Cassazione Civile, Ordinanza n. 35528/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Giudice di pace che aveva respinto il ricorso contro il decreto prefettizio di espulsione dal territorio nazionale. I motivi dedotti riguardavano: 1) l'asserita mancanza della sottoscrizione del prefetto o di un soggetto validamente delegato, con violazione dell'art. 13, comma 2, del testo unico immigrazione e omesso esame del fatto decisivo; 2) la violazione dell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 per la stessa ragione; 3) la mancata indicazione, nel verbale di notifica, della persona fisica che aveva eseguito la notificazione e quindi l'impossibilità di verificare i poteri dell'autore e l'attestazione di conformità; 4) la mancata considerazione che la copia consegnata del decreto era priva di certificazione di conformità all'originale, in violazione degli artt. 18 d.P.R. n. 445 del 2000 e 137 c.p.c.; 5) la mancata traduzione del decreto in una lingua conosciuta dalla destinataria, con violazione degli artt. 2, commi 6 e 7, e 13, comma 7, del testo unico immigrazione. La Cassazione ha ritenuto manifestamente fondati il primo e il secondo motivo, fondato il quarto e il quinto, e infondato il terzo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, secondo, quarto e quinto motivo, rigettato il terzo, cassato l'ordinanza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinviato la causa al Giudice di pace di Cosenza, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. In particolare ha affermato che occorre verificare la sussistenza della delega che legittima il vice prefetto all'emanazione del decreto; che la mancata consegna di una copia munita di attestazione di conformità all'originale integra nullità del provvedimento espulsivo per difetto della necessaria formalità comunicativa; e che l'omessa traduzione del decreto nella lingua conosciuta o in quella veicolare, salvo conoscenza della lingua italiana o di quella tradotta, comporta nullità del provvedimento.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998
Il decreto di espulsione richiede il rispetto dei presupposti di legittimazione soggettiva dell'autorità che lo emette; se sottoscritto da vice prefetto aggiunto, deve risultare la delega del prefetto.
art. 21-octies L. n. 241 del 1990
La ricorrente lo invoca per contestare la legittimità del decreto in presenza del vizio procedimentale; la Corte accoglie la censura nei limiti in cui il vizio incide sulla validità dell'atto.
art. 18 d.P.R. n. 445 del 2000
La mancanza di attestazione di conformità all'originale della copia consegnata non integra, di per sé, causa di nullità dell'atto se manca una norma che imponga l'autenticazione in quel modo.
Richiamato per la disciplina della notificazione, ma la Corte esclude la nullità per la sola mancanza di indicazione nominativa dell'autore della notifica in base alla censura proposta.
art. 2, commi 6 e 7, d.lgs. n. 286 del 1998
La traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall'interessato o in lingua veicolare è requisito rilevante ai fini della validità dell'atto.
art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286 del 1998
L'omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta o veicolare comporta nullità, salvo prova che lo straniero conosca la lingua italiana o la lingua in cui l'atto è tradotto.
Massime di principio
- Il decreto di espulsione emesso da un vice prefetto aggiunto è legittimo solo se risulta la previa delega del prefetto; in mancanza, il provvedimento è illegittimo e va annullato.
- In tema di espulsione dello straniero, la consegna di una mera copia informale del decreto, priva dell'attestazione di conformità all'originale, integra un vizio radicale della formalità comunicativa e comporta nullità del provvedimento.
- L'omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall'interessato, o in una lingua veicolare, determina nullità salvo che sia provata la conoscenza da parte dello straniero della lingua italiana o della lingua in cui l'atto è stato tradotto.
- Quando il ricorrente deduce vizi formali del decreto espulsivo, il giudice di merito deve accertare in concreto i presupposti fattuali che legittimano l'autorità procedente e la validità delle modalità di comunicazione dell'atto.
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