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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00697/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la società opponente aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, sostenendo che la clausola contrattuale stipulata tra le parti il 16 gennaio 2014 attribuisse in via esclusiva la competenza al Tribunale di Torino per tutte le controversie inerenti o connesse al rapporto. Il Tribunale aveva invece ritenuto che la clausola non fosse espressamente esclusiva, ma si limitasse ad aggiungersi ai fori legali alternativi, e aveva quindi rigettato l'opposizione. Con l'unico motivo di ricorso per regolamento di competenza, la società opponente ha denunciato violazione delle norme sulla competenza territoriale e dei canoni ermeneutici contrattuali, lamentando che il giudice di merito si fosse arrestato al dato letterale senza valorizzare elementi ulteriori, tra cui una lettera contestuale alla stipula, sottoscritta dalla controparte, che ribadiva la volontà di riferirsi al foro di Torino.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il regolamento di competenza. Ha affermato che la clausola di deroga convenzionale della competenza territoriale attribuisce competenza esclusiva solo se risulta da una manifestazione espressa, inequivoca e bilaterale della volontà delle parti di escludere i fori previsti dalla legge. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto corretta la lettura del Tribunale, che aveva desunto dal tenore testuale della clausola la mancanza di un'espressa volontà di esclusività e aveva quindi confermato la competenza del Tribunale di Napoli, sia ai sensi dell'art. 19 c.p.c. sia ai sensi dell'art. 20 c.p.c. Per di più, ha escluso che potessero valorizzarsi dichiarazioni o comportamenti successivi alla stipula, specie se provenienti da una sola parte, per desumere una comune volontà contrattuale in tema di foro. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 47 c.p.c.

    procura speciale in calce al ricorso

    richiamato come base processuale della procura speciale per il regolamento di competenza.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato quale regola ermeneutica contrattuale invocata dalla ricorrente per contestare l'interpretazione della clausola di foro.

  • art. 19 c.p.c.

    indicato come criterio di competenza territoriale legale fondante la competenza del Tribunale di Napoli, in ragione della sede della parte ingiunta.

  • art. 20 c.p.c.

    indicato come ulteriore criterio di competenza territoriale legale fondante la competenza del Tribunale di Napoli, in ragione del luogo di conclusione del contratto.

  • art. 280-sexies c.p.c.

    richiamato nel testo come base della decisione resa dal Tribunale di Napoli in primo grado.

  • art. 380-ter c.p.c.

    richiamato per il rito camerale del regolamento di competenza.

  • art. 375, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022

    richiamato per il regime transitorio applicabile al procedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La clausola pattizia che designa un foro territoriale ha carattere esclusivo solo se dalla sua formulazione risulta in modo chiaro, univoco e concorde la volontà delle parti di escludere i fori legali alternativi; in mancanza, il foro convenzionale si aggiunge a quelli previsti dalla legge.
  • L'interpretazione della clausola di deroga della competenza deve essere compiuta sulla base del testo contrattuale e della comune volontà delle parti; non possono essere valorizzate, per desumere l'esclusività del foro, dichiarazioni o comportamenti successivi alla stipula provenienti da una sola parte.
  • Quando la clausola non esprime in modo inequivoco l'esclusione dei fori legali, il giudice può correttamente mantenere la competenza del foro determinato dalle regole ordinarie, senza che sia consentito sostituire alla lettura testuale una diversa ricostruzione argomentativa non sorretta dal negozio.
  • In tema di regolamento di competenza, la censura che miri a sostituire alla motivazione del giudice di merito una interpretazione alternativa della clausola contrattuale è infondata se il giudice abbia applicato correttamente i criteri di ermeneutica e la soluzione adottata sia coerente con il testo negoziale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civileContratti
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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