Cassazione Civile, Ordinanza n. 20361/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento di importo complessivo pari a euro 471.548,25 notificata a un soggetto indicato come coobbligato, in quanto già socio accomandatario di una s.a.s. Le commissioni tributarie di merito avevano esaminato la validità delle notifiche di alcune cartelle e l’efficacia interruttiva della prescrizione di un verbale di pignoramento mobiliare negativo/notificato al contribuente il 16 settembre 2015. La Corte di secondo grado aveva ritenuto nulle alcune notifiche, aveva escluso l’efficacia interruttiva di uno dei verbali di pignoramento, ma aveva riconosciuto l’interruzione della prescrizione per altre pretese, distinguendo tra sorte capitale e accessori. Le Amministrazioni ricorrevano per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina sulla notificazione degli atti tributari, sostenendo che, in assenza del destinatario presso la sede sociale, la notifica era stata validamente eseguita con il rito degli irreperibili ex art. 60 d.P.R. n. 600/1973; 2) violazione del termine di impugnazione del processo tributario, assumendo che alcune cartelle avrebbero dovuto essere impugnate tempestivamente e non potevano essere travolte da censure solo sulla notifica dell’atto presupposto; 3) violazione della prescrizione, deducendo che il verbale di pignoramento e le intimazioni medio tempore intervenute avevano interrotto i termini, sicché non era maturata prescrizione neppure quinquennale. Il contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale, lamentando che la Corte di merito avesse attribuito efficacia interruttiva a un verbale di pignoramento che non avrebbe contenuto un’adeguata ostensione del titolo e che avrebbe fatto riferimento a estratti di ruolo non coincidenti con quelli prodotti in giudizio, oltre a dedurre una violazione dell’onere della prova in tema di prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo validamente effettuata la notificazione degli atti tributari ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, quando l’agente notificatore non rinviene la società presso la sede risultante dal registro delle imprese e perfeziona la procedura con deposito presso la casa comunale e affissione all’albo. Ha quindi dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo del ricorso principale. Ha rigettato integralmente il ricorso incidentale, ritenendo inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché volta a una rivalutazione del materiale istruttorio e comunque infondata la doglianza sull’onere della prova. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
Per gli atti impositivi, quando il destinatario non sia reperito presso la sede risultante dal registro delle imprese, la notifica può essere validamente perfezionata con deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso all’albo comunale, senza necessità di ulteriori formalità fuori dal Comune del domicilio fiscale.
Richiamato dalla sentenza di merito e dai ricorrenti per distinguere il regime notificatorio, ma ritenuto non dirimente rispetto al rito speciale tributario degli irreperibili.
Il rito ex art. 140 c.p.c. è applicabile solo quando siano noti residenza e indirizzo del destinatario, ma non sia stato possibile consegnare l’atto per assenza del destinatario o di altro consegnatario.
Citate nel confronto tra regimi notificatori, ma la Corte ha ribadito la prevalenza della disciplina speciale di cui all’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 nel caso concreto.
La Corte non esamina il motivo nel merito perché assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale.
Richiamato dai ricorrenti in tema di interruzione della prescrizione; il motivo è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del primo motivo principale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro dei motivi di violazione di legge dedotti dalle parti per la notificazione, la decadenza e la prescrizione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del merito.
La violazione della norma ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui grava secondo le regole sui fatti costitutivi ed estintivi; non sussiste quando il giudice valuta le prove e richiede la prova contraria alla parte onerata.
Richiamato dalla sentenza di merito per ritenere quinquennale la prescrizione delle sanzioni.
Richiamato dalla sentenza di merito per applicare il termine di prescrizione quinquennale agli interessi.
Massime di principio
- Nella notificazione degli atti tributari alla società, l’irreperibilità presso la sede risultante dal registro delle imprese legittima l’uso del rito degli irreperibili previsto dall’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, con deposito in casa comunale e affissione all’albo, senza che siano necessarie ulteriori ricerche fuori dal Comune.
- Il registro delle imprese opera come fonte di affidamento per il notificatore: se la società non è reperita presso la sede ivi indicata e non risulta un trasferimento di sede, la notifica può ritenersi validamente eseguita secondo la disciplina speciale tributaria.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di sollecitare una nuova lettura delle risultanze documentali o una diversa valutazione del merito.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice distribuisce l’onere probatorio in modo errato; non ricorre se il giudice, ritenuto provato un fatto costitutivo, richiede alla controparte la prova contraria di fatti estintivi o modificativi.
- In tema di prescrizione, la verifica dell’effetto interruttivo di atti esecutivi o intimazioni successive dipende dalla concreta idoneità dell’atto e dalla corretta individuazione dei crediti cui esso si riferisce, ma tali censure restano assorbite se viene accolto un motivo logicamente preliminare sulla validità della notificazione.
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