Cassazione Civile, Ordinanza n. 27599/2024 del 24/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione dei compensi spettanti a un avvocato per l'attività giudiziale svolta in favore di un Comune in una causa civile. Il professionista aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo delle competenze; il Comune aveva proposto opposizione. Il tribunale, revocato il decreto, aveva comunque riconosciuto una somma residua a titolo di compensi, dopo aver detratto gli acconti. In appello l'avvocato aveva chiesto una maggiore liquidazione, contestando in particolare: il mancato riconoscimento di ulteriori onorari per le "consultazioni con il cliente" e per i pareri resi nel corso della causa, che secondo lui non potevano essere considerati gratuiti e che sarebbero stati già assimilati a prestazioni giudiziali anche da una delibera comunale; il mancato riconoscimento di onorari per attività di redazione dell'atto introduttivo e assistenza ad alcune udienze; il mancato riconoscimento di diversi diritti tariffari relativi a consultazione, collazione, formazione fascicolo e indice, scritti difensivi, esame di provvedimenti, designazione del consulente tecnico di parte, esame delle relazioni dei consulenti, corrispondenza informativa e attività parificate alle consultazioni. La Corte d'appello aveva solo parzialmente accolto il gravame: aveva ritenuto che le consultazioni con il cliente dovessero essere considerate unitariamente e aveva riconosciuto solo alcune ulteriori voci, oltre a rideterminare il valore della causa e quindi gli onorari, ma sempre nei limiti di quanto richiesto. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., 2233 e 2909 c.c., nonché dell'art. 1 del D.M. 585/1994 e delle relative tabelle, lamentando: l'erronea unitarietà attribuita alle consultazioni e ai pareri; la mancata considerazione del giudicato formatosi su alcune statuizioni di primo grado; l'omessa o insufficiente motivazione sul diniego di specifiche voci tariffarie; l'errore nel non rideterminare anche i diritti a seguito della diversa quantificazione del valore della controversia. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte infondato e in gran parte inammissibile per difetto di specificità, per mancata correlazione alla motivazione della sentenza impugnata e per formulazione non conforme ai requisiti dell'art. 366 c.p.c.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello di Bari che aveva solo parzialmente aumentato la liquidazione dei compensi, ribadendo che le consultazioni con il cliente, quando inerenti allo studio della controversia e alla valutazione della prosecuzione del giudizio o delle proposte conciliative, vanno considerate come attività unitaria e non possono essere frazionate in più autonome voci. Ha inoltre escluso che vi fosse un giudicato favorevole sul punto e ha ritenuto inammissibili o infondati gli altri rilievi: alcuni perché la sentenza di merito aveva già esaminato e motivato; altri perché non erano stati specificamente devoluti in appello o non erano stati censurati con adeguata specificità in cassazione; altri ancora perché la doglianza non colpiva la ratio decidendi, fondata sul fatto che i diritti andavano rideterminati sì secondo la tariffa, ma sempre nei limiti di quanto richiesto. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e alla sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
ha consentito la trattazione camerale del ricorso in cassazione
richiamato per il rito applicabile alle controversie di liquidazione dei compensi dell'avvocato
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4
il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con la norma
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
impone di specificare gli atti e i motivi di appello rilevanti, pena l'inammissibilità delle censure fondate su fatti processuali non adeguatamente indicati
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
invocato per violazione e falsa applicazione di legge, ma ritenuto in parte non correttamente articolato
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
invocato per omessa o insufficiente motivazione, ma escluso ove la motivazione sia in realtà presente e comprensibile
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
richiamato dalla Corte per osservare che eventuali censure sulla valutazione del fatto avrebbero dovuto essere veicolate, nei limiti consentiti, con tale mezzo
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata
richiamato nel motivo di ricorso in tema di compenso del professionista
richiamato nel motivo di ricorso in tema di giudicato
richiamato come base tariffaria per la liquidazione degli onorari e dei diritti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ha fondato l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di liquidazione dei compensi dell'avvocato, le attività di consultazione con il cliente e di studio della controversia, quando riguardano la valutazione della prosecuzione del giudizio o della convenienza di proposte conciliative, costituiscono un'unità funzionale e non possono essere automaticamente frazionate in una pluralità di autonomi compensi.
- I pareri scritti resi dal difensore in relazione all'oggetto della causa in corso non sono liquidabili separatamente come prestazioni stragiudiziali se rientrano nello studio della controversia e nelle consultazioni con il cliente.
- Per denunciare in cassazione l'omesso esame di singole voci tariffarie è necessario che il motivo sia specifico e correlato alla motivazione della sentenza impugnata; in mancanza, la censura è inammissibile.
- La doglianza di violazione di legge non può risolversi in una generica contestazione della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove, ma deve indicare puntualmente le affermazioni di diritto della sentenza che si assumono erronee.
- Se la sentenza di merito ha motivato in modo comprensibile il mancato riconoscimento di determinate voci, la censura formulata come vizio di motivazione è infondata; le contestazioni sul merito della valutazione fattuale non sono scrutinabili come semplice omessa motivazione.
- La censura che non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile, anche quando il ricorrente prospetti un diverso modo di calcolare i compensi o i diritti.
- La rideterminazione del valore della controversia e degli onorari non comporta automaticamente una rivalutazione di ogni singola voce dei diritti se il giudice ha espressamente limitato la nuova liquidazione ai soli importi richiesti e alle questioni devolute.
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