Cassazione Civile, Sentenza n. 2227/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il contribuente aveva chiesto, con istanza presentata il 21/01/2008, il rimborso del 90% dell'IRPEF trattenuta per gli anni 1990, 1991 e 1992 ai sensi dell'art. 9, comma 17, legge n. 289/2002 (agevolazioni post-sisma Sicilia). L'Agenzia negò il rimborso; la controversia verteva principalmente su (a) se le ritenute effettuate dal datore di lavoro sul trattamento di fine rapporto (TFR) erogato nel 1990 rientrassero nella normativa agevolativa, nonostante il TFR fosse maturato in anni precedenti, e (b) chi fosse legittimato a proporre l'istanza (il lavoratore sostituto d'imposta o il datore di lavoro). Inoltre l'Agenzia impugnava l'applicabilità, ai rimborsi, delle disposizioni sopravvenute (art. 1, comma 665, legge n.190/2014 e art.16-octies d.l. n.91/2017 conv. legge n.123/2017) che prevedono riduzioni/pro rata dei rimborsi in presenza di risorse limitate.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Sul primo punto ha ritenuto che il presupposto impositivo per il TFR si realizza al momento dell'erogazione e della ritenuta operata e versata dal datore di lavoro (qui nel 1990), per cui le somme rientrano nell'ambito temporale della normativa agevolativa e sono dunque potenzialmente rimborsabili. Ha altresì confermato che il lavoratore, in qualità di sostituto di imposta, è legittimato a proporre l'istanza di rimborso. Sul secondo punto ha stabilito che l'intervento normativo successivo (art.16-octies d.l. 91/2017 e correlati) non altera il diritto soggettivo al rimborso già riconoscibile: tale ius superveniens incide solo sulla fase esecutiva/liquidatoria (limiti di risorse, riduzione percentuale dei rimborsi o graduazione), non estingue il diritto sostanziale riconosciuto nei giudizi pendenti. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia condannata alle spese nella misura indicata.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, legge n. 289/2002
Norma agevolativa post-sisma che prevede il rimborso (nella misura del 90%) di imposte per soggetti colpiti dagli eventi sismici; la Corte ha ritenuto che le ritenute operate sul TFR erogato nel 1990 rientrino nel periodo di applicazione della disposizione, posto che il fatto imponibile si realizza al momento dell'erogazione e della ritenuta.
art. 1, comma 665, legge n. 190/2014
Norma richiamata in relazione alle limitazioni/criteri di rimborso introdotti successivamente; la Corte ha ritenuto che, in assenza di disposizioni transitorie che incidano sul diritto sostanziale, la disposizione non annulli il diritto al rimborso già sorto nei giudizi pendenti ma può influire sulla fase esecutiva/liquidatoria.
art.16-octies, d.l. n. 91/2017, conv. dalla legge n. 123/2017
Introduzione di meccanismi di limitazione delle erogazioni (risorse stanziate; riduzione percentuale in caso di eccedenza). La Corte ha qualificato tale intervento come ius superveniens che non incide sul diritto sostanziale riconosciuto nei giudizi pendenti, ma disciplina l'esecuzione/liquidazione dei rimborsi.
Norma che disciplina il calcolo del TFR. La Corte ha escluso che il richiamo a tale norma possa impedire il rimborso delle ritenute operate al momento dell'erogazione del TFR, precisando che il TFR matura nel corso del rapporto ma il presupposto impositivo si realizza alla cessazione e pagamento.
art. 17, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
Norma fiscale richiamata per confermare il principio secondo cui il presupposto impositivo delle ritenute sul TFR si realizza al momento del pagamento, a supporto della riconducibilità delle ritenute operate nel 1990 alla normativa agevolativa.
artt. 12 e 14 delle preleggi
Richiamati dall'Agenzia nelle censure; la Corte non ha ritenuto che tali disposizioni ostassero al riconoscimento del rimborso nel caso di specie, non utilizzandoli per negare la legittimazione del lavoratore o l'operatività della norma agevolativa.
Massime di principio
- Se una ritenuta fiscale sul TFR è stata operata e versata al momento dell'erogazione in un anno che rientra nella finestra temporale prevista da una normativa agevolativa post-sisma, la ritenuta può rientrare nel diritto al rimborso anche se il TFR è maturato in anni precedenti.
- Il lavoratore, in qualità di sostituto d'imposta che ha subito la ritenuta, è legittimato a proporre l'istanza di rimborso; non è obbligatorio che a chiederlo sia il datore di lavoro.
- Una legge sopravvenuta che introduce limiti di risorse o percentuali di riduzione dei rimborsi (ius superveniens) non estingue automaticamente il diritto sostanziale al rimborso già formatosi e fatto valere in giudizio; essa incide principalmente sulla fase esecutiva/liquidatoria (pro rata, riduzioni, graduazioni).
- Nelle contestazioni sul periodo di imposta rileva il momento di realizzazione del presupposto impositivo (pagamento/erogazione), non il periodo di maturazione economica dell'elemento retributivo.
- In situazioni analoghe è utile chiedere e documentare la data di erogazione e la prova dell'operazione di ritenuta/versamento da parte del datore di lavoro; in presenza di interventi normativi successivi, prepararsi a questioni relative all'importo effettivamente liquidabile più che all'esistenza del diritto in sé.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 22 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2115/2024 del 22/01/2024
- Sentenza civile · 22 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2116/2024 del 22/01/2024
- Sentenza civile · 22 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2119/2024 del 22/01/2024
- Sentenza civile · 22 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2120/2024 del 22/01/2024
- Sentenza civile · 22 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2124/2024 del 22/01/2024
- Sentenza civile · 22 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2126/2024 del 22/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →