Cassazione Civile, Ordinanza n. 03354/2026 del 15/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del proprietario di un immobile, dell'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo irrilevante il disconoscimento degli avvisi e delle cartelle prodotti dall'ente e infondate le ulteriori doglianze, incluso il preteso difetto di rappresentanza dell'ente per essersi costituito a mezzo di avvocato del libero foro invece che tramite Avvocatura dello Stato. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 276 c.p.c. in relazione al Protocollo d'intesa tra AdER e Avvocatura generale dello Stato del 22 luglio 2017, assumendo che nelle liti concernenti l'attività di riscossione l'ente debba avvalersi dell'Avvocatura dello Stato. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di varie disposizioni sulla notificazione a mezzo PEC, sostenendo la nullità o l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, della successiva comunicazione di avvenuta iscrizione e delle cartelle e avvisi prodromici, perché trasmessi da indirizzo non censito in pubblico registro e senza accettazione della comunicazione.
La decisione
La Corte ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il primo, ribadendo che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere rappresentata nei giudizi di merito da un avvocato del libero foro, salvo che la convenzione vigente riservi espressamente la difesa all'Avvocatura dello Stato, senza necessità di particolari delibere o formalità. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che le norme invocate disciplinano l'indirizzo PEC del destinatario e la sua estraibilità da elenchi previsti dalla legge, ma non impongono che anche l'indirizzo PEC del mittente sia censito in pubblico registro; inoltre, secondo la giurisprudenza richiamata, l'estraneità del mittente dal registro INI-PEC non invalida di per sé la notifica, occorrendo che il contribuente alleghi specifici pregiudizi al diritto di difesa. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 276 c.p.c.
Non è idoneo a fondare il preteso vizio di rappresentanza dell'Agenzia quando la convenzione consenta il patrocinio del libero foro.
Protocollo d'intesa AdER-Avvocatura Generale dello Stato del 22/07/2017
È richiamato per sostenere che, nelle liti concernenti l'attività di riscossione, l'Agenzia dovrebbe avvalersi dell'Avvocatura dello Stato; la Corte però ribadisce che la scelta del libero foro è legittima salvo diversa previsione convenzionale.
art. 3-bis L. n. 53 del 1994
Norma invocata dal ricorrente in tema di notificazioni telematiche; la Corte la ritiene non decisiva ai fini dell'asserita invalidità della notifica.
art. 16-ter D.L. n. 179 del 2012
Richiamato dal ricorrente sulle PEC; la Corte osserva che la disciplina riguarda il destinatario e non impone requisiti specifici per l'indirizzo PEC del mittente.
art. 26, comma 2, DPR n. 602 del 1973
Prevede il riferimento all'indirizzo PEC del destinatario; non contiene prescrizioni sull'indirizzo PEC del mittente.
art. 60 DPR n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente in tema di notifiche; non è ritenuto sufficiente a fondare la nullità prospettata.
art. 6 DPR n. 68 del 2005
Invocato in materia di PEC; la Corte non ne desume un obbligo di iscrizione del mittente in pubblico registro.
art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010
La Corte lo interpreta nel senso che rileva l'indirizzo PEC del destinatario, non quello del mittente.
L. n. 122 del 2010
Norma di conversione del D.L. n. 78/2010 richiamata insieme alla disciplina delle notifiche telematiche.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio tramite avvocato del libero foro nei gradi di merito, salvo che la convenzione applicabile riservi espressamente la difesa all'Avvocatura dello Stato; la rappresentanza non richiede formalità ulteriori se non previste.
- Nelle notificazioni via PEC degli atti della riscossione, la disciplina normativa richiede che l'indirizzo del destinatario sia conforme ai registri previsti dalla legge, ma non impone, di per sé, che anche l'indirizzo PEC del mittente sia censito in pubblico registro.
- L'eventuale provenienza della PEC da un indirizzo non iscritto in INI-PEC non determina automaticamente la nullità della notifica: il destinatario deve allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio al diritto di difesa.
- In presenza di ricorso infondato, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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