Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14700/2025 del 31/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ordine forense)

La controversia

La vicenda nasce da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un'avvocata iscritta all'albo per avere depositato, in una procedura esecutiva davanti al tribunale, un reclamo contenente espressioni ritenute offensive e sconvenienti nei confronti del giudice dell'esecuzione. Le venivano contestate la violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza, del dovere di diligenza, del divieto di usare espressioni offensive o sconvenienti e del dovere di mantenere con il giudice un rapporto improntato a dignità e reciproco rispetto. Il consiglio distrettuale di disciplina le irrogava la sospensione dall'esercizio della professione per dodici mesi; il Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento dell'impugnazione, riduceva la sanzione a due mesi. L'interessata proponeva ricorso per cassazione, chiedendo anche la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione, deducendo in modo generico violazione di legge e del regolamento e sostenendo, in sostanza, che il fascicolo dell'esecuzione avrebbe dimostrato una provocazione subita per effetto della condotta del giudice e avrebbe escluso la riferibilità soggettiva della condotta contestata. La Corte osserva però che tali censure non corrispondono ai vizi deducibili in sede di legittimità nel giudizio disciplinare forense e rileva inoltre che il ricorso era stato depositato con modalità non telematiche e senza deposito della sentenza impugnata in copia autentica; aggiunge infine che il ricorso era stato proposto personalmente dall'avvocata nonostante la sospensione dall'esercizio professionale, con conseguente difetto di jus postulandi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che il deposito del ricorso non fosse avvenuto con le modalità telematiche richieste per i procedimenti civili davanti alla Cassazione, che mancasse il deposito in copia autentica della sentenza del Consiglio Nazionale Forense e che, comunque, il ricorso fosse anche inammissibile perché proposto personalmente da una professionista sospesa dall'esercizio della professione, quindi priva dello jus postulandi. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva è stata assorbita. Non è stata regolata le spese per mancanza di attività difensiva della parte intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 56, comma 3, r.d.l. n. 1578 del 1933

    richiamato per delimitare i vizi deducibili in cassazione nel giudizio disciplinare forense; le doglianze proposte non vi corrispondono.

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro del controllo di legittimità per vizio di motivazione, nei limiti dell'attuale art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    indicato come il corretto veicolo per denunciare il vizio di motivazione, diverso dalle censure formulate nel ricorso.

  • art. 196 quater disp. att. c.p.c.

    comma primo; comma quarto

    per i procedimenti civili pendenti in Cassazione il deposito di atti e documenti deve avvenire esclusivamente in modalità telematica, salvo eccezioni tassative non ricorrenti nel caso di specie.

  • art. 35, comma 2, d.lgs. n. 149 del 2022

    rende applicabile la disciplina telematica del deposito anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione dal 1° gennaio 2023.

  • art. 369 c.p.c.

    la mancata produzione della sentenza impugnata in copia autentica determina improcedibilità del ricorso.

  • art. 36, comma 7, l. n. 247 del 2012

    la richiesta di sospensione dell'esecuzione resta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta, in caso di definizione sfavorevole per la ricorrente, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso decisioni disciplinari forensi, le censure devono essere ricondotte ai soli vizi effettivamente deducibili secondo la disciplina speciale e non possono risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o dei fatti accertati dal giudice disciplinare.
  • Nei procedimenti civili davanti alla Corte di cassazione, il deposito del ricorso e dei documenti deve avvenire con le modalità telematiche prescritte; il deposito effettuato con forme diverse, fuori dai casi eccezionali consentiti, comporta improcedibilità.
  • L'omesso deposito della decisione impugnata in copia autentica nel termine di legge determina, di per sé, improcedibilità del ricorso per cassazione.
  • Chi è colpito da sospensione dall'esercizio della professione forense non può proporre personalmente il ricorso, poiché viene meno lo jus postulandi necessario per stare in giudizio.
  • La declaratoria di improcedibilità assorbe la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.