Cassazione Civile, Ordinanza n. 13281/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L’amministrazione finanziaria aveva notificato due avvisi di accertamento IRPEF e addizionali, relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008, emessi con metodo sintetico (cd. redditometro) ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, recuperando maggiori imposte sul presupposto di un maggior reddito imponibile. Il contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado, ma in appello la decisione era stata riformata con rigetto dei ricorsi originari. In Cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 6 e 17 L. n. 212/2000, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse svalutato le prove offerte, invertito l’onere probatorio e omesso di usare i poteri istruttori officiosi; 2) abuso di diritto e violazione del diritto di difesa, lamentando che la CTR si fosse acriticamente allineata all’Ufficio senza considerare le sue deduzioni e contestando la valenza inferenziale degli elementi presuntivi posti a base dell’accertamento; 3) violazione del d.P.R. n. 600/1973, perché nell’accertamento sintetico non sarebbero stati considerati i costi correlati ai ricavi/presunti proventi, con conseguente necessità di deduzione forfettaria di una quota di costi; 4) motivazione apparente della sentenza di appello, per asserita adesione acritica alle ragioni dell’Ufficio e mancato esercizio dei poteri istruttori.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché miravano, in realtà, a una rivalutazione del merito probatorio, censura non consentita in cassazione, e risultavano anche carenti di autosufficienza per mancata specificazione degli elementi presuntivi posti a base dell’accertamento. Ha rigettato il quarto motivo, ritenendo la motivazione della CTR sufficiente e non apparente. Ha invece accolto nei limiti di ragione il terzo motivo, sulla base del principio affermato dalla Corte costituzionale n. 10/2023, secondo cui anche nell’accertamento sintetico il contribuente può opporre la prova contraria e far valere l’incidenza percentuale dei costi relativi, che devono essere detratti dall’ammontare dei prelevamenti non giustificati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria perché ridetermini il reddito imponibile tenendo conto di una deduzione forfettaria percentuale dei costi e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
disciplina l’accertamento sintetico del reddito; nel caso concreto è il fondamento degli avvisi di accertamento impugnati e, secondo la Corte, va letto in coerenza con la possibilità per il contribuente di opporre prova contraria e di far valere la quota di costi correlati.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
richiamato dalla Corte costituzionale come ipotesi di accertamento induttivo 'puro', rispetto alla quale il principio sulla deduzione dei costi è stato esteso anche al redditometro.
richiamato dal ricorrente per denunciare un’asserita inversione dell’onere della prova; la Corte non accoglie la censura perché essa tende a una rivalutazione del merito.
norma sui poteri istruttori del giudice tributario; la Corte osserva che il loro mancato esercizio non è censurabile in astratto se il contribuente poteva produrre le prove a sostegno delle proprie allegazioni.
richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure sul rapporto fisco-contribuente, ma le doglianze sono dichiarate inammissibili perché sollecitano una diversa valutazione delle prove.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare le censure sulla violazione di legge in richieste di nuova valutazione del materiale probatorio: il giudizio sulla persuasività delle prove e delle presunzioni è riservato al giudice di merito, salvo specifici vizi di utilizzo di prove non dedotte, prove legali ignorate o prova valutata come legale senza apprezzamento critico.
- Nel processo tributario, il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte del giudice non può essere dedotto in modo generico, soprattutto se il contribuente era in grado di produrre direttamente la prova dei fatti allegati.
- In tema di accertamento sintetico del reddito, il contribuente può contrastare la presunzione di maggiori ricavi o redditi non dichiarati anche dimostrando, in via presuntiva, l’incidenza dei costi correlati; tali costi devono essere detratti dall’ammontare dei prelevamenti o dei componenti presuntivamente imputati a reddito.
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando manca del tutto l’esposizione delle ragioni decisive della decisione; è invece sufficiente se consente di comprendere perché il giudice abbia ritenuto non idonee le prove contrarie offerte dalla parte privata.
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