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Sentenza

Sentenza del 17/02/2026 n. 3566 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A.A. ha impugnato la sentenza n. 978/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro l’avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2004. I tre motivi di ricorso contestavano, in sintesi, la motivazione dell’accertamento e la mancata allegazione o illustrazione dello studio di settore TG37U; la determinazione dei maggiori ricavi, deducendo autoconsumi, sfridi, invenduto e rimanenze; e la legittimità dell’accertamento induttivo e la valutazione delle rimanenze, sostenendo che la contabilità fosse regolare e che il valore fosse stato correttamente indicato. La Cassazione ha rilevato che l’accertamento riguardava redditi di una società di persone imputati per trasparenza ai soci e che, benché la società avesse tre soci, nei giudizi di merito aveva partecipato soltanto A.A.: occorreva quindi esaminare la violazione del litisconsorzio necessario prima dei motivi di ricorso, pur se questi presentavano profili di inammissibilità e, quanto al terzo, anche di infondatezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato nullo l’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario, ha cassato la sentenza d’appello e ha rimesso la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in diversa composizione, affinché il processo prosegua con il contraddittorio correttamente instaurato nei confronti di tutti i soci interessati. Il giudice di rinvio liquiderà anche le spese del giudizio di Cassazione. La Corte non ha deciso nel merito le contestazioni sull’accertamento: i motivi erano stati ritenuti in parte inammissibili e il terzo anche infondato, ma il vizio processuale ha imposto la cassazione e il rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 14, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.

    Nelle controversie tributarie il contraddittorio deve coinvolgere tutti i soggetti quando l’oggetto è inscindibile; la decisione resa senza uno dei litisconsorti necessari è viziata.

  • Art. 5 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    L'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all' art. 5 D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali.

    Per i redditi delle società di persone imputati ai soci per trasparenza, l’accertamento è unitario e la controversia coinvolge normalmente società e tutti i soci; fa eccezione il caso di questioni esclusivamente personali.

  • Art. 102 c.p.c.

    Diversamente, nelle ipotesi di cui agli artt. 102 cod. proc. civ. e 14 D.Lgs. n. 546 del 1992, non viene in rilievo il dovere del giudice di non pronunciarsi sul merito della res in iudicio deducta, quanto il dovere di non decidere prima che sia stato instaurato il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

    Quando il processo richiede il litisconsorzio necessario, il giudice deve prima integrare il contraddittorio e solo dopo può decidere il merito.

  • Art. 354 c.p.c.

    La mancata sanatoria del vizio afferente all'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario costituisce, poi, la ratio della disciplina che - deviando dalla regola generale che fa scaturire dall'effetto devolutivo pieno del giudizio di appello (nei limiti delle censure proposte dall'appellante) la sostituzione della sentenza di secondo grado a quella emessa dal giudice di prime cure - impone la rimessione degli atti davanti al giudice di primo grado ( art. 354 cod. proc. civ.).

    La violazione del litisconsorzio necessario non si risolve con una decisione sul merito in appello: comporta la regressione del processo al primo giudice per consentire la corretta instaurazione del contraddittorio.

  • Art. 39, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma è stata invocata dal ricorrente per contestare l’accertamento induttivo; la Corte non ne ha svolto un’autonoma interpretazione, poiché ha rimesso la causa per il vizio di litisconsorzio necessario.

  • Art. 18 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    In materia di imposte sui redditi, anche le imprese minori, che fruiscono del regime di contabilità semplificata, ai sensi dell' art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, devono indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il valore delle rimanenze, senza limitarsi ad annotare quello globale, ma distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità.

    Anche le imprese in contabilità semplificata devono documentare annualmente le rimanenze distinguendole per categorie omogenee, non essendo sufficiente annotare un importo complessivo.

  • Art. 360, comma 1, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve ricondurre le censure ai vizi tipizzati dalla norma; la richiesta di rivalutare i fatti non è consentita come denuncia di violazione di legge.

