Cassazione Civile, Ordinanza n. 03359/2026 del 15/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal disconoscimento, da parte dell'ente previdenziale, dei benefici contributivi previsti dagli artt. 8 e 25 della legge n. 223/1991 per l'assunzione a tempo indeterminato di numerosi lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito del licenziamento collettivo intimato dalla curatela del fallimento di un'impresa del medesimo gruppo/famiglia imprenditoriale. Secondo il verbale ispettivo, l'impresa assumente e la società fallita sarebbero state legate da rapporti tali da integrare una continuità produttiva e/o un collegamento societario ostativo al beneficio: stessi lavoratori, stesse mansioni, stesso know-how, stessi capi di abbigliamento, stessa rete di clientela, oltre a una sostanziale coincidenza o collegamento degli assetti proprietari. La società ha proposto opposizione sostenendo che non vi fosse cessione di azienda o di ramo, che lo stabilimento e i macchinari fossero diversi, che il fallimento dell'impresa licenziante rendesse irrilevante il tema degli assetti proprietari e che l'onere della prova delle condizioni ostative gravasse sull'ente. In cassazione ha articolato sette motivi, lamentando: nullità per motivazione apparente o mancante; omesso esame di fatti decisivi (mancato trasferimento dell'azienda in senso materiale); violazione degli artt. 2555 e 2112 c.c., dell'art. 1 direttiva 98/50/CE e dell'art. 8 l. 223/1991; irrilevanza del fallimento dell'impresa licenziante; carenza di motivazione sui collegamenti societari; errata distribuzione dell'onere della prova e violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c.; infine nullità per il rigetto dell'appello incidentale relativo alla pronuncia sui singoli benefici richiesti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse sufficiente e coerente, perché fondata su circostanze concrete non contestate o comunque desunte dal verbale ispettivo: medesimi prodotti, medesime maestranze, medesime mansioni, medesima clientela e prosecuzione sostanzialmente identica dell'attività. Ha escluso che fosse necessario il trasferimento degli stessi locali o dei medesimi macchinari per configurare la continuità aziendale rilevante ai fini dell'esclusione del beneficio. Ha inoltre affermato che, in materia di sgravi contributivi, incombe sul datore di lavoro che invoca il beneficio l'onere di dimostrare tutti i presupposti del diritto, compresa l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 8, comma 4-bis, l. 223/1991. Ha ritenuto irrilevante il fallimento dell'impresa licenziante rispetto al giudizio sulla novità della struttura produttiva e sul collegamento tra imprese. Ha infine giudicato infondata la doglianza sull'appello incidentale, perché la mancata pronuncia su alcune voci specifiche restava travolta dall'accertata insussistenza del diritto ai benefici nel suo complesso. La società ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte esclude la nullità della sentenza d'appello perché la motivazione, letta complessivamente, consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; non vi è violazione perché la decisione è sorretta da una concatenazione argomentativa intelligibile.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Viene escluso il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il presunto omesso esame di fatti decisivi è escluso perché i fatti invocati sono stati invece considerati e valutati dalla Corte territoriale.
La Corte non ritiene decisiva, ai fini del beneficio contributivo, la sola mancanza di trasferimento materiale di beni aziendali; conta la continuità sostanziale dell'organizzazione produttiva.
Il richiamo alla continuità del rapporto/struttura aziendale serve a escludere la novità dell'impresa e, quindi, il presupposto dello sgravio; non basta a giustificare il beneficio se l'operazione è meramente continuativa.
art. 1 della Direttiva 98/50/CE
Richiamata dalla parte ricorrente, non assume rilievo autonomo nella decisione, che resta ancorata alla valutazione della continuità aziendale e dei presupposti dello sgravio.
art. 8, commi 1, 4 e 4-bis, l. 223/1991
«4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative».
Il beneficio contributivo spetta solo se il datore di lavoro prova tutti i presupposti e non ricorrono condizioni ostative; la nozione di assetti sostanzialmente coincidenti e di collegamento/controllo va letta in senso ampio e sostanziale, in funzione anti-elusiva e in coerenza con la ratio di effettivo incremento dell'occupazione.
Richiamato come base del regime di agevolazione contributiva oggetto di recupero.
L'onere di allegare e provare i presupposti dello sgravio, compresa l'assenza delle cause ostative, grava su chi invoca il beneficio; la negatività del fatto da provare non ne inverte l'onere.
La valutazione del verbale ispettivo come elemento di prova libera non integra violazione della norma.
Il verbale ispettivo è liberamente apprezzabile dal giudice; la Corte d'appello ha correttamente valorizzato i suoi contenuti oggettivi.
Massime di principio
- I benefici contributivi per l'assunzione di lavoratori provenienti da mobilità spettano solo se il datore di lavoro dimostra integralmente i relativi presupposti, inclusa l'assenza delle condizioni ostative previste dalla legge.
- La nozione di "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" e di "rapporto di collegamento o controllo" deve essere interpretata in senso sostanziale e funzionale alla ratio anti-elusiva della disciplina, senza limitarsi ai soli rapporti tipizzati dall'art. 2359 c.c.
- Ai fini dell'esclusione del beneficio non è necessario il trasferimento materiale degli stessi locali o macchinari: può bastare la continuità sostanziale dell'organizzazione produttiva, desumibile da medesime maestranze, mansioni, prodotti, know-how e clientela.
- Il fallimento dell'impresa che ha licenziato non interrompe di per sé la continuità rilevante ai fini dello sgravio, se la nuova assunzione si colloca in una struttura aziendale non realmente nuova.
- La prova della non ricorrenza delle condizioni ostative gravanti sul richiedente può essere desunta anche da elementi oggettivi contenuti in un verbale ispettivo, liberamente valutabili dal giudice di merito.
- Le censure di legittimità che contestano la valutazione globale del compendio istruttorio o chiedono una diversa lettura dei fatti non sono ammissibili quando la sentenza impugnata abbia motivato in modo coerente sulla permanenza della preesistente struttura aziendale.
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