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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15862/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa ad avvisi impositivi per l'anno 2010 (avviso di pagamento per accise e avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA) emessi a seguito della mancata registrazione di acquisti intracomunitari di prodotti alcolici e della conseguente rettifica di reddito. La Commissione tributaria regionale (CTR) aveva annullato gli atti perché notificati "ante tempus", ossia prima della notificazione del processo verbale di constatazione redatto a seguito dell'accesso presso la sede dell'impresa, in violazione dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212. AE e ADM ricorrevano in Cassazione sostenendo che l'emissione anticipata si giustificava per l'approssimarsi del termine decadenziale dell'azione accertativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di AE e ADM, confermando la decisione della CTR che aveva accolto l'impresa. La Corte ha ritenuto infondato l'argomento dell'Amministrazione secondo cui l'imminente decadenza dell'azione accertativa legittimerebbe la notifica ante tempus, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui le ragioni di urgenza ammesse dall'art. 12, comma 7, devono essere fatti esterni alla sfera dell'ente impositore e non possono consistere nell'approssimarsi del termine decadenziale; inoltre l'ente impositore è responsabile anche dei ritardi imputabili agli organi ispettivi collaterali. In precedenza la parte relativa all'IRPEF del socio Maria Rosaria D'Anna era stata separata e dichiarata estinta; in Cassazione nulla per le spese a causa della mancata costituzione in giudizio di Bevande e Liquori s.r.l.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La notifica di atti impositivi prima della notificazione del processo verbale di constatazione viola l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente salvo comprovate e specifiche esigenze di urgenza esterne all'amministrazione.
  • L'approssimarsi del termine decadenziale dell'azione accertativa non costituisce di per sé giustificazione per notificare l'atto 'ante tempus'.
  • L'amministrazione finanziaria è considerata nel suo insieme responsabile anche dei ritardi o delle condotte degli organi ispettivi collaterali (es. Guardia di Finanza); quindi ritardi interni non legittimano l'anticipazione dell'atto.
  • Se l'atto impositivo è stato notificato in violazione del termine dilatorio, il contribuente può ottenere l'annullamento dell'atto invocando la violazione procedurale.
  • Per evitare l'annullamento, l'Amministrazione deve documentare fatti esterni e imprevedibili che giustifichino l'urgenza, non semplici esigenze organizzative o l'avvicinarsi della decadenza.
  • In fase di impugnazione è utile separare o chiarire le posizioni dei diversi soggetti coinvolti (es. socio vs società), posto che esiti diversi possono colpire singole posizioni e talora determinare l'estinzione di parti del giudizio.

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