Cassazione Penale, Sentenza n. 32160/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma di condanna per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) e avverso la misura della confisca. Due motivi: (1) violazione di legge e carenza del dolo specifico, sostenendo che non sarebbe provata l'inesistenza dell'attività né la consapevolezza che il destinatario avrebbe usato le fatture per evadere le imposte; (2) vizio di motivazione e carenza di indicazione degli elementi materiali e degli importi utili a giustificare la confisca, contestando la misura disposta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile per tardività (la questione del dolo specifico non era stata adeguatamente contestata in appello). Ha invece accolto in parte il secondo motivo nella parte relativa alla confisca: ha ritenuto che la Corte di appello abbia applicato principi di diritto non corrispondenti a pronunce effettive della Cassazione (richiamando sentenze inesistenti) e ha annullato la parte della sentenza che riformava la confisca, rimandando alla Corte di appello di Torino (altra sezione) la rivalutazione esclusiva del profilo della confisca alla luce dei principi di diritto realmente espressi dalla giurisprudenza di legittimità. La dichiarazione di colpevolezza e la condanna (pena di 1 anno e 3 mesi, con pene accessorie e conferma della confisca disposta in primo grado per euro 837.673,74, nella parte non riformata dall'appello) restano sostanzialmente confermate salvo il nuovo esame sul punto della confisca.
Norme richiamate
Norma che punisce l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; richiede la prova dell'elemento materiale (falsità delle fatture) e dello specifico dolo relativo alla finalità di consentire l'evasione fiscale da parte del destinatario
Richiama l'obbligo di specificità e correlazione del motivo di cassazione rispetto alle ragioni della decisione impugnata: un nuovo argomento non contestato in appello può essere considerato tardivo e quindi inammissibile
Massime di principio
- Non è possibile introdurre in cassazione questioni di dolo o altri profili soggettivi che non siano stati specificamente contestati in sede di appello: tali censure risultano inammissibili per tardività.
- Per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) la condanna richiede non solo la falsità documentale ma anche l'accertamento della consapevolezza che il destinatario avrebbe utilizzato la fattura per evadere le imposte; tuttavia la prova può essere desunta da un insieme di elementi indiziari (assenza di documenti di trasporto, mancanza di registrazioni, pagamenti in contanti e frazionati, assenza di struttura aziendale, fatture manoscritte, dichiarazioni di chiamata in correità).
- Le decisioni sulla confisca devono fondarsi su principi giuridici effettivamente consolidati o su precedenti esistenti: l'applicazione in sentenza di principi desunti da provvise sentenze inesistenti può portare all'annullamento parziale e al rinvio per nuovo esame.
- Nella redazione del motivo di cassazione è obbligatorio indicare con precisione la correlazione tra le censure e le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; la genericità o la mancata esposizione del nesso logico-argomentativo comporta l'inammissibilità.
- Se la Corte di merito modifica la misura della confisca, la Cassazione può limitarsi a censurare soltanto l'aspetto erroneo (annullamento e rinvio limitato), senza riesaminare l'intero accertamento di responsabilità penale.
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