Cassazione Penale, Sentenza n. 32163/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello della sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 4/2019 (indebita percezione del reddito di cittadinanza), concernente l'illecita percezione di 2.032,32 euro; censurate valutazioni sulle circostanze attenuanti generiche e sulla congruità del trattamento sanzionatorio
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. È stato ritenuto corretto il giudizio della Corte di Appello che aveva riconosciuto le attenuanti generiche in misura non massima, motivando in modo non manifestamente illogico in relazione alla rilevanza della somma indebitamente percepita; è stata confermata la condanna a un anno di reclusione e la confisca della carta del reddito di cittadinanza. Conseguono l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Decreto-legge 4/2019, art. 7, comma 1
Norma sussidiaria del reato contestato (indebita percezione del reddito di cittadinanza); la Corte ha ritenuto provato l'illecito e confermato la relativa sanzione
Codice di procedura penale, art. 616
Stabilisce le conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità (onere delle spese e possibilità di condanna al versamento alla Cassa delle ammende), applicata nel caso di specie
Costituzione, art. 27
Richiamato in relazione al principio di individualizzazione della pena: la Corte ha valutato congruo il trattamento sanzionatorio tenuto conto degli elementi favorevoli e sfavorevoli
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in tema di onere in favore della Cassa delle ammende e della valutazione sulla colpevolezza della parte che propone ricorso inammissibile; nel caso non è stata rilevata colpa grave nella proposizione del ricorso
Giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 17347/2021; Sez. 1, n. 34895/2022)
Principio secondo cui la mancata concessione delle attenuanti generiche nella misura piena non impone automaticamente al giudice di accogliere tutti gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato; è sufficiente una motivazione congrua che consideri gli elementi sfavorevoli di preponderante rilievo
Massime di principio
- La mera concessione di attenuanti generiche non obbliga il giudice ad applicarle nella misura massima: può limitare la loro estensione se prevalgono elementi sfavorevoli, purché la motivazione sia logica e congrua
- La quantità dell'illecito profitto (anche se modesta) può essere valutata come ostativa alla massima estensione delle attenuanti e influire sul trattamento sanzionatorio complessivo
- In sede di cassazione, una motivazione d'appello non manifestamente illogica è sufficiente per escludere i vizi dedotti e comportare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso
- La declaratoria di inammissibilità comporta l'onere delle spese processuali e può comportare il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che non emerga colpa grave nella proposizione del ricorso
- Nei reati connesi all'indebita percezione di benefici pubblici (es. reddito di cittadinanza) la prova dell'importo indebitamente percepito e misure patrimoniali (es. confisca della carta) rafforzano la posizione della pubblica accusa e rendono probabile il mantenimento della condanna in sede di gravame
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