Cassazione Civile, Ordinanza n. 21813/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società debitrice)
La controversia
L’autorità di regolazione aveva proposto opposizione al diniego di ammissione al passivo del proprio credito di euro 17.748.000, derivante da una sanzione pecuniaria per mancato acquisto di certificati verdi relativi all’anno 2013, poi respinta dal Tribunale di Milano. Nel ricorso per cassazione deduceva quattro censure: 1) nullità del decreto per eccesso di giurisdizione, sostenendo che il tribunale fallimentare avrebbe deciso su profili riservati alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di provvedimenti dell’Autorità; 2) violazione dell’art. 101, comma 4, l. fall., assumendo che il credito, in quanto sopravvenuto in corso di procedura, fosse ammissibile con insinuazione ultra-tardiva; 3) violazione dell’art. 101, ultimo comma, l. fall., dell’art. 2, comma 20, lett. c), l. n. 481/1995 e della disciplina sanzionatoria amministrativa, lamentando che il tribunale avesse confuso il momento della violazione con quello dell’accertamento e avesse richiamato in modo non pertinente la disciplina dei crediti dell’amministrazione finanziaria; 4) nullità per motivazione apparente, perché il decreto non avrebbe individuato con precisione in quale fase del procedimento sanzionatorio fosse maturato il ritardo imputato all’autorità. La controparte resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la decisione del giudice fallimentare non aveva investito in via principale la legittimità del provvedimento sanzionatorio, ma solo incidenter tantum la sussistenza dei presupposti dell’insinuazione ultra-tardiva. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la sopravvenienza del credito non coincide automaticamente con la non imputabilità del ritardo nell’insinuazione. Ha respinto il terzo e il quarto motivo, correggendo però la motivazione del decreto: il credito, pur essendo fondato sull’illecito commesso dalla società con l’omesso acquisto dei certificati verdi, era già azionabile come credito condizionato sin dall’avvio del procedimento sanzionatorio e avrebbe dovuto essere insinuato tempestivamente o con riserva; l’insinuazione ultra-tardiva, proposta anni dopo, era quindi preclusa. In sostanza, il rigetto è stato confermato perché mancavano i presupposti della non imputabilità del ritardo e l’istanza era comunque tardiva rispetto al momento in cui il credito poteva essere fatto valere con riserva.
Norme richiamate
il richiamo alla giurisdizione esclusiva amministrativa non era pertinente, perché il giudice concorsuale aveva conosciuto del provvedimento solo in via incidentale ai fini dell’ammissibilità del credito
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
il motivo di ricorso per eccesso di giurisdizione è stato dichiarato inammissibile per difetto di aderenza al decisum
art. 101, quarto comma, l. fall.
invocato per sostenere l’ammissibilità del credito sopravvenuto; la Corte ha escluso l’equivalenza automatica tra sopravvenienza del credito e non imputabilità del ritardo
art. 101, ultimo comma, l. fall.
le domande ultra-tardive richiedono la prova della causa esterna impeditiva e della successiva inerzia non giustificata entro un termine ragionevole
art. 2, comma 20, lett. c), l. n. 481/1995
richiamato quale base del potere sanzionatorio dell’autorità di regolazione
richiamata per la disciplina generale del procedimento sanzionatorio amministrativo punitivo
artt. 97 e 111 Cost.
invocati a sostegno delle doglianze sulla correttezza e sulla ragionevolezza del procedimento e della motivazione
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato per la censura di motivazione apparente
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per il requisito della motivazione della decisione
richiamato sul contenuto della motivazione
il credito era qualificabile come credito condizionato, ammissibile con riserva
art. 55, terzo comma, l. fall.
la nozione di crediti condizionali è stata letta in senso ampio, ricomprendendo crediti la cui partecipazione al concorso dipenda da un evento futuro e incerto
richiamato come esempio di crediti che sorgono per effetto dello scioglimento del contratto dopo il fallimento
art. 104-bis, comma 3, l. fall.
citato come esempio di credito sopravvenuto nel corso della procedura
richiamato per delimitare l’ipotesi classica dei crediti condizionati derivanti da pattuizioni anteriori
applicato per ammettere in astratto la riserva in presenza di un credito ancora in corso di accertamento davanti a un giudice o autorità competente
richiamato nel precedente sulle opposizioni allo stato passivo e sull’ammissione con riserva
art. 45, comma 5, d.lgs. n. 93/2011
indicato come termine entro cui avviare il procedimento sanzionatorio dopo la comunicazione del GSE
Massime di principio
- In materia di ammissione al passivo, la sopravvenienza del credito non coincide automaticamente con la non imputabilità del ritardo nell’insinuazione: anche un credito sorto o emerso in corso di procedura può essere tardivamente azionato se il ritardo è imputabile al creditore.
- La domanda ultra-tardiva richiede non solo la prova della causa esterna che ha impedito la tempestiva attivazione, ma anche la prova di una ulteriore causa esterna, o comunque della ragionevole giustificazione, che copra l’inerzia successiva alla cessazione dell’impedimento.
- Quando il credito è ancora in corso di accertamento davanti all’autorità competente, il giudice concorsuale può e deve trattarlo come credito condizionato, ammettendolo con riserva, così da consentire la partecipazione al riparto mediante accantonamento.
- La nozione di credito condizionato ai fini dell’art. 96 l. fall. è ampia e non si limita ai crediti derivanti da clausola contrattuale sospensiva o risolutiva: comprende ogni credito preesistente la cui ammissione al concorso dipenda da un evento futuro e incerto verificatosi in corso di procedura.
- Nel valutare l’ammissibilità di un credito fondato su sanzione amministrativa, occorre individuare il fatto costitutivo del credito nell’illecito sostanziale e non nel solo provvedimento sanzionatorio che ne quantifica le conseguenze.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21491/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21498/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21505/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21511/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21517/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21535/2023 del 20/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →