Cassazione Civile, Ordinanza n. 33274/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva presentato istanza di rimborso per maggiore IRPEG versata nell'anno 2005, assumendo di non aver potuto dedurre l'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario. In primo grado era stato accolto il ricorso, ritenendo applicabile la sopravvenuta disciplina del D.L. n. 201/2011 che consentiva la deduzione dell'IRAP riferibile al costo del personale. La CTR aveva confermato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1-quater, D.L. n. 201/2011, dell'art. 6 D.L. n. 185/2008 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che la deduzione integrale dell'IRAP non si estende ai versamenti effettuati prima del 28 dicembre 2007 e che, comunque, nel caso concreto non poteva riconoscersi il rimborso oltre i limiti e le condizioni della disciplina transitoria; in particolare, la CTR avrebbe errato nel ritenere spettante il rimborso integrale e nel non verificare la possibile applicazione della deduzione forfettaria del 10% ex art. 6 D.L. n. 185/2008.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che la disciplina retroattiva introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 201/2011 si applica solo ai periodi d'imposta per i quali, alla sua entrata in vigore, fosse ancora pendente il termine decadenziale di 48 mesi per la domanda di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973. Ha inoltre richiamato il principio per cui, per le istanze già tempestivamente presentate prima della nuova disciplina, resta ferma la precedente deduzione forfettaria del 10% prevista dall'art. 6 del D.L. n. 185/2008. La CTR, invece, aveva erroneamente riconosciuto la deduzione integrale senza verificare se spettasse almeno il rimborso parziale nei limiti della disciplina del 2008. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al giudice tributario di merito per l'accertamento in fatto e l'eventuale quantificazione del rimborso spettante nei limiti della deducibilità parziale.
Norme richiamate
art. 2, comma 1-quater, D.L. n. 201/2011
La deduzione integrale dell'IRAP dalle imposte sui redditi opera solo per i periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della norma, era ancora pendente il termine decadenziale di 48 mesi per chiedere il rimborso; non si estende automaticamente ai versamenti anteriori già decaduti.
Per i periodi e le istanze rientranti nella sua sfera applicativa resta ferma la deducibilità forfettaria del 10% dell'IRAP, riferita in modo presuntivo a interessi e spese per il personale.
art. 12 preleggi
Invocato per contestare l'interpretazione retroattiva delle norme sopravvenute; la Corte ribadisce che il testo normativo non consente un'estensione oltre i limiti temporali fissati.
Il termine di 48 mesi per l'istanza di rimborso è decadenziale e costituisce il limite temporale decisivo per l'applicazione della disciplina sopravvenuta e per la spettanza del rimborso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale di legittimazione del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio con memoria.
Massime di principio
- La disciplina sopravvenuta che introduce una deduzione o un rimborso fiscale di favore si applica soltanto ai periodi d'imposta ancora coperti dal termine decadenziale per chiedere il rimborso; non opera oltre tale limite se il diritto è ormai decaduto.
- Quando il contribuente abbia già presentato tempestiva istanza di rimborso sotto la precedente disciplina, la sopravvenienza normativa non comporta automaticamente il riconoscimento del beneficio più ampio se la legge ne circoscrive l'efficacia nel tempo.
- Nelle controversie sul rimborso dell'IRAP dedotta dall'imponibile delle imposte sui redditi, il giudice di merito deve verificare in concreto se ricorrano i presupposti temporali e quantitativi della deduzione spettante, distinguendo tra rimborso integrale e deduzione forfettaria transitoria.
- Il legislatore gode di ampia discrezionalità nel delimitare temporalmente agevolazioni e rimborsi fiscali; tale disciplina è censurabile solo per manifesta irrazionalità o arbitrarietà, non ravvisabile quando sia ancorata a un termine decadenziale certo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33118/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33122/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33127/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33130/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33131/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33134/2023 del 29/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →