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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15790/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto del Tribunale di Benevento che, in sede di rinvio, aveva liquidato il compenso riconosciuto ai commissari giudiziali nominati nella procedura di concordato preventivo "con riserva" per una somma di gran lunga inferiore rispetto alla liquidazione iniziale. I ricorrenti contestavano la mancata applicazione, anche per via analogica, dei criteri di liquidazione previsti dall'art. 5 del d.m. 25 gennaio 2012, n. 30 (e la conseguente impropria ricaduta sulla disciplina delle vacazioni degli ausiliari del giudice), nonché l'insufficiente motivazione e la valutazione non conforme alla natura e all'opera prestata dai commissari nella fase anticipatoria e nella successiva fase concordataria.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo ammissibile e fondato. Ha stabilito che: i commissari giudiziali nominati nella fase del concordato "con riserva" sono soggetti alla disciplina del d.m. 25 gennaio 2012, n. 30 (art. 5) e che non sussiste una lacuna normativa che giustifichi l'applicazione della disciplina generale degli ausiliari del giudice. Tuttavia, la Corte ha disapplicato per irragionevolezza e disparità di trattamento i commi 1 e 2 dell'art. 5 d.m. n. 30/2012 nella parte in cui distinguono tra "attivo realizzato" e "attivo inventariato" ai fini del calcolo del compenso, affermando che in tutti i casi debba farsi riferimento all'attivo inventariato e che in caso di cessazione anticipata del mandato il compenso vada determinato proporzionalmente "tenuto conto dell'opera prestata" (art. 2, comma 1 d.m.), potendo scendere anche al di sotto dei minimi tariffari e del minimo assoluto. Ha inoltre indicato come, in assenza dell'inventario, i valori di attivo e passivo vadano desunti dalla documentazione di procedura (elenco nominativo creditori, ultimo bilancio, dichiarazioni fiscali, situazione finanziaria mensile, piano concordatario). Il decreto impugnato è stato cassato e la causa rinviata al Tribunale di Benevento per nuova liquidazione conforme ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 6, legge fallimentare (L.F.)

    Disciplina il deposito del ricorso per concordato "con riserva" e la possibilità di nominare commissari giudiziali (pre-commissari); la Corte afferma che la fase "con riserva" è parte integrante del procedimento di concordato e che il commissario nominato è il medesimo organo previsto dall'art. 163, comma 2, n. 3 L.F.

  • art. 163 legge fallimentare

    Individua il commissario giudiziale e le sue funzioni; richiamato per confermare che il commissario nominato nella fase con riserva è lo stesso organo della procedura concordataria.

  • art. 165 e art. 39 legge fallimentare

    Art. 165 rinvia l'applicazione dell'art. 39 (compenso al curatore) al commissario giudiziale; l'art. 39 dispone che il compenso sia liquidato secondo le norme stabilite con decreto ministeriale, legittimando l'applicazione del d.m. n. 30/2012.

  • d.m. 25 gennaio 2012, n. 30 (art. 1, art. 2, art. 4, art. 5)

    Regolamento per la determinazione dei compensi del curatore e dei commissari nei concordati. La Corte ritiene applicabile il d.m. al commissario nominato nella fase con riserva, ma ne disapplica per irragionevolezza i commi 1 e 2 dell'art. 5 nella parte in cui differenziano il parametro (attivo realizzato vs attivo inventariato), disponendo che si faccia riferimento all'attivo inventariato in tutti i casi e che, in ogni cessazione anticipata, il compenso sia determinato secondo il criterio di proporzionalità previsto dall'art. 2, comma 1.

  • art. 2, comma 1, d.m. n. 30/2012

    Stabilisce il criterio di determinazione «tenuto conto dell'opera prestata»; la Corte lo invoca per giustificare la possibilità di ridurre il compenso proporzionalmente (anche sotto i minimi) in caso di cessazione anticipata dell'incarico.

  • art. 4, comma 1, d.m. n. 30/2012

    Fissa il compenso minimo assoluto (e rimborso forfettario spese); la Corte ricorda che l'art. 2, comma 1 consente di scendere anche al di sotto di tale minimo in caso di cessazione anticipata.

  • d.m. 30 maggio 2002 e art. 4 l. n. 319/1980

    Normativa sui compensi degli ausiliari del giudice (vacazioni); il Tribunale di merito aveva applicato tale disciplina, ma la Corte ha ritenuto che essa non fosse il referente corretto per i commissari giudiziali, confermando la specialità della disciplina concorsuale.

  • art. 12, comma 2, preleggi

    Principio dell'analogia legis/analogia iuris per colmare lacune normative; la Corte lo richiama per spiegare quando e come si possa attingere ad analogie, ma conclude che non vi è lacuna tale da giustificare il ricorso alla disciplina degli ausiliari del giudice.

  • art. 111 Cost. (comma 7) e art. 3 Cost.

    Art. 111 comma 7 giustifica l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il decreto di liquidazione; art. 3 è richiamato rispetto al principio di ragionevolezza/uguaglianza usato per disapplicare la norma regolamentare irragionevole.

  • D.P.R. n. 115/2002 (artt. 168-170)

    Regolazione generale sulle liquidazioni agli ausiliari del giudice; la Corte distingue tale disciplina da quella speciale prevista per le procedure concorsuali e motiva l'inapplicabilità ai commissari giudiziali.

Massime di principio

  • Il commissario giudiziale nominato nella fase del concordato "con riserva" è soggetto alla disciplina del d.m. 25 gennaio 2012, n. 30; non può essere ricondotto alla disciplina generale delle vacazioni degli ausiliari del giudice.
  • Nei giudizi di liquidazione del compenso il Tribunale deve motivare specificamente e puntualmente la misura del compenso all'interno della forbice tariffaria, richiamando la natura, qualità e quantità dell'opera prestata.
  • L'art. 5 d.m. n. 30/2012 va applicato ma i commi 1 e 2 devono essere disapplicati qualora producano disparità irragionevoli: per il commissario occorre riferimento unitario all'attivo inventariato (e non all'attivo realizzato), con adeguamento della percentuale secondo l'opera prestata.
  • In caso di cessazione anticipata dell'incarico, il compenso deve essere determinato proporzionalmente "tenuto conto dell'opera prestata" (art. 2, comma 1), consentendo riduzioni anche al di sotto dei minimi tariffari e del minimo assoluto, salva la liquidazione delle spese vive e dei rimborsi previsti.
  • Se manca l'inventario al momento della cessazione, i valori di attivo e passivo vanno desunti dalla documentazione di procedura (elenco nominativo dei creditori con indicazione dei crediti, ultimo bilancio o dichiarazioni fiscali, situazione finanziaria mensile, piano concordatario), con possibilità di rettifica da parte del commissario.
  • Il giudice può, nei singoli casi, disapplicare atti regolamentari senza forza di legge quando risultino in contrasto con i principi costituzionali (es. ragionevolezza e uguaglianza), ma tale disapplicazione richiede motivazione e rispetto del ruolo del legislatore.

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