  • Art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione oggetto di decisione è un'azione di invalidazione il cui oggetto è il vizio denunciato. Di conseguenza, i motivi delimitano l'oggetto del giudizio e - trattandosi di un mezzo di impugnazione a critica vincolata e privo di effetto devolutivo - condizionano l'accesso al giudizio di cassazione, quali requisiti di ammissibilità dell'impugnazione stessa ( art. 375 , comma 1, n. 1, cod. proc. civ.), rendendo necessaria la verifica pregiudiziale sulla riconducibilità ai vizi tipizzati nell' art. 360 , comma 1, cod. proc. civ.

    L’ammissibilità del ricorso richiede motivi riconducibili ai vizi tassativi di legge; tuttavia, nel caso deciso, il vizio del contraddittorio è stato esaminato prima di tale questione.

  • Art. 366 c.p.c.

    I contenuti richiesti per il ricorso per cassazione sono stabiliti a pena di inammissibilità; la Corte richiama la regola senza applicarla autonomamente alla decisione finale.

  • Art. 161, comma 1, c.p.c.

    La mancata corretta instaurazione del rapporto processuale comporta, poi, che per la sentenza pronunciata a contraddittorio non integro non possa valere la regola della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione ai sensi dell' art. 161 cod. proc. civ., dovendosi ritenere la sentenza pronunciata inutiliter data.

    La nullità della sentenza dovuta alla mancata partecipazione di un litisconsorte necessario non è sanata dalla conversione ordinaria dei vizi in motivi d’impugnazione.

  • Art. 161, comma 2, c.p.c.

    La norma riguarda l’inesistenza della sentenza per difetto di sottoscrizione e serve alla Corte per distinguere tale ipotesi dalla nullità derivante dalla violazione del litisconsorzio necessario.

  • Art. 382, comma 3, c.p.c.

    In tali ipotesi, al rilievo officioso nel giudizio di legittimità - salvo quanto precisato, infra, con riferimento al difetto di rappresentanza - consegue la pronuncia di cassazione senza rinvio ai sensi dell' art. 382 , comma 3, cod proc. civ., perché la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito.

    La cassazione senza rinvio è prevista per i vizi che impediscono di proporre o proseguire la causa; la violazione del litisconsorzio necessario, invece, comporta la cassazione con rinvio al primo giudice.

  • Art. 391-bis, comma 5, c.p.c.

    La Corte lo richiama per indicare che il rigetto del ricorso, quando fondato sull’inammissibilità dei motivi, lascia ferma la sentenza impugnata e determina la chiusura del processo; non è stato l’esito del caso.

  • Art. 21 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Difatti, nell'ipotesi in cui, nel processo tributario, fosse decorso inutilmente il termine per impugnare l'atto ai sensi dell' art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso (che non abbia proposto impugnazione dei termini di legge) sarebbe superflua.

    La verifica delle decadenze dall’impugnazione può precedere l’integrazione del contraddittorio: non avrebbe utilità chiamare un litisconsorte che abbia ormai perso il potere di impugnare.

Massime di principio

  • Nelle controversie sui redditi di società di persone imputati ai soci per trasparenza, la regola è il litisconsorzio necessario tra società e soci, salvo che siano dedotte esclusivamente questioni personali.
  • Se un socio impugna da solo un accertamento unitario che riguarda anche gli altri soci, il giudice deve rilevare la mancata integrazione del contraddittorio; se il vizio emerge in impugnazione, la sentenza va cassata e gli atti rimessi al giudice di primo grado, non decisa nel merito.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio di litisconsorzio necessario può essere rilevato d’ufficio e, secondo la decisione, precede l’esame dell’ammissibilità dei motivi, ma è subordinato ai vizi che impediscono in assoluto di proporre o proseguire la causa.
  • Il rinvio per nullità processuale non equivale a una vittoria nel merito sulle contestazioni fiscali: la legittimità dell’accertamento resta da decidere nel nuovo giudizio con tutte le parti necessarie.
  • Anche in contabilità semplificata le rimanenze devono essere registrate annualmente in modo analitico per categorie omogenee; la sola indicazione del valore globale può rendere inattendibile la contabilità e sostenere il ricorso all’accertamento induttivo.

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