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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32163/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma in appello della sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 4/2019 (indebita percezione del reddito di cittadinanza), concernente l'illecita percezione di 2.032,32 euro; censurate valutazioni sulle circostanze attenuanti generiche e sulla congruità del trattamento sanzionatorio

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. È stato ritenuto corretto il giudizio della Corte di Appello che aveva riconosciuto le attenuanti generiche in misura non massima, motivando in modo non manifestamente illogico in relazione alla rilevanza della somma indebitamente percepita; è stata confermata la condanna a un anno di reclusione e la confisca della carta del reddito di cittadinanza. Conseguono l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 4/2019, art. 7, comma 1

    Norma sussidiaria del reato contestato (indebita percezione del reddito di cittadinanza); la Corte ha ritenuto provato l'illecito e confermato la relativa sanzione

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Stabilisce le conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità (onere delle spese e possibilità di condanna al versamento alla Cassa delle ammende), applicata nel caso di specie

  • Costituzione, art. 27

    Richiamato in relazione al principio di individualizzazione della pena: la Corte ha valutato congruo il trattamento sanzionatorio tenuto conto degli elementi favorevoli e sfavorevoli

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in tema di onere in favore della Cassa delle ammende e della valutazione sulla colpevolezza della parte che propone ricorso inammissibile; nel caso non è stata rilevata colpa grave nella proposizione del ricorso

  • Giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 17347/2021; Sez. 1, n. 34895/2022)

    Principio secondo cui la mancata concessione delle attenuanti generiche nella misura piena non impone automaticamente al giudice di accogliere tutti gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato; è sufficiente una motivazione congrua che consideri gli elementi sfavorevoli di preponderante rilievo

Massime di principio

  • La mera concessione di attenuanti generiche non obbliga il giudice ad applicarle nella misura massima: può limitare la loro estensione se prevalgono elementi sfavorevoli, purché la motivazione sia logica e congrua
  • La quantità dell'illecito profitto (anche se modesta) può essere valutata come ostativa alla massima estensione delle attenuanti e influire sul trattamento sanzionatorio complessivo
  • In sede di cassazione, una motivazione d'appello non manifestamente illogica è sufficiente per escludere i vizi dedotti e comportare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso
  • La declaratoria di inammissibilità comporta l'onere delle spese processuali e può comportare il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che non emerga colpa grave nella proposizione del ricorso
  • Nei reati connesi all'indebita percezione di benefici pubblici (es. reddito di cittadinanza) la prova dell'importo indebitamente percepito e misure patrimoniali (es. confisca della carta) rafforzano la posizione della pubblica accusa e rendono probabile il mantenimento della condanna in sede di gravame

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