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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30646/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lavoratrice aveva agito per ottenere, in via principale, l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società committente a decorrere dall'1.10.2010, assumendo che l'appalto fosse solo apparente e costituisse somministrazione/intermediazione illecita di manodopera; in subordine chiedeva l'accertamento di un rapporto subordinato a tempo indeterminato con la società appaltatrice/distaccante, sostenendo l'illegittimità del distacco. I fatti allegati erano quelli di prestazione lavorativa, dal 2010 al 15.4.2013, come operatrice di call center e back office nell'ambito di un appalto relativo alla prima accoglienza e rilevazione delle problematiche informatiche dei clienti della committente. Con il ricorso per cassazione deduceva, con due motivi, violazione degli artt. 20-29 d.lgs. 276/2003, dell'art. 1362 c.c. e degli artt. 115, 116 e 434 c.p.c., oltre a omessa pronuncia sulla nullità della sentenza, censurando l'apprezzamento di merito sulla genuinità dell'appalto; con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 30 d.lgs. 276/2003, contestando che l'interesse di gruppo potesse giustificare il distacco.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili e comunque infondate le censure nella parte in cui miravano, sotto veste di violazione di legge, a ottenere una rivalutazione del merito, operazione preclusa in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme. Quanto all'appalto, ha ritenuto conforme a diritto la valutazione della Corte territoriale secondo cui l'appalto era genuino, perché l'appaltatrice organizzava i mezzi necessari, esercitava poteri organizzativi e direttivi sui lavoratori impiegati e assumeva il rischio d'impresa. Quanto al distacco, ha confermato che, nell'ambito di un gruppo di imprese, l'interesse del distaccante può identificarsi nel concorrere alla realizzazione di strutture produttive e organizzative comuni, anche con finalità di efficienza e riduzione dei costi, senza che ciò integri mera somministrazione illecita; la decisione impugnata si era uniformata a tale orientamento. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambe le controricorrenti ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 20-29 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la qualificazione dell'appalto; la Corte ha ribadito che, per l'appalto genuino, devono sussistere organizzazione dei mezzi, potere organizzativo e direttivo dell'appaltatore e assunzione del rischio d'impresa.

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    L'organizzazione dei mezzi necessari può consistere, in presenza di particolari esigenze dell'opera o del servizio, anche nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori impiegati nell'appalto.

  • art. 30 d.lgs. n. 276/2003

    Il distacco è legittimo quando il datore di lavoro pone temporaneamente i lavoratori a disposizione di altro soggetto per un'attività determinata e per soddisfare un proprio interesse; tale interesse può essere anche non patrimoniale, purché non si traduca in mera somministrazione di lavoro.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come parametro di interpretazione dei contratti, ma la censura è stata respinta perché mirava in realtà alla rivalutazione del fatto.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per criticare la valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto la doglianza diretta a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito, non consentito.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma senza rilievo decisivo nella decisione di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1 l. n. 1369/1960

    Richiamato in chiave sistematica e storica per escludere che il distacco in gruppo integri interposizione illecita di manodopera quando sia sorretto da uno specifico interesse datoriale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure formalmente inquadrate come violazione di legge che, in sostanza, mirino a una nuova valutazione dei fatti e delle prove già esaminati dal giudice di merito, soprattutto in presenza di doppia conforme.
  • L'appalto è genuino quando l'appaltatore non si limita a fornire manodopera, ma organizza l'esecuzione della prestazione, esercita poteri direttivi e organizzativi sui lavoratori impiegati e assume il rischio economico dell'attività.
  • Nel settore degli appalti di servizi, l'organizzazione dei mezzi necessari può risultare anche dal concreto esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori, specie quando l'opera o il servizio presentino particolari esigenze.
  • Il distacco è legittimo se risponde a un interesse proprio del datore di lavoro distaccante, interesse che può essere anche solidaristico o organizzativo e, nel contesto di gruppo, può consistere nella partecipazione alla realizzazione di comuni strutture produttive ed efficienti.
  • Il distacco si distingue dalla somministrazione illecita perché non comporta una mera messa a disposizione di manodopera altrui, ma una temporanea modifica delle modalità di esecuzione della prestazione nell'interesse del distaccante.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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