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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08327/2025 del 29/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva impugnato davanti ai giudici tributari un sollecito di pagamento TARI per l’anno 2018, sostenendo che il Comune non potesse esigere il tributo perché le relative tariffe per quell’anno sarebbero state mancanti o comunque illegittime; in subordine chiedeva lo sgravio totale della parte variabile. La CTP aveva rigettato il ricorso. In appello la CTR aveva accolto solo in parte, disponendo che per il 2018 si applicassero le tariffe TARI 2019 e che la società pagasse la tariffa 2018 integralmente nella parte fissa e solo al 20% nella parte variabile. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per avere la CTR deciso sulla base di una relazione del settore finanziario comunale che, secondo il Comune, non era stata validamente introdotta in causa; 2) violazione dell’art. 1, comma 169, L. 296/2006, per l’erronea applicazione delle tariffe TARI 2019 all’anno 2018; 3) violazione dei regolamenti comunali sul ciclo dei rifiuti e sulla tariffa TARI 2019, per non avere la CTR considerato il regime di privativa e l’obbligatorietà del tributo; 4) violazione dell’art. 1, comma 656, L. 147/2013, per avere la CTR riconosciuto uno sgravio del 20% sulla tariffa variabile. La contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo, deducendo a sua volta la violazione dell’art. 1, comma 169, L. 296/2006, ma per sostenere che, essendo state annullate dal giudice amministrativo le delibere comunali del 2018, il Comune non potesse esigere la TARI 2018 e non potesse comunque applicarsi la tariffa 2019.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della contribuente e ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo del ricorso principale, nonché il terzo e il quarto motivo, mentre ha rigettato il ricorso incidentale della società. Ha affermato che, in materia di TARI/TARSU, la mancata o illegittima approvazione delle nuove tariffe non determina la non debenza del tributo, ma comporta l’applicazione delle tariffe precedentemente vigenti o comunque delle regole normative di proroga; ha inoltre escluso che, nel caso concreto, la contribuente avesse diritto a un’esenzione totale o alla riduzione del 20% della parte variabile, perché non risultavano provati i presupposti per la riduzione e il servizio era comunque istituito e astrattamente utilizzabile. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado per l’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, osservando che la norma contiene un elenco tassativo degli elementi necessari e non richiede le indicazioni asseritamente mancanti.

  • art. 369 c.p.c.

    L’omesso riferimento al sottofascicolo non comporta, di per sé, una sanzione di inammissibilità non prevista dalla norma.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal Comune come parametro della denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal Comune per contestare l’uso da parte della CTR di una relazione non ritualmente acquisita o comunque non depositata dalle parti.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Norma processuale sulla deduzione dei vizi di legittimità invocata per formulare i motivi di ricorso e di ricorso incidentale.

  • art. 1, comma 169, L. 296/2006

    Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

    La Corte ha applicato la regola della proroga automatica delle tariffe in caso di mancata tempestiva approvazione delle nuove tariffe, escludendo che ciò comporti la non debenza del tributo.

  • art. 79, comma 2, d.lgs. 507/1993

    Richiamato nel quadro normativo della disciplina TARSU per affermare che il mancato rispetto del termine di approvazione non comporta illegittimità delle delibere pregresse né esonero generalizzato dal pagamento.

  • art. 69, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. 507/1993

    In caso di mancata tempestiva approvazione delle nuove tariffe, continua ad applicarsi la tariffa precedentemente vigente.

  • art. 59, commi 2 e 4, d.lgs. 507/1993

    La mancata o irregolare erogazione del servizio di raccolta non comporta esenzione, ma eventualmente la riduzione della tassa, sempre che l’utente abbia la concreta possibilità di utilizzare il servizio.

  • art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993

    Richiamato per distinguere la riduzione della superficie tassabile per rifiuti speciali dalla diversa ipotesi di riduzione tariffaria per rifiuti assimilati avviati a recupero.

  • art. 64 d.lgs. 507/1993

    Richiamato nel ragionamento sulla debenza della tassa da parte di chi occupi o conduca locali nelle zone servite.

  • art. 67, comma 2, d.lgs. 507/1993

    Richiamato come base per la determinazione di una riduzione commisurata alla quantità effettivamente avviata al recupero.

  • art. 70 d.lgs. 507/1993

    Richiamato per l’obbligo di denuncia e di comunicazione dei dati rilevanti ai fini della quantificazione della superficie imponibile.

  • art. 21, commi 1 e 7, d.lgs. 22/1997

    Richiamato per affermare il regime di privativa comunale e la sua esclusione per le attività di recupero dei rifiuti assimilati, secondo la disciplina temporale richiamata dalla Corte.

  • art. 49, comma 14, d.lgs. 22/1997

    Richiamato per il principio della riduzione di tariffa in proporzione ai rifiuti speciali autonomamente smaltiti.

  • art. 7, comma 2, D.P.R. 158/1999

    Prevede una riduzione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche proporzionale ai rifiuti assimilati avviati a recupero, non una esenzione integrale.

  • art. 1, comma 656, L. 147/2013

    La Tari è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente

    La Corte ha escluso l’applicabilità della riduzione massima del 20% perché non erano stati dedotti né provati i presupposti normativi richiesti.

  • art. 10 del regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani

    La Corte ha interpretato la disposizione nel senso che, entro i limiti quantitativi, la raccolta rientra nella privativa comunale; l’opzione di gestione autonoma si apre solo oltre tali limiti.

  • art. 5 del regolamento approvato con delibera C.C. n. 15 del 2.3.2019

    Non applicabile ratione temporis all’annualità 2018 perché successivo ai fatti di causa.

Massime di principio

  • La mancata tempestiva approvazione di nuove tariffe del tributo sui rifiuti non libera il contribuente dall’obbligo di pagamento, ma comporta l’applicazione delle tariffe precedentemente vigenti secondo la disciplina di proroga prevista dalla legge.
  • L’eventuale annullamento giurisdizionale delle delibere tariffarie non comporta automaticamente la non debenza totale del tributo: il rimedio può consistere nello sgravio o nel rimborso della sola eccedenza rispetto alla tariffa dovuta.
  • La riduzione o l’esenzione dal tributo per irregolare svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti richiede la prova dei presupposti normativi specifici; non basta la mera gestione autonoma del rifiuto da parte dell’utente.
  • Per ottenere l’esclusione o la riduzione della base imponibile o della tariffa, il contribuente deve fornire all’amministrazione i dati e gli elementi necessari a dimostrare i fatti costitutivi del beneficio richiesto.
  • Il regime di privativa comunale per i rifiuti urbani e assimilati permane, salvo le ipotesi normativamente previste di recupero o smaltimento autonomo autorizzato; al di sotto dei limiti quantitativi non esiste, di regola, una libera opzione unilaterale del privato di sottrarsi al servizio pubblico.
  • La riduzione massima del 20% della TARI per mancato o grave irregolare svolgimento del servizio costituisce un beneficio eccezionale, applicabile solo se l’utente alleghi e provi i presupposti tipizzati dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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