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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33174/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una casa di cura privata per il pagamento di prestazioni chemioterapiche rese in regime di day hospital nell'anno 2004 nei confronti dell'amministrazione sanitaria regionale. L'amministrazione propose opposizione deducendo che il credito non fosse certo, liquido ed esigibile anche in ragione di rilievi già formulati dall'ASL competente; nel corso del giudizio l'importo della sorte capitale venne in parte pagato e il tribunale revocò il decreto, dichiarando cessata la materia del contendere per la somma pagata e dichiarando inammissibili alcune domande formulate dall'opponente in memoria. La corte d'appello, in parziale riforma, ritenne dovuti gli interessi già liquidati in fase monitoria sulla sorte capitale corrisposta, osservando che il debitore non li aveva specificamente contestati e che gli interessi avrebbero fondamento autonomo rispetto al capitale. Il ricorso per cassazione censura tale decisione con quattro motivi: violazione delle norme sull'opposizione a decreto ingiuntivo e sull'indebito oggettivo, sostenendo che l'opposizione investisse l'intero credito, interessi inclusi, e che la domanda di ripetizione delle somme pagate in forza della provvisoria esecutorietà non fosse nuova; violazione delle norme sulla revoca del decreto e sulla restituzione, perché la cessazione della materia del contendere non equivale ad accoglimento dell'opposizione; nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo; violazione della disciplina degli interessi moratori commerciali, poiché per prestazioni sanitarie rese da strutture private alla pubblica amministrazione gli interessi del D.lgs. 231/2002 presuppongono un contratto scritto e la natura amministrativa, non negoziale, dei provvedimenti di budget di spesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e, nei limiti di rilevanza, anche il quarto, dichiarando assorbiti gli altri due. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, affinché riesamini la spettanza degli interessi e la questione della loro misura, verificando anche se, nella fattispecie concreta, ricorrano i presupposti per l'applicazione del D.lgs. 231/2002. La decisione di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutorietà è implicita nella domanda di revoca del decreto e che la contestazione della certezza, liquidità ed esigibilità del credito investe anche gli interessi. Ha inoltre osservato che, per le prestazioni sanitarie rese da strutture private in favore della pubblica amministrazione, l'applicabilità degli interessi moratori commerciali richiede un contratto scritto e una verifica della natura del rapporto.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata, in relazione alla dedotta novità della domanda di restituzione e alla delimitazione del thema decidendum in appello.

  • art. 648 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata, in relazione alla disciplina della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e ai suoi effetti restitutori.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che il giudice avrebbe omesso o alterato il decisum rispetto alle domande e contestazioni effettivamente formulate.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in tema di valutazione delle risultanze processuali e delle allegazioni delle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in tema di valutazione delle prove e delle allegazioni nel giudizio di opposizione.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato quale base della ripetizione dell'indebito per le somme pagate in forza di un decreto poi revocato.

  • art. 653, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per contestare l'affermazione di debenza degli interessi in un contesto in cui si invocava la cessazione della materia del contendere.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come norma sul sindacato di legittimità per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 2 D.lgs. 231/2002

    Richiamato per contestare l'applicabilità degli interessi moratori commerciali al rapporto tra struttura sanitaria privata e pubblica amministrazione.

  • artt. 8-quater e 8-quinquies D.lgs. 502/1992

    Richiamati per sostenere la natura amministrativa, e non negoziale, degli atti di determinazione del budget e quindi l'inapplicabilità del regime degli interessi commerciali.

  • art. 28 L.R. Sicilia n. 2/2002

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto della disciplina regionale dei rapporti con le strutture sanitarie accreditate.

  • art. 336 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per affermare che la ripetizione delle somme pagate in esecuzione del decreto revocato consegue come effetto accessorio dell'eliminazione dell'atto solutorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve compiere un'autonoma valutazione della fondatezza dell'intera pretesa creditoria monitoria, comprensiva degli accessori, anche se la contestazione del debitore è formulata in termini generali sulla non debenza del capitale.
  • La domanda di ripetizione di quanto pagato in forza della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo non integra domanda nuova, perché è implicitamente compresa nell'istanza di revoca del decreto ed è conseguenza restitutoria dell'eliminazione del titolo monitorio.
  • La contestazione della certezza, liquidità ed esigibilità del credito investe anche la debenza degli interessi, poiché un credito non liquido o non esigibile non può produrre interessi.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la sussistenza del credito, la sua esigibilità e la misura degli interessi grava sul creditore in monitorio, che è parte sostanzialmente attrice.
  • Per l'applicazione degli interessi moratori commerciali alle prestazioni sanitarie rese da strutture private nei confronti della pubblica amministrazione è necessario verificare l'esistenza di un contratto scritto e la reale natura del rapporto, non essendo sufficiente il solo richiamo ai provvedimenti di determinazione del budget.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

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