Cassazione Civile, Ordinanza n. 03295/2026 del 14/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto il pagamento, da parte del Fondo di garanzia INPS, dell'ultima mensilità e del trattamento di fine rapporto maturati nel rapporto di lavoro con una società poi sottoposta a sequestro e amministrazione giudiziaria, successivamente confiscata e infine dichiarata fallita. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per mancanza di prova sia di un valido titolo accertativo/esecutivo del credito sia dell'esperimento di procedure esecutive individuali verso il datore di lavoro. La Corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo che l'accesso al Fondo presupponga il preventivo accertamento del credito nei confronti del datore di lavoro, oppure, in alternativa, il previo esperimento dell'esecuzione forzata nei casi in cui il datore non sia soggetto a fallimento. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 113 c.p.c. e dell'art. 117 d.lgs. 159/2011 per asserita errata applicazione ratione temporis della normativa sulle misure di prevenzione; 2) omessa pronuncia su un fatto decisivo e violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che l'INPS non avrebbe contestato l'ammontare del TFR e che la Corte non avrebbe considerato che la domanda stessa includeva la richiesta di accertamento del credito; 3) violazione dell'art. 1, commi 194 e 204, l. 228/2012 e falsa applicazione dell'art. 2495 c.c.; 4) deduzione di una doppia questione di legittimità costituzionale ed eurounitaria, assumendo l'impossibilità giuridica di esperire le azioni richieste dalla legge per effetto dei divieti connessi al sequestro, alla confisca e alla procedura fallimentare, e il contrasto della disciplina con la direttiva 2008/94/CE e con parametri costituzionali. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso nel suo complesso: ha dichiarato il primo motivo inammissibile per difetto di rilevanza; ha escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c. e l'omesso esame di fatto decisivo; ha ritenuto che il nucleo decisivo della controversia non fosse l'impossibilità di agire in executivis, bensì la mancanza di un previo accertamento del credito nei confronti del datore di lavoro, accertamento che costituisce presupposto necessario per l'intervento del Fondo. Ha quindi confermato che il Fondo di garanzia ha natura previdenziale e interviene solo quando il credito sia già stato verificato secondo le modalità previste dalla legge; nel caso concreto il lavoratore non aveva provato di aver ottenuto tale accertamento con un titolo idoneo e la documentazione prodotta non era sufficiente. Le questioni costituzionali ed eurounitarie sono state ritenute non pertinenti rispetto alla ratio decidendi. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese di legittimità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva negato l'accesso al Fondo di garanzia INPS per difetto di prova del necessario previo accertamento del credito nei confronti del datore di lavoro. Ha ritenuto non decisivi i profili relativi all'impossibilità di esecuzione forzata e non pertinenti le censure costituzionali ed eurounitarie, perché la ratio della decisione è stata l'assenza di un titolo o di un accertamento giudiziale del credito in an e quantum. Ha compensato le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Invocato per censurare l'asserita errata applicazione della normativa sostanziale; la Corte non vi ravvisa un vizio decisivo.
La censura è respinta perché la sentenza territoriale non ha utilizzato prove non dedotte dalle parti e, in ogni caso, la doglianza non integra il paradigma della violazione dell'articolo.
art. 117 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'erroneità dell'applicazione ratione temporis della disciplina sulle misure di prevenzione; il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza.
È la norma cardine: l'accesso al Fondo è subordinato, alternativamente, all'accertamento del credito nel fallimento o, se il datore non è fallibile, al previo esperimento dell'esecuzione forzata da cui risulti l'insufficienza patrimoniale.
art. 2, ottavo comma, l. 297/1982
Richiamato per la finalità istituzionale del Fondo e per giustificare che le risorse pubbliche siano impiegate solo per domande munite dei requisiti di legge.
La Corte osserva che, in caso di società cancellata ed estinta, l'accertamento del credito può essere ottenuto nei confronti dei soci, successori della società.
art. 1, commi 194 e 204, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Invocati dal ricorrente in relazione alla disciplina del Fondo e alla pretesa falsa applicazione; la censura non scalfisce la ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Direttiva 2008/94/CE
Richiamata dal ricorrente per sostenere il contrasto della disciplina interna con il diritto UE; la Corte non accoglie la censura perché il problema decisivo resta l'assenza di previo accertamento del credito.
Direttiva 80/987/CEE
Citata nel ricostruire la disciplina del Fondo e la sua funzione solidaristica, senza incidere sull'esito del giudizio.
Massime di principio
- Per ottenere l'intervento del Fondo di garanzia INPS il lavoratore deve dimostrare, in via preliminare, il credito nei confronti del datore di lavoro mediante un accertamento giudiziale o un titolo equivalente idoneo a determinarne an e quantum.
- Il previo esperimento dell'azione esecutiva non sostituisce il requisito dell'accertamento del credito: l'eventuale infruttuosità dell'esecuzione è un posterius rispetto alla necessaria prova della sussistenza e della misura del credito.
- Il Fondo di garanzia ha natura previdenziale e obbligazioni autonome rispetto al datore di lavoro, ma la sua prestazione è modulata sul credito maturato nel rapporto di lavoro; per questo l'INPS, quale terzo, può richiedere un accertamento del credito prima del pagamento.
- In caso di società datrice di lavoro cancellata o estinta, l'accertamento del credito può essere ricercato nei confronti dei soci successori, non essendo precluso dalla estinzione della società.
- Le censure di violazione di legge o di omesso esame sono inammissibili o infondate quando non incidono sulla ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
- Le contestazioni relative all'impossibilità giuridica di agire esecutivamente non superano il dato che, ai fini dell'accesso al Fondo, è comunque necessario un titolo che consenta di determinare il credito e di consentirne la liquidazione.
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