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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03358/2026 del 15/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società cooperativa aveva impugnato gli atti con cui INPS e INAIL avevano riqualificato i rapporti intrattenuti con i soci della cooperativa artigiana da lavoro autonomo a lavoro subordinato, con conseguente pretesa contributiva e assicurativa. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la cooperativa ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 3, e dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 142/2001, dell'art. 1, comma 114, della L. n. 208/2015 e dell'art. 7 della L. n. 443/1985, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe applicato un orientamento formatosi sulla disciplina previgente e non avrebbe considerato che i soci erano iscritti all'albo e alla gestione artigiani e che, nel quadro normativo vigente, il rapporto con la cooperativa poteva essere qualificato come autonomo; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse attribuito rilievo alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, invece di preferire le deposizioni rese in giudizio da altri lavoratori, e avesse quindi mal valutato il materiale probatorio contenuto nei verbali ispettivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati. Sul primo ha osservato che la Corte d'appello aveva correttamente esaminato il quadro normativo e, soprattutto, aveva accertato in fatto che l'unico rapporto emergente tra soci e cooperativa era subordinato, perché mancavano elementi idonei a ricondurlo a lavoro autonomo: il regolamento sociale che parlava di prestazione in qualità di compartecipi era stato considerato una mera affermazione astratta, non sorretta da concreta disciplina del rapporto; inoltre era emersa l'assenza di formalizzazione e la presenza di prestazioni coordinate, continuative e assoggettate a direttive stringenti. Di conseguenza, l'iscrizione all'albo artigiani e alla gestione artigiani INPS non era decisiva, poiché non trovava riscontro nella concreta modalità di svolgimento del rapporto. Sul secondo motivo la Corte ha affermato che il giudice di merito aveva correttamente utilizzato i verbali ispettivi come elementi probatori liberamente valutabili, senza attribuire loro fede privilegiata, e aveva legittimamente preferito le dichiarazioni rese in sede ispettiva alle successive deposizioni giudiziali, all'esito di una valutazione complessiva del quadro istruttorio, insindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascun ente controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 3, L. n. 142/2001

    Il socio che apporta lavoro alla cooperativa non è automaticamente qualificabile come lavoratore subordinato ai fini previdenziali; occorre verificare la concreta natura del rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa.

  • art. 4, commi 1 e 2, L. n. 142/2001

    Nel sistema della legge sulle cooperative il rapporto mutualistico e quello di lavoro vanno valutati in concreto, senza che il nomen iuris o la previsione regolamentare siano di per sé decisivi.

  • art. 1, comma 114, L. n. 208/2015

    La disposizione è richiamata nel quadro normativo che la Corte d'appello aveva esaminato per la qualificazione del rapporto dei soci lavoratori.

  • art. 7, L. n. 443/1985

    È richiamato quale parte del sistema normativo sull'artigianato, ai fini della definizione dell'impresa artigiana e della valutazione della posizione dei soci.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla distribuzione dell'onere probatorio è stata respinta perché la Corte territoriale aveva svolto una valutazione del compendio probatorio riservata al giudice di merito.

  • art. 2700 c.c.

    I verbali ispettivi non sono stati considerati prove legali circa le dichiarazioni di terzi, ma elementi liberamente valutabili insieme alle altre prove.

  • art. 1362, secondo comma, c.c.

    È richiamato per affermare che il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione del contratto, è criterio rilevante per interpretare e qualificare il rapporto.

  • art. 116 c.p.c.

    La scelta delle prove attendibili e la valutazione del loro peso rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se logicamente motivate.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Non consente di rimettere in discussione la complessiva valutazione delle risultanze istruttorie né la maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato ai fini dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nella qualificazione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa non assume valore decisivo il nomen iuris contenuto nel regolamento sociale o la qualificazione previdenziale formale: prevalgono le concrete modalità di svolgimento della prestazione.
  • L'iscrizione del socio all'albo artigiani o alla gestione artigiani INPS non impedisce la riqualificazione del rapporto come subordinato se, in fatto, la prestazione è continuativa, organizzata e soggetta al potere direttivo della cooperativa.
  • Ai fini dell'obbligo contributivo e assicurativo nei confronti dei soci lavoratori, il giudice deve accertare in concreto se il lavoro sia prestato come subordinato o autonomo; la tutela previdenziale non segue automaticamente la mera appartenenza alla compagine sociale.
  • I verbali ispettivi e le dichiarazioni raccolte in sede di accertamento non hanno fede privilegiata quanto al contenuto delle dichiarazioni di terzi, ma sono elementi di prova liberamente apprezzabili insieme al resto del materiale istruttorio.
  • La scelta tra fonti testimoniali contrastanti e la valutazione della loro attendibilità spettano al giudice di merito e non possono essere rivalutate in cassazione, salvo vizi motivazionali nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • In tema di qualificazione del rapporto di lavoro, il giudice deve privilegiare la sostanza dell'assetto effettivamente realizzato rispetto alle formulazioni astratte adottate dalle parti o dal regolamento organizzativo.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneContributi previdenzialiProveImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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