Cassazione Civile, Ordinanza n. 21031/2021 del 22/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione contestava al titolare di una ricevitoria operante come centro di trasmissione dati, che raccoglieva scommesse sportive per conto di un bookmaker estero, il mancato pagamento dell’imposta unica sui concorsi pronostici e scommesse, oltre a sanzioni e interessi, per operazioni dell’anno 2008. Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti al giudice tributario, ma sia in primo grado sia in appello il ricorso era stato respinto. In cassazione il ricorrente ha proposto nove motivi: 1) violazione delle norme sull’individuazione del soggetto passivo, sostenendo che il CTD non potesse essere ritenuto debitore dell’imposta; 2) violazione della disciplina sul presupposto oggettivo dell’imposta; 3) violazione delle norme sul presupposto territoriale, anche con richiamo a norme codicistiche sulla conclusione del contratto; 4) censura per contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza; 5) violazione del principio di capacità contributiva; 6) violazione del principio del giusto processo; 7) violazione del diritto UE, in particolare della libertà di prestazione dei servizi, della parità di trattamento, della non discriminazione e del legittimo affidamento, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla CGUE; 8) omesso esame della doglianza sulla illegittimità dell’avviso per difetto di motivazione, per mancata allegazione del PVC e mancata indicazione dell’aliquota; 9) omesso esame della doglianza sulla mancata applicazione dell’esimente sanzionatoria prevista dal d.lgs. n. 472/1997.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché l’Agenzia ha depositato memoria documentando che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, l’avviso di accertamento era stato annullato in autotutela con provvedimento del 16 ottobre 2018 limitatamente alla posizione del ricorrente e per l’anno d’imposta 2008. Preso atto di tale sopravvenienza, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. In ragione dell’intervento successivo che ha definito la controversia, ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
viene richiamato solo come parametro formale di proposizione dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
è la norma indicata dal ricorrente come oggetto di erronea applicazione per l’individuazione del soggetto passivo e del presupposto dell’imposta unica
art. 1, comma 66, lett. a) e b), L. n. 220 del 2010
richiamato quale norma interpretativa della disciplina dell’imposta unica contestata
art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288 del 1998
richiamato dal ricorrente in relazione al presupposto territoriale del tributo
richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sul presupposto territoriale
art. 3 Cost.
invocato per censurare asserite violazioni dei principi di eguaglianza e ragionevolezza
art. 53 Cost.
invocato per lamentare la lesione del principio di capacità contributiva
art. 117, comma 1, Cost.
richiamato in relazione alla dedotta violazione dell’art. 6 CEDU
art. 6 CEDU
invocato quale parametro del giusto processo
art. 56 TFUE
richiamato per la censura di incompatibilità unionale della disciplina interna
art. 267 TFUE
richiamato dal ricorrente per chiedere, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione degli atti impositivi
richiamato in relazione alla disciplina dello statuto del contribuente e all’accesso al PVC
art. 111 Cost.
invocato per il difetto di motivazione della sentenza
richiamato come parametro del contenuto motivazionale della sentenza
richiamato in tema di motivazione
art. 35 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione al rito tributario
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione ai requisiti della sentenza tributaria
richiamato per omessa pronuncia su specifiche doglianze
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato quale esimente sanzionatoria invocata dal ricorrente
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1998
richiamato come base della sanzione irrogata
richiamato per il deposito della memoria dell’Amministrazione in prossimità dell’adunanza camerale
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, intervenga l’annullamento in autotutela dell’atto impositivo impugnato, la controversia può essere definita con declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
- L’intervento risolutivo sopravvenuto che elimini l’atto o la pretesa tributaria può rendere superfluo il vaglio delle censure di legittimità e giustificare la compensazione integrale delle spese.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia può restare assorbita quando la lite venga meno per effetto di un fatto sopravvenuto che ne determina la cessazione.
- In presenza di una definizione sopravvenuta della pretesa tributaria, il giudizio di cassazione non richiede una pronuncia sui motivi attinenti al merito della debenza dell’imposta o alla validità dell’avviso.
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