nuove concessioni e le aree in cui è consentito il mantenimento annuale delle opere. Il PCS deve essere corredato da relazione sulla potenzialità della popolazione utente, planimetrie catastali aggiornate, planimetria in scala 1:1000 e regolamento di attuazione. Deve inoltre prevedere servitù prediali sufficienti per consentire il pubblico utilizzo degli arenili, salvo i suoli destinati ad attività ricettive.

Approvazione del PCS e sostituzione regionale

Il Consiglio comunale deve adottare o adeguare il PCS entro 90 giorni dalla pubblicazione dei PIR sul Bollettino ufficiale regionale, previo parere non vincolante delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative. L’Amministrazione provinciale approva il PCS verificandone la coerenza con PIR e indirizzi regionali. In caso di inadempienza, la Giunta regionale diffida il Comune a provvedere entro 30 giorni e, in caso di ulteriore inerzia, si sostituisce mediante Commissario ad acta, con oneri a carico del bilancio comunale.

Norme di salvaguardia prima del PCS

Dall’entrata in vigore del PIR e fino all’entrata in vigore del PCS non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime né autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere. In via derogatoria, fino all’approvazione del PCS possono essere rilasciate concessioni stagionali in favore di specifiche attività ricettive o commerciali e, in favore dei titolari di concessioni turistico-balneari, concessioni suppletive per il mantenimento annuale delle strutture, per il ripascimento naturale, per l’uso delle aree interposte/intercluse e, nei limiti emergenziali del 2020-2022, per ampliamenti finalizzati al distanziamento sociale e alla continuità dell’attività.

Soggetti legittimati e durata delle concessioni

Le concessioni possono essere rilasciate a soggetti pubblici e privati, enti, associazioni, cooperative, ONLUS e Cral aziendali, su richiesta al Comune competente. La durata ordinaria non può superare sei anni, con rinnovo automatico alla scadenza ai sensi della normativa richiamata. Su richiesta del concessionario, la durata può essere rinegoziata fino a 20 anni in ragione degli investimenti proposti, purché il PCS sia approvato e gli investimenti siano almeno pari al 50% del valore contrattuale della concessione; tali investimenti devono essere realizzati entro i primi cinque anni, pena annullamento dell’atto rinegoziato.

Accessibilità per persone con disabilità

Per garantire l’accesso al mare e la mobilità delle persone disabili, i concessionari devono predisporre percorsi appositi sulle spiagge, sia normalmente sia parallelamente alla battigia. Le prescrizioni devono risultare già dagli elaborati progettuali posti a base della domanda di concessione; per le concessioni già in essere, i Comuni devono acquisire gli elaborati integrativi e assegnare un termine per l’attuazione.

Lega Navale Italiana

La Regione riconosce il ruolo della Lega Navale Italiana quale ente di interesse pubblico e culturale, anche in ambito ambientale e formativo. I Comuni, su richiesta, possono prevedere nel PCS e negli strumenti equivalenti una zona del demanio marittimo da destinare alle finalità istituzionali della Lega Navale nell’ambito della quota riservata alla libera fruizione. Le aree concesse devono essere usate esclusivamente per fini istituzionali, senza scopo di lucro. La Lega Navale presta collaborazione alla Regione in iniziative per la protezione dell’ambiente marino, per attività sportive e ricreative, per conferenze e convegni, per attività con le scuole, per progetti di veloterapia e, su accordo, con gli enti locali e con le università calabresi per percorsi formativi e attività teorico-pratiche.

Concorso tra più domande

In caso di più domande di prima concessione, a parità di garanzie, prevalgono le richieste con attrezzature non fisse e completamente amovibili; in ulteriore parità prevale l’ordine temporale di presentazione.

Procedura di rilascio delle concessioni

Le concessioni sono rilasciate dal Comune in conformità al PCS e devono contenere i termini di esecuzione delle opere e di avvio della gestione, l’obbligo di uso continuato delle attività per l’intero periodo e il divieto di mutare le attività poste a base della concessione. Il concessionario deve pagare annualmente il canone alle scadenze indicate e prestare deposito cauzionale, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al tributo regionale dovuto. La disciplina richiede inoltre il rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.

Valenza turistica e canoni

La Giunta regionale individua le aree del territorio da classificare nelle categorie A, B e C in base alla valenza turistica alta, normale o minore, sentiti i Comuni, considerando caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche, sviluppo turistico, balneabilità, accessibilità e dotazioni di strutture e servizi. La classificazione può essere verificata ogni quattro anni su proposta dei Comuni.

Revoca, decadenza e subingresso

La concessione può essere revocata per motivi di interesse pubblico dal Comune e/o dalla Regione. Il Comune dichiara la decadenza per mancato pagamento del canone, inadempienza agli obblighi concessori o regolamentari, inosservanza delle prescrizioni relative alla domanda di concessione e abusiva sostituzione di terzi nel godimento. È previsto un contraddittorio con possibilità di controdeduzioni, ricorso alla Provincia e rimozione delle cause di decadenza. La Regione può revocare la concessione per fatti che pregiudicano la pubblica incolumità o per calamità naturali. Il concessionario può affidare ad altri la gestione delle attività oggetto della concessione e di attività secondarie. In caso di pubblico interesse, l’amministrazione può autorizzare una concessione alternativa sul litorale di competenza, possibilmente di superficie equivalente.

Struttura amministrativa regionale e vigilanza

Presso il Dipartimento competente è istituita una struttura operativa regionale con funzioni di raccolta dati, catasto, programmazione e indirizzo, verifica degli indirizzi regionali e supporto tecnico-giuridico agli enti locali. La vigilanza sull’uso delle aree concesse spetta ai Comuni, ferme restando le competenze del Codice della navigazione. In caso di violazioni gravi o reiterate possono essere disposti sospensione da uno a sei mesi e decadenza. Se sono accertate opere non autorizzate o occupazioni senza titolo o difformi dal titolo, si applicano i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Ricorsi

Contro i provvedimenti degli enti titolari delle funzioni conferite in materia di concessioni per porti e relative modifiche strutturali è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.

Cauzione e garanzie

Il concessionario deve prestare cauzione ai sensi della normativa sulla navigazione e sulla contabilità dello Stato. La cauzione è cointestata alla Regione e all’Amministrazione marittima, così da garantire ciascun ente per la propria quota. La garanzia può essere prestata anche tramite fideiussione bancaria o assicurativa, anche per il tramite di associazioni regionali di categoria.

Difesa delle coste e ripascimento delle spiagge

Sono attribuite ai Comuni costieri, nei limiti delle risorse di bilancio, le funzioni di promozione e coordinamento degli interventi di ripascimento, l’approvazione e l’esecuzione diretta degli interventi stagionali di ripascimento e l’approvazione degli interventi proposti dai concessionari privati. Per gli interventi stagionali privati è prevista una conferenza di servizi semplificata e asincrona, con rilascio dell’autorizzazione entro 90 giorni; il parere regionale di verifica di assoggettabilità a VIA e l’autorizzazione ambientale sono resi all’interno della conferenza. I campionamenti e le analisi dei sedimenti sono svolti da Arpacal o da laboratori privati accreditati. La durata dell’autorizzazione stagionale varia in funzione della provenienza e quantità dei sedimenti: due anni, prorogabili di un anno, per sedimenti interni a porti non turistici o imboccature portuali oltre 40.000 mc; tre anni, prorogabili di due anni, per sedimenti da porti turistici, altre aree costiere o imboccature portuali sotto 40.000 mc; è inoltre ammessa la replicabilità annuale fino a dieci anni per piccoli interventi sotto 5.000 mc annui.

Norme tributarie

Le concessioni sono soggette al tributo regionale previsto dalla l.r. 1/1971, dovuto direttamente dal concessionario alle scadenze del canone. Le funzioni di controllo, accertamento, riscossione, anche coattiva, e contenzioso sono attribuite agli enti competenti al rilascio delle concessioni. Il pubblico ufficiale che rilasci un atto soggetto a imposta senza pagamento del tributo risponde del pagamento di tasse e sanzioni, salvo regresso. I proventi del tributo sono ripartiti per il 60% ai Comuni interessati e per il 40% alla Regione. I Comuni devono trasmettere entro il 28 febbraio il rendiconto delle riscossioni dell’esercizio precedente; l’inosservanza comporta responsabilità disciplinare e, in caso di danno erariale, segnalazione all’autorità competente. L’erogazione ai Comuni è subordinata all’adempimento degli obblighi previsti.

Norme transitorie e misure emergenziali COVID-19

Fino all’approvazione del PIR continuano a produrre effetto le concessioni già rilasciate, che possono essere rinnovate una sola volta anche dopo l’entrata in vigore della legge. Alle domande già avviate alla data di entrata in vigore continua ad applicarsi la normativa precedente. Per la sola stagione balneare 2020 e per le stagioni balneari 2021 e 2022 sono state introdotte misure eccezionali per fronteggiare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: ampliamento del fronte mare fino al 30% in casi specifici, deroghe sulla distanza tra concessioni, semplificazione dei pareri regionali, possibilità di diversa collocazione delle aree in concessione e ulteriori semplificazioni operative. Il testo specifica che tali disposizioni non sono prorogabili e sono applicabili sia in presenza sia in assenza di PCS approvato.

Misure straordinarie per gli eventi meteorologici del 2026

Per la sola stagione balneare 2026, nei comuni costieri della Calabria colpiti dagli eventi meteorologici del 18 gennaio 2026 e da quelli dell’11-20 febbraio 2026, e inseriti nelle ordinanze attuative degli stati di emergenza, è consentita, su richiesta dei concessionari danneggiati o non accessibili, la ricollocazione delle aree già assentite anche in deroga alla distanza minima di 50 metri, purché sia garantito almeno il 30% del fronte mare alla libera fruizione e siano privilegiate le aree interposte o intercluse. È inoltre consentita l’installazione di strutture omologate diverse da quelle danneggiate, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Il rilascio di autorizzazioni o licenze suppletive per il 2026 richiede la regolarità nei pagamenti e l’assenza di occupazioni abusive; i Comuni devono effettuare una ricognizione in sito, pubblicare un avviso e redigere una planimetria, anche in deroga al PCS, per contemperare le esigenze degli operatori e la libera fruizione degli arenili.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

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