Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32167/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva la revoca, previa sospensione, dell'ordine di demolizione disposto dalla sentenza penale del Tribunale di Termini Imerese del 04/02/2019 (parzialmente riformata in appello e divenuta irrevocabile il 07/02/2020). I motivi di impugnazione erano: 1) pendente istanza di definizione degli illeciti edilizi (condono del 2004) presentata da pregresso dante causa, con conseguente pretesa rilevanza della domanda e del silenzio-assenso; 2) incompetenza della Procura a eseguire la demolizione rispetto al Comune (art.31 DPR 380/2001); 3) esercizio di potestà amministrativa da parte del giudice, dovendo la decisione sulla sanatoria spettare al dirigente comunale; 4) formazione del silenzio-assenso e venuta meno dei vincoli (compreso il vincolo paesaggistico) con conseguente possibilità di sanatoria; 5) nullità dell'ordine di demolizione per la presenza di comproprietari non esecutati, con richiamo ai diritti di difesa e alle garanzie costituzionali e convenzionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivi principali: la ricorrente ha perso l'interesse ad impugnare poiché, con ordinanza comunale dell'11/05/2022, l'immobile e l'area sono stati acquisiti al patrimonio del Comune di Bagheria, per cui Aiello non è più proprietaria e l'impugnazione non può produrre un vantaggio pratico. Perciò tutti i motivi, proposti da soggetto non legittimato, risultano inammissibili. La Corte ha altresì ribadito principi di merito: l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale è esecutivo e il giudice dell'esecuzione è competente sull'esecuzione; la mera pendenza di una domanda di sanatoria non sospende né impedisce l'esecuzione quando la sanatoria è in concreto impossibile (opere di nuova costruzione, vincoli paesaggistici, esclusione dalla condonabilità ex art.32, comma 27, lett. d, d.l. 269/2003); il silenzio-assenso non opera per interventi in zone vincolate; l'ordine di demolizione ha effetti reali che ricadono anche sui comproprietari non responsabili, i quali devono comunque non opporsi; infine la ricorrente è condannata a sostenere le spese del procedimento (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen.

    Richiamate per inquadrare i motivi di cassazione (lett. a per vizio di motivazione e lett. b per violazione di norme): la Corte valuta l'ammissibilità in base alla legittimazione e al contenuto giuridico dei motivi.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001 (comma 9 richiamato)

    l'ordine di demolizione è impartito dal giudice penale con la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001

    Conferma che il giudice penale può ordinare la demolizione come sanzione ripristinatoria; tale ordine è autonomo rispetto all'azione amministrativa e la competenza sull'esecuzione spetta al giudice che lo ha emesso.

  • art. 32, d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003 (in particolare comma 27, lett. d)

    le opere in aree vincolate dal punto di vista paesaggistico sono espressamente escluse dalla possibilità di sanatoria ai sensi dell'art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269 del 2003

    Stabilisce limiti alla condonabilità: interventi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e opere di nuova costruzione non sono sanabili; perciò la domanda di condono pendente non impedisce l'esecuzione quando la sanatoria è preclusa.

  • d.l. n. 269/2003 e l. n. 326/2003 (terzo condono) e legge regionale Sicilia n. 16/2004

    Richiamate nel contesto della incompatibilità tra disciplina statale sul condono e eventuali pretesi deroghe regionali; la Corte ribadisce che la normativa regionale non può derogare ai principi statali che escludono la condonabilità in presenza di determinati vincoli.

  • art. 665, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce la regola generale secondo cui il giudice che ha emesso il provvedimento è competente per la sua esecuzione; applicata per confermare la competenza del giudice penale in materia di demolizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per imporre alla ricorrente l'onere di sostenere le spese del procedimento a seguito di inammissibilità del ricorso.

  • artt. 24, 42, 111 Cost. e art. 6 CEDU

    Citate dalla ricorrente per contestare violazioni di diritti di difesa e garanzie processuali; la Corte ha ritenuto le doglianze infondate alla stregua dell'efficacia reale dell'ordine di demolizione e dell'assenza di interesse della ricorrente.

Massime di principio

  • Perdere la proprietà dell'immobile acquisito al patrimonio comunale estingue l'interesse del precedente proprietario a impugnare o sospendere l'ordine di demolizione: il ricorso diventa inammissibile per mancanza di interesse concreto e attuale.
  • L'ordine di demolizione disposto con sentenza penale è un provvedimento esecutivo il cui esecuzione è di competenza del giudice che lo ha emesso; il giudice penale può sindacare incidentalmente la legittimità di titoli abilitativi in sanatoria entro i limiti stabiliti dalla legge.
  • La mera pendenza di una domanda di condono non sospende automaticamente l'esecuzione della demolizione quando la sanatoria è in concreto preclusa (opere di nuova costruzione, vincoli paesaggistici, fuori dai casi di minore rilevanza indicati dalla normativa sul condono).
  • Il meccanismo del silenzio-assenso non opera per interventi soggetti a vincolo paesaggistico o per opere espressamente escluse dalla condonabilità dalla normativa statale; le norme regionali non possono derogare ai limiti statali in materia di tutela paesaggistica e condono.
  • L'ordine di demolizione ha effetti reali: anche i comproprietari non responsabili non possono opporsi all'esecuzione curata dal Pubblico Ministero e subiscono gli effetti materiali dell'ordine, benché l'onere economico della demolizione ricada sul condannato responsabile.
  • Chi agisce in giudizio deve dimostrare interesse concreto e attuale; impugnazioni mirate alla sola 'esattezza teorica' della decisione, senza vantaggio pratico, sono inammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.