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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15924/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa all'IVA all'importazione su tredici dichiarazioni doganali riguardanti l'importazione di imbarcazioni mai materialmente introdotte in deposito fiscale. ADM contestava la mancata assoluzione dell'IVA e irrogava sanzioni al rappresentante indiretto (CAD 2000), mentre CAD sosteneva l'impossibilità materiale di introdurre le imbarcazioni nel deposito e/o che l'IVA era stata assolta con meccanismi (reverse charge/autofattura) non documentabili per eventi successivi (fallimento dell'importatore); inoltre contestava la propria legittimazione passiva a rispondere dell'IVA all'importazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per 11 delle 13 dichiarazioni in ragione di un annullamento parziale in autotutela operato da ADM; ha invece deciso sulle due rimanenti dichiarazioni (IVA dovuta €238.179,64 con sanzioni rideterminate €90.664,46). Ha accolto il terzo motivo di ricorso di CAD (R.G. n. 6269/2017), ritenendo che il rappresentante indiretto non sia responsabile dell'IVA all'importazione in assenza di specifiche disposizioni nazionali che prevedano responsabilità solidale; conseguentemente la sentenza impugnata è cassata e, nel merito, il ricorso originario di CAD è accolto. Ha rigettato il ricorso di ADM (R.G. n. 5923/2017). Per il contrasto giurisprudenziale esistente, la Corte ha disposto l'integrale compensazione delle spese tra le parti.

Norme richiamate

  • D.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella L. 29 ottobre 1993, n. 427 - art. 50-bis, comma 4

    Riferito dalla difesa di CAD come norma da interpretare per ammettere che, per imbarcazioni di grandi dimensioni, la custodia in banchine adiacenti possa equivalere all'introduzione nel deposito fiscale; la Corte non ha ritenuto decisiva tale interpretazione rispetto al profilo di responsabilità dell'IVA all'importazione.

  • Regolamento (UE) 2013/952 (Codice Doganale dell'Unione) - art. 5

    La Corte richiama la dottrina secondo cui l'IVA all'importazione non rientra fra le obbligazioni doganali definite dall'art. 5 del Codice doganale dell'Unione; di conseguenza il mancato pagamento dell'IVA non implica automaticamente responsabilità del rappresentante indiretto a carico della sfera doganale.

  • Corte di giustizia UE, causa C-272/13 (Equoland)

    Interpretazione che richiede la materiale introduzione delle merci nel deposito fiscale per poter beneficiare della sospensione dell'IVA fino all'immissione in libera pratica; citata dalla CTR come legittimante l'obbligo di introdurre fisicamente le merci nel deposito.

  • Cassazione civile, n. 23526 del 27/07/2022

    «l'IVA all'importazione non fa parte dell'obbligazione doganale definita dall'art. 5 del Regolamento UE del 9 ottobre 2013, n. 952 (istitutivo del codice doganale dell'Unione) e, pertanto, del suo mancato pagamento risponde unicamente l'importatore e non anche il suo rappresentante indiretto, in assenza di specifiche ed inequivoche disposizioni nazionali che ne prevedano la responsabilità solidale»

    La Corte di cassazione applica questa precedente giurisprudenza per escludere la responsabilità solidale del rappresentante indiretto in assenza di norme nazionali chiare; su tale principio la Corte ha deciso a favore di CAD.

  • Codice di procedura civile - art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5

    Richiamati come criteri di impugnazione in cassazione (violazione di norme, omesso esame di fatto controverso, difetto di motivazione). La Corte ha ritenuto fondato il motivo n. 3 (difetto di motivazione/violazione di legge sulla legittimazione passiva) proposto da CAD e ha assorbito gli altri.

  • Codice di procedura civile - art. 115

    Riferito da ADM in ordine al riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto comunque che la questione della responsabilità dell'IVA non poteva essere risolta a carico del rappresentante senza una norma che lo ponesse in tale posizione.

  • Codice civile - artt. 2697 e ss.

    Riferiti rispetto all'onere della prova; richiamati dalle parti ma non decisivi rispetto al principio di non responsabilità del rappresentante indiretto per l'IVA all'importazione in assenza di norma nazionale.

  • D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 - art. 13

    Normativa sulle sanzioni tributarie e sulla loro rideterminazione; ADM chiedeva che la CTR non avesse correttamente applicato tali norme per la rideterminazione della sanzione, ma la Corte ha ritenuto che, non essendo CAD responsabile dell'IVA, la questione sanzionatoria non poteva essere imputata alla società.

Massime di principio

  • In assenza di norme nazionali chiare che prevedano responsabilità solidale, l'IVA all'importazione rimane obbligazione dell'importatore e non può essere automaticamente imputata al rappresentante indiretto.
  • Per beneficiare della sospensione dell'IVA tramite deposito fiscale è normalmente richiesta la materiale introduzione delle merci nel deposito (Corte di giustizia UE, causa C-272/13), quindi va verificata la concreta possibilità di esecuzione delle formalità per merci di grandi dimensioni.
  • La valutazione sulle sanzioni (proporzionalità, possibilità di rideterminazione) dipende preliminarmente dall'accertamento di chi è effettivamente responsabile dell'obbligazione tributaria; senza responsabilità accertata, le sanzioni non possono essere regolarmente irrogate al terzo.
  • L'onere della prova circa il mancato assolvimento dell'IVA e la mancata introduzione nei depositi grava sull'amministrazione contestante, ma la questione della legittimazione passiva è normativa e può prevalere sulla prova fattuale.
  • Quando esiste contrasto giurisprudenziale su una questione fondamentale (es. responsabilità del rappresentante indiretto per IVA d'importazione), i giudici possono compensare le spese fra le parti; in tali casi è prudente valutare il rischio processuale prima di procedere.

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