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Sentenza

Sentenza del 21/06/2016 n. 12778 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento di Euro 7.473,89 relativa a IRPEF (ritenute alla fonte), addizionale regionale e IRAP per l'anno 2002, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. La società aveva sostenuto che la cartella fosse illegittima per intervenuta decadenza dell'Amministrazione e perché non era stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della CTR, sostenendo che rilevasse esclusivamente il termine per la notifica della cartella e che la comunicazione preventiva non fosse necessaria in presenza di somme dichiarate ma non versate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario della società. Ha stabilito che, per le dichiarazioni presentate nel 2003, la cartella derivante da liquidazione ex art. 36-bis doveva essere notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione; la notifica avvenuta il 15 febbraio 2007 era quindi tempestiva. La Corte ha inoltre ritenuto legittima la cartella anche senza preventiva comunicazione di irregolarità, poiché la pretesa derivava dal mancato versamento di somme indicate dalla stessa contribuente in dichiarazione e non da errori o incertezze dichiarative. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a pagare all'Agenzia 2.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito, per il giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    controllo automatizzato e liquidazione delle dichiarazioni

    La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato è legittima quando l'Amministrazione procede alla liquidazione delle somme risultanti dalla dichiarazione, in particolare se il contribuente ha dichiarato gli importi ma non li ha versati.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 1

    Il concessionario notifica la cartella di pagamento ... a pena di decadenza

    Il termine decadenziale rilevante è quello entro il quale deve essere notificata la cartella al contribuente; la data di iscrizione a ruolo o di consegna del ruolo non determina, di per sé, la decadenza.

  • D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 156

    entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

    Per le dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003, la cartella derivante da liquidazione automatizzata doveva essere notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5

    se non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione

    La comunicazione preventiva di irregolarità è necessaria quando emergono errori o incertezze rilevanti nella dichiarazione, ma non quando l'importo è stato dichiarato dal contribuente e risulta semplicemente non versato.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, dopo aver cassato la sentenza impugnata, può decidere direttamente la controversia nel merito.

Massime di principio

  • Nelle cartelle derivanti da controllo automatizzato ex art. 36-bis, occorre verificare principalmente la tempestività della notifica della cartella secondo il termine decadenziale previsto per l'anno di presentazione della dichiarazione; la data di iscrizione a ruolo, di regola, non è decisiva.
  • La mancata comunicazione preventiva di irregolarità non comporta automaticamente la nullità della cartella. Essa è normalmente necessaria quando il controllo evidenzia errori o incertezze nella dichiarazione, non quando il contribuente ha indicato correttamente le somme dovute ma non le ha versate.
  • Per valutare la validità di una cartella occorre distinguere tra liquidazione automatizzata ex art. 36-bis, controllo formale ex art. 36-ter e accertamento, poiché ciascuna attività ha termini di notifica differenti.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe verificare l'anno di presentazione della dichiarazione, la natura del controllo, la data effettiva di notifica della cartella e se la pretesa derivi da un errore dichiarativo oppure dal semplice omesso versamento di somme dichiarate.

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