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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36764/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto i regolamenti di competenza solo nei limiti ritenuti rilevanti, confermando la competenza del Tribunale di Verona per la domanda di pagamento relativa alle convenzioni DoValue, in presenza di foro convenzionale esclusivo, e dichiarando la competenza del Tribunale di Milano per la domanda di pagamento relativa alle convenzioni UniCredit. Ha quindi rimesso le parti ai rispettivi tribunali competenti, con spese al merito.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva introdotto davanti al Tribunale di Verona un procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo la liquidazione dell’equo compenso maturato per prestazioni professionali rese in base a diverse convenzioni: alcune stipulate con una società di servicing (DoValue), altre direttamente con una banca (UniCredit) anche quale mandataria di una società cartolarizzata. Il Tribunale di Verona aveva dichiarato la propria incompetenza per alcune convenzioni, ritenendo derogabile la competenza territoriale ex art. 14, comma 2, d.lgs. 150/2011 ma non dando rilievo alle clausole contrattuali di foro esclusivo richiamate dal professionista; per UniCredit aveva invece ritenuto non ritualmente proposta l’eccezione di incompetenza. Il professionista ha proposto regolamento di competenza deducendo, per le convenzioni DoValue, che il Tribunale non aveva considerato il foro esclusivo pattizio di Verona e, per quelle UniCredit, contestando la statuizione di incompetenza e la qualificazione delle eccezioni avversarie. UniCredit ha a sua volta proposto regolamento, sostenendo l’erroneità della pronuncia nella parte in cui aveva escluso la rituale eccezione d’incompetenza e chiedendo di distinguere tra domande riferite alle diverse convenzioni. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso del professionista, ha condiviso le conclusioni del Procuratore generale sulla deroga convenzionale della competenza ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e ha applicato l’art. 33 c.p.c. solo per la domanda contro UniCredit nella parte in cui la stessa era legata a un’azione alternativa contro più convenuti; ha invece escluso che l’art. 33 potesse fondare la competenza per la domanda proposta esclusivamente contro UniCredit, trattandosi di mera connessione impropria.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    indica il rito sommario con cui era stato introdotto il procedimento davanti al tribunale

  • art. 13-bis L. 247/2012

    costituisce la base normativa della domanda di liquidazione dell’equo compenso del professionista

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    la competenza territoriale prevista dalla norma è considerata derogabile e, quindi, suscettibile di deroga convenzionale tra le parti

  • art. 28 c.p.c.

    in quanto la competenza territoriale è derogabile, opera la regola generale che consente alle parti di pattuirne la deroga

  • art. 19 c.p.c.

    richiamato tra i criteri ordinari di competenza territoriale eccepiti dalla resistente

  • art. 20 c.p.c.

    richiamato tra i criteri ordinari di competenza territoriale eccepiti dalla resistente

  • art. 33 c.p.c.

    può operare anche in caso di causa unica e identica contro due convenuti aventi ciascuno autonoma legittimazione a resistere, ma non consente di fondare la competenza per domande proposte solo nei confronti di un convenuto quando vi sia soltanto connessione impropria

  • art. 637 c.p.c.

    richiamato dalla resistente nel quadro delle eccezioni di incompetenza territoriale

  • art. 3 L. 130/1999

    richiamato solo per descrivere il contesto delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti

Massime di principio

  • La competenza territoriale prevista dall’art. 14, comma 2, d.lgs. 150/2011 è derogabile, sicché trova applicazione la regola generale dell’art. 28 c.p.c. e sono valide le pattuizioni che individuano un foro esclusivo diverso da quello legale, se ritualmente dedotte e documentate.
  • Quando più domande identiche o alternative vengono proposte contro convenuti diversi nell’incertezza sul soggetto responsabile, l’art. 33 c.p.c. può radicare la competenza anche rispetto a un convenuto che, considerato isolatamente, non sarebbe attratto da quel foro.
  • L’art. 33 c.p.c. non estende invece la competenza per connessione a domande rivolte esclusivamente contro un solo convenuto quando tra le cause vi sia soltanto una connessione impropria.
  • Nel regolamento di competenza, l’errore del giudice nel ritenere inesistente un’eccezione può essere superato se dagli atti risulta che l’eccezione di incompetenza era stata effettivamente proposta in modo testuale e rituale.
  • Le clausole di foro esclusivo pattuite in contratti aventi ad oggetto compensi professionali possono essere valorizzate ai fini della competenza, purché non vi siano specifiche ragioni per disapplicarle o invalidarle nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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