Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21031/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione contestava al titolare di una ricevitoria operante come centro di trasmissione dati, che raccoglieva scommesse sportive per conto di un bookmaker estero, il mancato pagamento dell’imposta unica sui concorsi pronostici e scommesse, oltre a sanzioni e interessi, per operazioni dell’anno 2008. Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti al giudice tributario, ma sia in primo grado sia in appello il ricorso era stato respinto. In cassazione il ricorrente ha proposto nove motivi: 1) violazione delle norme sull’individuazione del soggetto passivo, sostenendo che il CTD non potesse essere ritenuto debitore dell’imposta; 2) violazione della disciplina sul presupposto oggettivo dell’imposta; 3) violazione delle norme sul presupposto territoriale, anche con richiamo a norme codicistiche sulla conclusione del contratto; 4) censura per contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza; 5) violazione del principio di capacità contributiva; 6) violazione del principio del giusto processo; 7) violazione del diritto UE, in particolare della libertà di prestazione dei servizi, della parità di trattamento, della non discriminazione e del legittimo affidamento, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla CGUE; 8) omesso esame della doglianza sulla illegittimità dell’avviso per difetto di motivazione, per mancata allegazione del PVC e mancata indicazione dell’aliquota; 9) omesso esame della doglianza sulla mancata applicazione dell’esimente sanzionatoria prevista dal d.lgs. n. 472/1997.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché l’Agenzia ha depositato memoria documentando che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, l’avviso di accertamento era stato annullato in autotutela con provvedimento del 16 ottobre 2018 limitatamente alla posizione del ricorrente e per l’anno d’imposta 2008. Preso atto di tale sopravvenienza, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. In ragione dell’intervento successivo che ha definito la controversia, ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato solo come parametro formale di proposizione dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza

  • art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998

    è la norma indicata dal ricorrente come oggetto di erronea applicazione per l’individuazione del soggetto passivo e del presupposto dell’imposta unica

  • art. 1, comma 66, lett. a) e b), L. n. 220 del 2010

    richiamato quale norma interpretativa della disciplina dell’imposta unica contestata

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288 del 1998

    richiamato dal ricorrente in relazione al presupposto territoriale del tributo

  • artt. 1326, 1327, 1336 c.c.

    richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sul presupposto territoriale

  • art. 3 Cost.

    invocato per censurare asserite violazioni dei principi di eguaglianza e ragionevolezza

  • art. 53 Cost.

    invocato per lamentare la lesione del principio di capacità contributiva

  • art. 117, comma 1, Cost.

    richiamato in relazione alla dedotta violazione dell’art. 6 CEDU

  • art. 6 CEDU

    invocato quale parametro del giusto processo

  • art. 56 TFUE

    richiamato per la censura di incompatibilità unionale della disciplina interna

  • art. 267 TFUE

    richiamato dal ricorrente per chiedere, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    richiamato in relazione all’obbligo di motivazione degli atti impositivi

  • art. 12 l. n. 212 del 2000

    richiamato in relazione alla disciplina dello statuto del contribuente e all’accesso al PVC

  • art. 111 Cost.

    invocato per il difetto di motivazione della sentenza

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro del contenuto motivazionale della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione

  • art. 35 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione al rito tributario

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione ai requisiti della sentenza tributaria

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia su specifiche doglianze

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato quale esimente sanzionatoria invocata dal ricorrente

  • art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1998

    richiamato come base della sanzione irrogata

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria dell’Amministrazione in prossimità dell’adunanza camerale

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, intervenga l’annullamento in autotutela dell’atto impositivo impugnato, la controversia può essere definita con declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
  • L’intervento risolutivo sopravvenuto che elimini l’atto o la pretesa tributaria può rendere superfluo il vaglio delle censure di legittimità e giustificare la compensazione integrale delle spese.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia può restare assorbita quando la lite venga meno per effetto di un fatto sopravvenuto che ne determina la cessazione.
  • In presenza di una definizione sopravvenuta della pretesa tributaria, il giudizio di cassazione non richiede una pronuncia sui motivi attinenti al merito della debenza dell’imposta o alla validità dell’avviso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.