Cassazione Civile, Ordinanza n. 33893/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2015 emesso da Roma Capitale nei confronti di una società operante nel settore edilizio. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l’atto; in appello, la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettato il gravame dell’ente locale, ritenendo, da un lato, che l’appello fosse inammissibile per aspecificità e, dall’altro, che il tributo non fosse dovuto perché la società aveva diritto all’esenzione per i cd. beni-merce. La CTR aveva inoltre qualificato il contratto stipulato nel 2015 tra la società e un terzo non come locazione, bensì come affitto di azienda o di ramo d’azienda. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: (1) violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR deciso richiamando l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi; (2) e (4) nullità della sentenza per motivazione mancante o meramente apparente; (3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e delle norme sull’IMU dei beni-merce, sostenendo che l’esenzione non spetta quando gli immobili siano comunque locati e producano reddito, anche mediante affitto di ramo d’azienda; (5) violazione dell’art. 2936 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. per asserita pretermissione delle prove dedotte.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il quinto motivo e ha rigettato il primo, il secondo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della società contribuente contro l’avviso IMU. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato la società resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Roma Capitale.
Norme richiamate
art. 53, comma 1, d.lgs. 546/1992
L’eventuale rilievo di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, se formulato solo ad abundantiam e non posto a base del dispositivo, non è la vera ratio decidendi contro cui deve indirizzarsi l’impugnazione.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
Richiamato come parametro di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e come norma la cui violazione è stata dedotta per asserita trascuratezza delle prove e delle questioni devolute.
Richiamato per contestare la decisione ritenuta non fondata sulle prove offerte dalle parti e per sostenere che il giudice avrebbe trascurato il materiale probatorio.
art. 2 d.l. 31 agosto 2013, n. 102, conv. con modif. in l. 28 ottobre 2013, n. 124
Norma sull’esenzione IMU per i beni-merce delle imprese costruttrici, interpretata nel senso che il beneficio presuppone che i fabbricati restino destinati alla vendita e non siano impiegati produttivamente per locazione o affitto di azienda/ramo d’azienda.
art. 13, comma 9-bis, d.l. 201/2011
Norma richiamata quale base del regime IMU dei beni merce; letta in coerenza con la finalità di favore limitata ai fabbricati costruiti e mantenuti destinati alla vendita.
Norma evocata nel quinto motivo, ma senza accoglimento della censura, che è stata assorbita dall’accoglimento del terzo motivo.
Richiamato per il deposito di memoria in prossimità della camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando una sentenza di appello contiene un passaggio sulla inammissibilità del gravame ma, nel dispositivo e nella parte motiva decisiva, definisce comunque il merito della controversia, la vera ratio decidendi è quella di merito; la censura va allora indirizzata contro la statuizione sostanziale e non contro l’argomento svolto ad abundantiam.
- La motivazione è solo apparente quando, pur essendo materialmente presente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; non è invece apparente una motivazione sintetica ma intellegibile, anche se errata nel diritto.
- Ai fini dell’esenzione IMU per i beni-merce, ciò che rileva è la permanenza della destinazione del fabbricato alla vendita: se il bene è impiegato in modo produttivo mediante locazione o forme equivalenti di godimento oneroso, il presupposto agevolativo viene meno.
- La locazione, ai fini del regime dei beni-merce, va intesa in senso sostanziale e ampio, ricomprendendo anche schemi negoziali che producano la messa a reddito dell’immobile, come l’affitto di ramo d’azienda, quando il bene cessi di essere meramente destinato alla vendita.
- Se la questione di diritto è integralmente definita e non servono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito, cassando la sentenza impugnata e rigettando l’originaria domanda o impugnazione della parte soccombente.
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