Cassazione Civile, Ordinanza n. 37919/2022 del 28/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego implicito di rimborso del 90% delle imposte pagate negli anni 1990-1992, agevolazione prevista per i soggetti residenti nei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del 1990. Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione; la C.T.R. aveva accolto l’appello ritenendo irrilevante che le imposte fossero state già versate e considerando sussistente la tempestività della domanda ex art. 1, comma 665, L. 190/2014. L’Agenzia ha ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla specifica eccezione relativa alla mancata residenza del contribuente in uno dei comuni individuati dal D.P.C.M. 15 gennaio 1991, requisito soggettivo essenziale per il beneficio; 2) violazione delle norme che disciplinano il beneficio (art. 9, comma 17, L. 289/2002; art. 1, comma 665, L. 190/2014; art. 16-octies d.l. 91/2017; D.P.C.M. 15 gennaio 1991), sostenendo che il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’assenza del requisito soggettivo, risultando dagli atti che il contribuente era residente in un Comune non incluso tra quelli agevolati.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, esaminati congiuntamente, i due motivi di ricorso. Ha rilevato che la C.T.R. aveva completamente omesso di verificare il possesso del requisito soggettivo della residenza in uno dei comuni agevolati, nonostante tale questione fosse stata sollevata dall’Agenzia e fosse decisiva ai fini del diritto al rimborso. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel giudizio sul silenzio-rifiuto in materia di rimborso d’imposta, incombe sul contribuente dimostrare l’insussistenza delle cause che legittimano il diniego, mentre l’Ufficio può eccepire in appello anche questioni attinenti al tema originario del decidere. Poiché dagli atti risultava un certificato storico di residenza che collocava il contribuente in un Comune non compreso tra quelli del D.P.C.M. 15 gennaio 1991, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché effettui la verifica sul requisito soggettivo e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte ne richiama la violazione prospettata per omessa pronuncia su un’eccezione decisiva relativa ai presupposti del rimborso.
È richiamato per affermare che l’atto depositato dall’intimato, non notificato e privo dei requisiti minimi, non vale come controricorso.
Viene richiamato il principio per cui, nel procedimento camerale, la parte che non abbia depositato un vero controricorso non può compiere ulteriori attività processuali nel periodo successivo alla scadenza del termine.
È citato quale norma che indica i requisiti essenziali dell’atto di controricorso.
art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte esclude che il divieto di nuove eccezioni in appello osti alle difese dell’Ufficio, quando si tratta di questioni attinenti ai presupposti originari del rimborso.
art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002
È la norma attributiva del beneficio fiscale in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990.
art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014
È richiamato come disposizione che ha fissato il termine per presentare la domanda di rimborso.
art. 16-octies del d.l. n. 91/2017
È citato tra le norme regolanti la disciplina del beneficio e dei termini connessi.
art. 1 del D.P.C.M. 15 gennaio 1991
Individua i comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dagli eventi sismici del 1990 e quindi rilevanti per il requisito soggettivo dell’agevolazione.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario avente ad oggetto il silenzio-rifiuto su un’istanza di rimborso, il contribuente deve provare i presupposti di fatto del diritto al rimborso e l’assenza delle cause che ne impediscono il riconoscimento.
- L’Amministrazione finanziaria può opporre in appello eccezioni e rilievi che attengano al tema originario del decidere, ossia alla sussistenza dei presupposti del rimborso, senza incorrere nel divieto di nuove eccezioni previsto dall’art. 57 del d.lgs. 546/1992.
- Il giudice del merito che riconosca un beneficio fiscale deve verificare tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina agevolativa; l’omessa verifica di un requisito decisivo impone la cassazione della decisione.
- Ai fini dei benefici per i residenti nei comuni colpiti dal sisma del 1990, la residenza in uno dei comuni individuati dal D.P.C.M. 15 gennaio 1991 costituisce presupposto soggettivo imprescindibile del diritto al rimborso.
- L’eventuale tempestività della domanda di rimborso non basta, da sola, a fondare il diritto all’agevolazione se non risulta accertato anche il requisito soggettivo previsto dalla legge.
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