Cassazione Civile, Ordinanza n. 09784/2025 del 14/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IMU per l'anno 2013 con cui il Comune le aveva contestato il diritto all'esenzione per abitazione principale. Secondo l'ente, pur avendo la ricorrente residenza anagrafica e dimora abituale nel Comune di Tarquinia, il nucleo familiare della stessa, composto dal coniuge non legalmente separato e dal figlio, risiedeva nel Comune di Roma; la CTR aveva quindi negato l'agevolazione ritenendo necessario che abitazione principale, ai fini IMU, fosse quella in cui coesistono residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare. In cassazione la contribuente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, sostenendo che l'agevolazione dovesse comunque spettare ad uno dei membri della famiglia e che il coniuge, residente a Roma, non ne aveva fruito; inoltre richiamava la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, operata dalla sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale. Successivamente, con memoria, dava atto dell'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento da parte del Comune.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento IMU impugnato e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite. La decisione richiama il principio per cui, nel processo tributario, l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, con effetti di cassazione senza rinvio delle sentenze di merito non più attuali. È stata altresì esclusa la debenza del doppio contributo unificato, poiché l'estinzione sopravvenuta per cessazione della materia del contendere non coincide con la normale declaratoria di inammissibilità o con la conferma integrale della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene indicato come parametro di denuncia della violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011
è la disposizione sull'IMU invocata dalla contribuente per sostenere il diritto all'esenzione per abitazione principale.
art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. n. 201 del 2011
la ricorrente richiama la sua declaratoria di illegittimità costituzionale da parte della sentenza n. 209 del 2022 della Corte costituzionale.
art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992
la cessazione della materia del contendere, conseguente all'annullamento in autotutela dell'atto impositivo, comporta l'estinzione del giudizio tributario e la cassazione senza rinvio delle sentenze ormai prive di attualità.
art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992
in caso di cessazione della materia del contendere il giudice può disporre la compensazione delle spese all'esito di una valutazione complessiva.
art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992
viene ricordato come disciplina diversa, in passato oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale, rispetto alla compensazione delle spese nel caso di estinzione per cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si estingue per cessazione della materia del contendere, poiché tale ipotesi non equivale alla ordinaria inammissibilità del ricorso o alla conferma integrale della decisione impugnata.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, prevalendo sulle questioni di ammissibilità o di merito del ricorso per cassazione.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere impone la rimozione delle decisioni di merito non più attuali mediante cassazione senza rinvio, perché il rapporto controverso non necessita più di una regolazione giudiziale.
- In caso di estinzione per cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese non è automatica: il giudice può disporre la compensazione integrale in base a una valutazione complessiva delle circostanze.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera quando il giudizio di cassazione si chiude con estinzione sopravvenuta per cessazione della materia del contendere, poiché tale esito non è assimilabile alla ordinaria inammissibilità del ricorso.
- Se l'atto impositivo viene annullato in autotutela dopo la proposizione del ricorso per cassazione, la successiva verifica della fondatezza virtuale del gravame rileva solo per le spese e non per la permanenza dell'interesse alla decisione.
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