Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03348/2026 del 15/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale unico di accertamento dell'INPS relativo a lavoratori assunti presso un'impresa utilizzatrice tramite una società di somministrazione con contratti di apprendistato professionalizzante e di inserimento. Gli organi accertatori avevano contestato l'assenza di attività formativa e la carenza dei requisiti soggettivi, con conseguente recupero di contributi e irrogazione di sanzioni tramite ordinanza-ingiunzione. In primo grado era stato ridotto l'importo dei contributi dovuti e negato il beneficio delle agevolazioni retributive previste per i contratti di inserimento; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'impugnazione, ritenendo che la formazione svolta fosse inidonea o irrilevante e che l'agevolazione spettasse solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento con interventi formativi idonei e tutor con adeguate competenze. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: violazione dell'art. 13 d.lgs. 276/2003 per avere la Corte imposto requisiti di formazione e di professionalità del tutor non previsti; vizio di motivazione per avere ritenuto inutili i corsi svolti e non valorizzato la semplicità delle mansioni; erronea affermazione di difetto di giurisdizione per il richiamo a una circolare ministeriale; omesso esame e valutazione illogica di prove testimoniali e dichiarazioni rese in sede ispettiva; violazione dell'art. 3 l. 689/1981 per difetto di colpa, sostenendo l'affidamento in buona fede nella legittimità della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che l'art. 13 d.lgs. 276/2003 consente le agevolazioni solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento sorretto da interventi formativi idonei e dal coinvolgimento di un tutor con competenze e professionalità adeguate; tali requisiti vanno letti in funzione della concreta attività lavorativa e del profilo del lavoratore, sicché non è sufficiente una formazione generica o meramente elementare, né può dirsi esente da formazione chi sia stato assunto proprio in funzione dell'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro. Ha ritenuto infondato anche il motivo sulla motivazione, osservando che la sentenza di merito conteneva una motivazione non apparente e logicamente coerente, e inammissibili i motivi che tendevano a una nuova valutazione del merito o non censuravano davvero un difetto di giurisdizione. Quanto alle sanzioni amministrative, ha ribadito che l'art. 3 l. 689/1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore dell'illecito, gravando su questi l'onere di dimostrare l'assenza di colpa; il mero convincimento soggettivo dell'operatore circa la non necessità della formazione non esclude la responsabilità. Sono state pertanto confermate le spese e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.

    violazione di giurisdizione

    La censura è stata ritenuta inammissibile perché il motivo non sviluppava un effettivo tema di giurisdizione, ma riproponeva contestazioni sulla motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione dell'art. 13 d.lgs. n. 276/2003

    È stato ritenuto che la norma richieda un piano individuale di inserimento o reinserimento con interventi formativi idonei e tutor con adeguate competenze e professionalità.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    manifesta illogicità della motivazione

    La Corte ha escluso che vi fosse motivazione apparente, inconciliabile o incomprensibile nella sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    Il vizio è stato escluso perché le doglianze miravano in sostanza a una rivalutazione del merito probatorio, non a un vero omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 13 d.lgs. n. 276/2003

    piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro; interventi formativi idonei; coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità

    Le agevolazioni per la somministrazione in deroga spettano solo se la formazione è concreta, pertinente e adeguata all'inserimento/reinserimento; la figura del tutor deve essere coerente con le esigenze attuative del progetto.

  • art. 49 d.lgs. n. 276/2003

    contratti di apprendistato professionalizzante

    Richiamato come tipo contrattuale utilizzato nel caso concreto, ma la Corte ha valorizzato la funzione formativa dell'operazione assunzionale.

  • art. 52 d.lgs. n. 276/2003

    soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, disoccupati di lunga durata, lavoratori con più di 50 anni età privi di un posto di lavoro, lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, donne residenti in un'area geografica con un rilevante tasso di disoccupazione, persone affette da handicap fisico o mentale

    È stata richiamata la platea dei lavoratori svantaggiati destinatari della disciplina agevolativa.

  • art. 54 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato come strumento contrattuale rilevante per l'inserimento/reinserimento e per la verifica della spettanza delle agevolazioni.

  • art. 3 L. n. 689/1981

    È stata ribadita la presunzione di colpa dell'autore dell'illecito amministrativo, con onere per il trasgressore di provare di avere agito senza colpa.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato per delimitare il controllo di legittimità sulla motivazione al solo minimo costituzionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La nullità della sentenza è configurabile solo in caso di mancanza o radicale apparenza della motivazione, non per insufficiente o contraddittoria motivazione nei limiti non più deducibili.

  • art. 23, comma 2 d.lgs. n. 276/2003

    È richiamato nel delineare la deroga consentita alle agenzie di somministrazione in presenza dei presupposti dell'art. 13.

Massime di principio

  • Le agevolazioni previste per la somministrazione di lavoro finalizzata all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro richiedono la presenza effettiva di un piano individuale, di interventi formativi idonei e di un tutor dotato di competenze adeguate; la mera esecuzione di attività semplici o l'effettuazione di corsi generici non bastano.
  • La formazione richiesta dalla disciplina agevolativa va valutata in concreto in rapporto alla mansione e al profilo del lavoratore: non è sufficiente sostenere che il lavoratore abbia già una professionalità adeguata se poi si invoca il beneficio proprio per l'inserimento in un nuovo contesto lavorativo.
  • Nel contratto di inserimento la formazione non è un elemento accessorio ma una componente essenziale della causa del contratto; se il progetto individuale manca o è inidoneo, viene meno il presupposto dell'agevolazione invocata e riemerge il regime ordinario di contribuzione e retribuzione.
  • In cassazione, il vizio di motivazione è oggi deducibile solo nei limiti del minimo costituzionale e dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • In tema di sanzioni amministrative, l'art. 3 l. 689/1981 pone una presunzione di colpa a carico del trasgressore, che deve dimostrare in concreto l'assenza di colpa; il semplice convincimento soggettivo sulla liceità della condotta non è sufficiente a escludere la responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaInadempimentoImpugnazioniSpese di liteLicenziamentoRetribuzione e TFRAppalto e somministrazioneContributi previdenziali
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrescrizioneNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.