Cassazione Civile, Ordinanza n. 23161/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di finanza, a una società in nome collettivo operante nel settore delle costruzioni e ai suoi soci erano stati notificati avvisi di accertamento per gli anni 2010 e 2011. L'Ufficio aveva contestato l'omessa presentazione delle dichiarazioni, l'incompletezza delle scritture contabili e la mancata esibizione di registri IVA, libro giornale e mastrini, determinando induttivamente maggiori redditi d'impresa e, per trasparenza, maggiori redditi di partecipazione dei soci. La CTP aveva ridotto sensibilmente il reddito accertato e riconosciuto anche una perdita per il 2011; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo condivisibile l'impostazione del primo giudice, ammissibile una ricostruzione analitica del reddito anche in presenza di accertamento induttivo e riconoscibile l'eccedenza IVA a credito pur in assenza di dichiarazione annuale, se provati i requisiti sostanziali. L'Agenzia ha impugnato la sentenza con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e per relationem, lamentando che la CTR non avesse esaminato le censure di appello relative all'inattendibilità della documentazione, all'impossibilità di riconciliare bonifici e dati bancari e alla carenza di prova dei costi; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che i costi ulteriori riconosciuti dal giudice di merito erano stati ammessi senza idonea prova della loro effettiva esistenza e in assenza di documentazione contabile attendibile.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR solo apparente perché non affrontava in modo effettivo le censure dell'appello erariale e non spiegava perché la documentazione contabile fosse idonea a consentire una ricostruzione analitica del reddito nonostante le contestate carenze e incongruenze. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato e per la regolazione delle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
consente all'Ufficio di determinare induttivamente il reddito d'impresa in presenza dei presupposti previsti dalla norma
fondamento dell'imputazione per trasparenza ai soci dei maggiori redditi della società
i costi sono deducibili solo se inerenti e provati; non basta un richiamo generico alla possibilità di considerare costi nel reddito accertato
la prova dell'esistenza, natura e inerenza dei costi contestati incombe sul contribuente quando l'Amministrazione ne contesti la deducibilità
artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e non meramente adesiva o apparente
richiede che la motivazione renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice
art. 111 Cost.
esige che il provvedimento giurisdizionale sia motivato in modo intelligibile e non apparente
la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
richiamato nel motivo come norma processuale asseritamente violata
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
consente il ricorso per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento
norma che ha regolato la trattazione in camera di consiglio
art. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c.
norma richiamata per la regolazione delle spese nel giudizio di legittimità in sede di rinvio
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
norma richiamata per la regolazione delle spese nel giudizio tributario di legittimità
Massime di principio
- La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando si limita ad aderire alla decisione di primo grado senza confrontarsi con le specifiche censure dell'appello e senza rendere percepibile il percorso logico seguito dal giudice.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice fa propri, in modo chiaro e controllabile, i passaggi decisivi dell'atto richiamato; non è sufficiente un rinvio meramente adesivo o assertivo.
- In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa, il giudice può procedere a ricostruzione analitica solo se la documentazione disponibile consenta di accertare in modo attendibile ricavi, costi e loro correlazione; in caso contrario deve spiegare perché la ricostruzione sia possibile.
- Quando l'Amministrazione contesta la deducibilità dei costi, il contribuente deve dimostrare l'effettiva esistenza del costo, la sua natura, i fatti giustificativi e la sua inerenza all'attività d'impresa.
- La deduzione dei costi non può fondarsi su mere allegazioni o su documentazione inattendibile, specie se mancano dichiarazioni, registri contabili essenziali e ulteriori elementi di riscontro.
- In tema di IVA, l'assenza della dichiarazione annuale non esclude automaticamente il diritto alla detrazione o al rimborso dell'eccedenza, ma il contribuente deve provare il rispetto dei requisiti sostanziali richiesti dall'ordinamento.
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