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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26297/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società petrolifera)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di risarcimento proposta da un automobilista, il quale sosteneva di aver effettuato, presso un distributore di carburante della rete Total a Roma, un rifornimento di gasolio per la propria Mercedes e di aver subito, subito dopo, danni tecnici al motore a causa della presenza di acqua nel carburante. Il Tribunale aveva accolto la domanda, quantificando il danno in euro 6.023,00. La Corte d'appello di Roma ha invece riformato la decisione, ritenendo non provati gli elementi fondanti della pretesa: era documentato un pagamento presso il punto vendita e l'accredito punti della fidelity card, ma non era provato che si trattasse di gasolio, né che il veicolo rifornito fosse effettivamente la Mercedes di proprietà dell'attore; inoltre nessun teste aveva assistito al rifornimento e la sentenza penale di assoluzione del gestore del distributore non era ritenuta decisiva nel giudizio civile. Nel ricorso per cassazione l'attore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p. (indicati nel ricorso come cod. proc. civ.) per omessa valutazione della sentenza penale e delle prove testimoniali; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che le risultanze istruttorie dimostravano il rifornimento di gasolio sulla propria auto e che la Corte territoriale aveva erroneamente trascurato tali prove; 3) omesso esame, ex art. 360, n. 5, c.p.c., delle testimonianze di alcuni soggetti che, secondo il ricorrente, avrebbero confermato sia l'identità dell'auto sia il nesso tra rifornimento e guasto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi: il primo per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente aveva richiamato atti e documenti senza trascriverli adeguatamente né indicarne con precisione localizzazione e produzione; ha inoltre osservato che una sentenza penale di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, anche se irrevocabile, non produce di regola efficacia vincolante nel giudizio civile di danno ex art. 652 c.p.p., restando il giudice civile libero di accertare autonomamente i fatti. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la doglianza non denunciava una vera violazione dell'art. 2697 c.c., ossia un'erronea ripartizione dell'onere della prova, ma piuttosto una critica alla valutazione delle prove, censura non proponibile sotto quel vizio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché anche la denuncia di omesso esame di elementi istruttori richiede il rispetto dell'art. 366, n. 6, c.p.c., con specifica trascrizione del contenuto delle prove asseritamente decisive; inoltre l'omesso esame di singoli elementi probatori non integra il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la resistente non ha svolto difese in cassazione. È stato anche dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere usato per censurare la mera valutazione delle prove, ma solo l'erronea applicazione della norma giuridica, come ad esempio una indebita ripartizione dell'onere probatorio.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e, se necessario, la trascrizione degli atti e documenti su cui si fonda la censura, con puntuale indicazione della loro collocazione processuale; in mancanza, la censura è inammissibile.

  • artt. 651, 652 e 654 c.p.p.

    Le norme sul giudicato penale non sono idonee, nel caso di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, a vincolare automaticamente il giudice civile nel giudizio risarcitorio, che conserva piena autonomia nell'accertamento dei fatti.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onus probandi a una parte diversa da quella onerata; non quando apprezza le prove e attribuisce maggiore attendibilità ad alcune rispetto ad altre.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame rilevante deve riguardare un fatto storico decisivo; non basta lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori, soprattutto se il fatto sia stato comunque preso in esame dal giudice di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione fondato su prove documentali o testimoniali è imprescindibile l'osservanza del requisito di autosufficienza: il ricorrente deve indicare e trascrivere specificamente il contenuto degli atti decisivi e la loro collocazione nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La sentenza penale di assoluzione perché il fatto non costituisce reato non produce, di per sé, efficacia vincolante nel giudizio civile di danno; il giudice civile conserva il potere di accertare autonomamente i fatti e di utilizzare, se del caso, le risultanze del processo penale come prova atipica, purché adeguatamente motivate e corroborate da altri riscontri.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice del merito sbagli la ripartizione dell'onere della prova; non quando si contesti la maggiore o minore forza persuasiva attribuita alle prove acquisite.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non si identifica con la mancata analisi di ogni singola prova, ma richiede l'omissione di un fatto storico decisivo che non sia stato considerato nella motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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